Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 febbraio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Balliu Bjori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Balliu Bjori, nato il 26 marzo 1981 a Tirana (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente sig. Balliu e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma il 31 gennaio 2006; Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese; Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 29 luglio 2010 dall'Ordine degli Avvocati di Roma; Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione del sig. Balliu dal 5 dicembre 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna; Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facolta' italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia puo' consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale pratica dell'interessato; Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 16 gennaio 2009 valido fino al 15 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Decreta:
Al sig. Balliu Bjori, nato il 26 marzo 1981 a Tirana (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 16 febbraio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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