Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 febbraio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, nata il 12 gennaio 1976 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Da Costa Leite Borges e' in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Universidade do Estado do rio de Janeiro» nel luglio 1998; Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro nel novembre 1998; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entita' della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa; Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Alla sig.ra Da Costa Leite Borges Danielle, nata il 12 gennaio 1976 a Rio de Janeiro (Brasile), cittadina portoghese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 16 febbraio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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