Gazzetta n. 55 del 8 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 1, l'articolo 4 e l'allegato B;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2009/125/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 ottobre 2009, n. L 285.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e
dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
S.O.:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE».
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O.
- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
n. 34, S.O., cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
Note all'art. 1:
- Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
b) componenti e sottounita': le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
c) misure di esecuzione: le misure adottate, in ambito comunitario e nazionale, per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
d) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
e) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nella Comunita';
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato ovvero per la messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la presente definizione o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
g) mandatario: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalita' connessi al presente decreto;
h) importatore: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo;
i) materiali: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;
l) progettazione del prodotto: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) aspetto ambientale: un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
n) impatto ambientale: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;
o) ciclo di vita: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
p) riutilizzo: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;
q) riciclaggio: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) recupero di energia: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
t) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
u) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
v) profilo ecologico: la descrizione, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantita' fisiche misurabili;
z) prestazione ambientale: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) miglioramento delle prestazioni ambientali: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
bb) progettazione ecocompatibile: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
cc) specifica per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;
dd) specifica generale per la progettazione ecocompatibile: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
ee) specifica particolare per la progettazione ecocompatibile: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
ff) norma armonizzata: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.
2. Le definizioni di cui al comma 1, lettere p), q) , r), s), t) ed u), si applicano ai soli fini del presente decreto, e non pregiudicano la generale applicazione delle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo del 3 aprile
2006, n.152, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
- Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 cosi' recita:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue
di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lettera l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.
184-bis, comma 2».
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O.



 
Art. 3

Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera.
2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 4

Autorita' competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato, ai fini dell'attuazione del presente decreto, Autorita' competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. L'Agenzia delle Dogane e' l'autorita' responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.



Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.



 
Art. 5

Funzioni dell'autorita' competente

1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorita' competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
g) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti.
 
Art. 6

Supporto tecnico all'autorita' competente

1. L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Controlli e verifiche

1. L'Autorita' competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorita' competente puo' avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.



Note all'art. 7:
- Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8

Responsabilita' dell'importatore

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformita' e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse.
 
Art. 9

Marcatura e dichiarazione di conformita'

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una dichiarazione CE di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.
2. La marcatura CE di conformita' consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I.
3. La dichiarazione CE di conformita' contiene gli elementi specificati nell'allegato II e rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore.
4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.
6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.
 
Art. 10

Clausola di salvaguardia

1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'.
2. Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benche' munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all'origine ed e' notificato entro centoventi giorni dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.
5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformita' e' riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.
 
Art. 11

Valutazione di conformita'

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.
2. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.
3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorita' competente.



Note all'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.



 
Art. 12

Presunzione di conformita'

1. Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.
2. Si presumono altresi' conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Il prodotto cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.



Note all'art. 12:
- Il regolamento (CE) n. 66/2010, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 gennaio 2010, n. L 27.



 
Art. 13

Norme armonizzate

1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
2. Allorche' l'Autorita' competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.
3. L'Autorita' competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Note all'art. 13:
- Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note
all'art. 2.



 
Art. 14

Disposizioni per i componenti e le sottounita'

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.
 
Art. 15

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. L'Autorita' competente collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.



Note all'art. 15:
- Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 16

Informazione dei consumatori

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori dei prodotti di cui all'articolo 1, coperti dalle misure di esecuzione applicabili, ovvero dai provvedimenti che ad esse danno attuazione, ottengano:
a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.
 
Art. 17

Sanzioni

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a centocinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Note all'art. 17:
- Per i riferimenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 18

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, di attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, e' abrogato.
2. Resta ferma l'abrogazione del punto 2 del comma 3 dell'articolo 6 dell'allegato I, nonche' dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.



Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
- La direttiva 2005/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 luglio 2005, n. L 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 15
novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento
delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.



 
Art. 19

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Note all'art. 19:
- Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 11, comma 5, della citata legge 4
febbraio 2005, n. 11, cosi' recita:
«5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.».



 
Art. 20

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I

(previsto dall'articolo 9)

MARCATURA CE
Parte di provvedimento in formato grafico

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato. La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 
Allegato II

(previsto dall'articolo 9)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
La dichiarazione di conformita' deve contenere i seguenti dati:
1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario; 2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguita'; 3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; 4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate; 5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata; 6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.

 
Allegato III

(previsto dall'articolo 9)

SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:
a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;
b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;
c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonche' sulle modalita' di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di ricambio e le possibilita' di potenziamento dei prodotti;
d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso. Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

 
Allegato IV

(previsto dall'articolo 11)

CONTROLLO INTERNO DELLA PROGETTAZIONE
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformita' del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
La documentazione contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorche' le norme di cui all'articolo 12 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;
g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

 
Allegato V

(previsto dall'articolo 11)

SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA'
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformita' del prodotto, ci si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente allegato.
3. Elementi ambientali del sistema di gestione Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo' dimostrare l'ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita' alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte. Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:
a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformita' del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione; b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita', i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento; c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale; d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento; e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.
3.2. Pianificazione Il fabbricante deve fissare e rivedere:
a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto; b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; c) un programma per conseguire tali obiettivi.
3.3. Attuazione e documentazione 3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:
a) devono essere definite e documentate le responsabilita' e le autorita', allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento; b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; c) il fabbricante deve redigere e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e' destinato; b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto; c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione; d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile; e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 13 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformita'; f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III.
3.4. Azione di controllo e correttiva 3.4.1 Il fabbricante deve:
a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile; b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva; c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone