Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 febbraio 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Alta Langa, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere formulato dalla regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 9 novembre 2010 ad Alba, dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Alta Langa»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Asti in data 11 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Alta Langa» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Alta Langa» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa» riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa» riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
3. La denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.
2. I vigneti gia' iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Alta Langa» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C..
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», provenienti dalle vendemmie 2008, 2009 e 2010 che, alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOCG purche' dette partite, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale, ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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