Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 febbraio 2011
Rettifica dell'articolo 1 del decreto 17 dicembre 2010 e dell'annesso disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, con il quale e' stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota della Commissione europea datata 20 dicembre 2010 concernente chiarimenti in merito alle norme relative alle deroghe al titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione di origine protetta (IGP), in particolare per cio' che attiene ai vini frizzanti, ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualita' e ai vini spumanti di qualita' di tipo aromatico;
Vista la nota del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» datata 14 febbraio 2010 concernente la richiesta di modifica dei titoli alcolometrici volumici effettivi minimi delle tipologie spumante per i vini a denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» in conformita' alla citata comunicazione della Commissione UE;
Vista altresi' la richiesta effettuata dal citato Consorzio con la richiamata nota, intesa ad ottenere una deroga all'art. 1 del citato decreto 17 dicembre 2010, al fine di consentire l'utilizzo delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, anche per i prodotti derivati dalla corrente vendemmia 2010/2011, in considerazione che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2010 e l'annesso disciplinare sono stati pubblicati in una fase di avanzata elaborazione dei relativi vini;
Visto il parere positivo formulato dalla regione Emilia-Romagna in merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato;
Ritenuto pertanto, in accoglimento delle predette richieste, di dover apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2010 e all'allegato disciplinare;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2010, richiamato in premessa, e' integrato dal seguente capoverso:
«Per le produzioni derivanti dalla vendemmia 2010/2011 sono applicabili anche le disposizioni del preesistente disciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 e successive modifiche.».
 
Art. 2

All'art. 6 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 2010, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo della tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Spergola spumante, previsto nella misura di 9,00% vol, e' modificato in 5,50% vol.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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