Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 novembre 2010
Semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il «Made in Italy».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale e' stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;
Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilita' Sostenibile»;
Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilita' sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Considerato che i predetti progetti di innovazione industriale possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con risorse del PON Ricerca e Competitivita' e che, pertanto, i programmi di investimento che utilizzano tali risorse devono avere durata compatibile con il loro utilizzo;
Ritenuto opportuno dettare criteri in merito alla valutazione di eventuali variazioni che intervengano nel corso della realizzazione dei programmi agevolati nell'ambito dei predetti bandi, nell'ottica di semplificazione delle procedure di gestione dei programmi medesimi;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per la valutazione e approvazione delle eventuali variazioni riguardanti i programmi agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy» citati in premessa.
 
Art. 2

Presentazione e valutazione delle variazioni riguardanti
i programmi agevolati

1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati di cui all'art. 1 sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa.
2. Le variazioni che comportino modifiche nella composizione del partenariato ovvero nel conseguimento degli obiettivi parziali o finali del programma, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilita', sono sottoposte alla valutazione dei comitati di esperti di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, ad eccezione dei casi rientranti nella procedura semplificata di cui all'art. 3.
3. Le modifiche nella composizione del partenariato che comportino l'ingresso di un nuovo soggetto, fatto salvo il caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera d), sono consentite esclusivamente per la sostituzione di un soggetto sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, sulla base di adeguata motivazione in ordine alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto.
4. L'erogazione per stato di avanzamento e' disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attivita' previste nei singoli pacchi di lavoro, purche' dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi intermedi o finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovra' pertanto indicare le attivita' svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficolta' operative e tecnologiche affrontate e superate.
 
Art. 3

Procedure semplificate di approvazione delle variazioni

1. Nei casi di seguito indicati, le variazioni sono valutate ed approvate dal Ministero, senza il ricorso all'esame dei comitati di esperti di cui all'art. 2, comma 2, sulla base di specifiche relazioni del soggetto primo proponente ovvero referente, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilita' in occasione degli accertamenti relativi ai singoli stati di avanzamento:
a) variazioni, da qualsiasi causa determinate, che comportino modifiche dei costi nel limite del 20% dei costi complessivi del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare la permanenza degli obiettivi parziali e finali del programma, nonche' degli impegni assunti con il decreto di concessione, se gia' emanato;
b) variazioni determinate dal venire meno di uno o piu' soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, nel limite del 20% del costo complessivo del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria;
c) modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, che non eccedano comunque il limite del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare, anche in questo caso, quanto previsto alla lettera b);
d) ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, limitatamente al caso in cui la sostituzione riguardi non piu' del 20% dei soggetti componenti il partenariato e non piu' del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' fornire adeguata motivazione in merito alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto, oltre ad attestare il possesso da parte del medesimo delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria;
e) modifica dei tempi di realizzazione dei pacchi di lavoro, senza variazione dei costi ad essi connessi, che dia luogo ad una diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' evidenziare la nuova articolazione temporale degli obiettivi intermedi che saranno correlati alla nuova composizione degli stati di avanzamento.
2. I limiti percentuali di cui al comma precedente sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le variazioni presentate fino al completamento del programma.
3. Le variazioni concernenti i dati anagrafici dei soggetti componenti il partenariato, le sedi di svolgimento del programma, sono valutate dal Ministero, senza il ricorso ai comitati di cui all'art. 2, comma 2, in sede di esame degli stati di avanzamento del programma, sulla base della relativa documentazione e del rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione.
 
Art. 4

Proroga della durata dei programmi

1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi parziali e finali del programma, nonche' degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga previsto dall'art. 3 dei bandi citati all'art. 1 puo' essere incrementato di ulteriori 12 mesi.
2. La concessione delle suddette proroghe e' subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.
3. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e Competitivita', i programmi agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 31 dicembre 2015.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2010

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 146.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone