Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 marzo 2011
Selezione dei mercati all'ingrosso in titoli di Stato ammissibili per la valutazione degli specialisti in titoli di Stato.


IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE SECONDA
del dipartimento del tesoro

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare:
l'art. 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;
l'art. 66, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;
l'art. 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
l'art. 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23 che, ai commi 11, 13, e 12, disciplina, rispettivamente, l'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani in base al comma 10 del medesimo articolo, la procedura attraverso cui viene perfezionata tale iscrizione - da definirsi con Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico (cosiddetto «Decreto Mercati»), e l'eventuale cancellazione di tali soggetti dalla suddetta Lista;
Visto inoltre il comma 14 del citato art. 23 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, che individua nel Decreto Mercati lo strumento per fissare le modalita' e la frequenza con cui, in base a criteri oggettivi, il Ministero seleziona dalla suddetta Lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani;
Visto infine le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge del 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7, 10, 10-bis e 12;
Ritenuto opportuno specificare le modalita' tecniche ad amministrative che verranno utilizzate per la verifica del possesso dei requisiti, stabiliti dall'art. 23 comma 10 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, necessari ai fini dell'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani e della permanenza nella medesima Lista;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'Economia delle Finanze;
b) «Tesoro»: il Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) «Direzione del Debito»: Direzione generale del Debito Pubblico presso il Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
d) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
e) «sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione di cui alla Direttiva 2004/39/CE (MiFID) aventi sede legale nell'Unione Europea;
f) «market maker»: il soggetto che si propone sulle sedi di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vedendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (art. 1 comma 5-quater del TUF);
g) «Regolamento 216/2009»: il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato;
h) «Specialisti»: gli Specialisti in titoli di Stato come definiti dall'art. 23, comma 1, del Regolamento 216/2009;
i) «Elenco»: l'elenco degli Specialisti;
l) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti;
m) «Decreto Dirigenziale Specialisti»: il Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione su cui effettuare la valutazione degli Specialisti in titoli di Stato, nonche' la selezione e la valutazione degli Specialisti.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri con i quali il Ministero iscrive e cancella dalla Lista le sedi di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani e le modalita' attraverso le quali periodicamente seleziona da questa Lista quelle su cui effettua l'attivita' di valutazione degli Specialisti in titoli di Stato.
 
Art. 3
Domanda per l'iscrizione nella Lista

1. Ai fini dell'iscrizione nella Lista, le societa' di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione devono presentare domanda alla Direzione del Debito, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo lo schema allegato al presente decreto (denominato «Domanda di iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani»), del quale costituisce parte integrante.
2. La domanda dovra' essere corredata della documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Lista, di cui all'art. 23, comma 10, del Regolamento 216/2009 e secondo le specifiche di cui al seguente art. 4.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande il Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella Lista, comunica al soggetto l'esito degli accertamenti effettuati e, in caso positivo, l'avvenuta accettazione della domanda, che dara' luogo all'iscrizione nella Lista.
4. Qualora, ai fini della conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Ministero ritenga necessario richiedere ulteriore documentazione, il termine di cui al comma precedente e' sospeso a decorrere dalla data di invio della richiesta fino alla data di ricezione della nuova documentazione, in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7, della legge 241/90.
5. In caso di rigetto della domanda, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.
6. Con l'iscrizione nella Lista si assume la qualifica di sede di negoziazione ammissibile per essere selezionata tra quelle su cui verra' effettuata la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in base al successivo art. 9.
 
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nella Lista

1. L'iscrizione nella Lista e' subordinata al possesso da parte dei soggetti che ne fanno richiesta dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 10, del Regolamento 216/2009. In particolare, per quanto attiene a detti requisiti, si fa presente che:
a. con riferimento alla lettera b) del citato comma 10, ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non prevedano una quantita' minima negoziabile, quest'ultima viene desunta in base alla dimensione media dei contratti conclusi in titoli di Stato italiani sulla sede di negoziazione medesima durante i 12 mesi precedenti la domanda di iscrizione nella Lista e dovra' comunque essere non inferiore a 0,5 milioni di euro;
b. con riferimento alla lettera d) del citato comma 10, il sistema di obblighi deve prevedere che ogni market maker, sul segmento delle contrattazioni a pronti, inserisca in via continuativa, per un numero congruo di ore e per ogni giornata di mercato aperto, quotazioni impegnative congiunte in denaro e lettera su un sottoinsieme di titoli di Stato che sia sufficientemente rappresentativo, sia in termini di tipologia che di scadenze, della totalita' dei titoli di Stato negoziabili; inoltre a ogni market maker deve essere richiesto di contribuire con continuita' agli scambi conclusi sia sul segmento a pronti che sul segmento a pronti contro termine; il soggetto che gestisce il mercato deve essere nelle condizioni di verificare in ogni momento il grado di adempimento di ogni market maker rispetto agli obblighi previsti, con la possibilita' di perdita dello status di market maker in caso di inadempienza prolungata;
c. con riferimento alla lettera i) del citato comma 10, al momento della presentazione della domanda la totalita' dei titoli di Stato italiani emessi sul mercato nazionale deve essere ammessa alla quotazione sulla sede di negoziazione da almeno un anno e devono essere ammessi operatori per un numero minimo non inferiore a 25, di cui almeno 12 market maker; inoltre agli operatori deve essere consentito di scambiare i titoli sia su un segmento a pronti che su uno a pronti contro termine: su quest'ultimo devono essere attive tutte le principali scadenze in uso sui mercati a pronti contro termine dell'area euro;
2. Al momento della presentazione della domanda per l'iscrizione alla Lista il soggetto interessato comunica, inoltre, l'ammontare dei volumi scambiati in titoli di Stato italiani sulla sede di negoziazione da esso gestita nei 12 mesi precedenti. Il Ministero valuta la congruita' e la significativita' di tali volumi anche in relazione ai volumi scambiati in titoli di Stato italiani nelle sedi di negoziazione dell'Unione Europea.
3. Ai fini dell'iscrizione alla Lista le societa' di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione devono consentire ai partecipanti al mercato la possibilita' di effettuare scambi sui titoli di Stato italiani anche attraverso una controparte centrale.
4. Per la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 23, comma 10, lettere a), c), e), f), g), h), m) del Regolamento 216/2009 e non ulteriormente specificati nel presente articolo, le societa' di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione forniscono al Ministero, in allegato alla domanda di iscrizione alla Lista, tutte le informazioni e la documentazione necessaria.
5. Alla domanda e' allegato lo schema di convenzione di cui alla lettera l) comma 10 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009 che le societa' di gestione o i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione dovranno sottoscrivere se, in quanto facenti parte della Lista, vengono selezionati per il monitoraggio dell'attivita' degli Specialisti ai sensi del comma 14 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009.
 
Art. 5
Informazione sulle societa' di gestione
dei mercati o dei soggetti che li gestiscono

1. Ai fini di una completa valutazione dell'attivita' degli Specialisti, le societa' di gestione delle sedi di negoziazione iscritte alla Lista o i soggetti che le gestiscono forniscono, su richiesta del Ministero, tutte le informazioni riguardanti la struttura azionaria e il management delle stesse societa' nonche' eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodo di permanenza nella Lista.
 
Art. 6
Permanenza e cancellazione dalla Lista

1. A partire dalla data di iscrizione nella Lista, le societa' di gestione delle sedi di negoziazione o i soggetti che le gestiscono sono tenuti ad inviare annualmente al Ministero comunicazione circa la permanenza di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, come da Regolamento 216/2009 e dal presente decreto.
2. Nel caso in cui una sede di negoziazione iscritta alla Lista perda uno o piu' dei requisiti previsti, anche al fine di garantire continuita' al sistema di valutazione degli Specialisti, il Ministero puo' valutare se concedere un periodo di grazia affinche' la societa' di gestione o il soggetto che la gestisce provvedano a ripristinare la situazione preesistente.
3. Ove si realizzino le condizioni di cui al comma 12 dell'art. 23 del Regolamento 216/2009, il Ministero da' evidenza dell'avvenuta cancellazione dalla Lista sul sito del Debito Pubblico, su cui viene anche resa nota la data a partire dalla quale la sede di negoziazione rimossa dalla Lista potra' nuovamente sottoporre domanda d'iscrizione al Ministero.
4. Nel caso in cui, all'atto della cancellazione, la sede di negoziazione sia tra quelle su cui il Ministero valuta l'attivita' degli Specialisti, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale Specialisti in vigore.
 
Art. 7
Comitato di Mercato

1. Il Comitato di Mercato svolge il ruolo di coordinamento tra autorita', sedi di negoziazione e Specialisti in materia di funzionamento del mercato dei titoli di Stato, obblighi di quotazione, sistema di valutazione degli Specialisti ed ogni altro tema correlato.
2. Sono componenti di diritto del Comitato di Mercato: a) un rappresentante per ogni sede di negoziazione facente parte della Lista; b) un rappresentante per ogni Specialista; c) un rappresentante del Ministero; d) un rappresentante della Banca d'Italia.
3. Il Comitato di Mercato non interferisce con l'autonomia dei soggetti in esso rappresentati ed ha una funzione puramente consultiva.
4. Alle riunioni del Comitato di Mercato, che devono tenersi almeno due volte all'anno, possono essere invitati altri soggetti purche' ci sia il consenso di almeno i tre quarti dei componenti di diritto.
5. Al suo insediamento il Comitato di Mercato approva un regolamento operativo che ne disciplina il funzionamento.
6. La riunione di insediamento del Comitato di Mercato e' convocata dal Ministero entro 3 mesi dalla pubblicazione della prima Lista di cui all'art. 8 comma 1.
 
Art. 8
Prima procedura pubblica per la selezione
delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista

1. Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono le sedi di negoziazione possono partecipare alla prima selezione per la costituzione della Lista - secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto - inviando domanda di partecipazione all'indirizzo indicato nello schema di domanda di iscrizione alla Lista, allegato al presente decreto, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il Ministero, in base all'art. 23, comma 13, del Regolamento 216/2009, comunichera' le successive procedure pubbliche per la selezione delle sedi di negoziazione da iscrivere nella Lista con modalita' analoghe.
 
Art. 9
Selezione delle sedi di negoziazione
su cui valutare l'attivita' svolta dagli Specialisti

1. Il Ministero, tra quelle iscritte nella Lista, procede alla selezione delle sedi di negoziazione su cui valutare l'attivita' svolta dagli Specialisti secondo le modalita' e criteri fissati nel Decreto Dirigenziale Specialisti.
Roma, 1° marzo 2011

Il dirigente generale: Cannata
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
FAC-SIMILE della DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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