Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 gennaio 2011 |
Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che gli Stati membri adottino «Misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, una adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»; Vista la direttiva 2003/54/CEE che prevede l'adozione da parte degli Stati membri misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali e' opportuno ricomprendere quelli in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazioni dei mercati dell'energia»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, ed in particolare l'art. 13; Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» ed in particolare l'art. 4, comma 6; Visti l'art. 3, comma 1 del citato decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che prevede la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico- terapeutiche per la loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica, e l'art. 4, comma 6 che demanda al Ministero della salute l'adozione di apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature di cui al citato art. 3, comma 1; Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63, recante «Approvazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»; Ritenuto necessario individuare, all'interno di detta classificazione nazionale, i dispositivi medici alimentati ad energia elettrica e necessari all'esistenza in vita; Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 novembre 2009, nel quale si sottolinea l'esigenza di ordine clinico di utilizzo di apparecchiature «Indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare»; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' ed autonomie locali espresso nella seduta 28 ottobre 2010 e tenuto conto dell'esigenza rappresentata riguardo la necessita' di prevedere l'applicazione del presente decreto anche agli apparecchi ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi di continuita'), la continuita' operativa delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie all'esistenza in vita;
Decreta:
Art. 1
1. L'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, e' riportato nell'allegato A parte integrante del presente decreto. 2. Al fine dell'applicazione del presente decreto e' necessario comprendere anche gli apparecchi ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi di continuita'), la continuita' operativa delle apparecchiature medico-terapeutiche, di cui al precedente comma. |
| Art. 2
1. L'allegato A al presente decreto, sara' aggiornato, in relazione alle modifiche ed agli aggiornamenti periodici della classificazione nazionale dispositivi medici con successivi decreti ministeriali. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2011
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 101. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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