Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2011 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907 recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico»; Considerato l'esito della riunione svoltasi il 20 gennaio 2011 presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della quale, nelle more della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento di ripartizione delle risorse per il 2010, le regioni hanno evidenziato la necessita' che le scadenze previste per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010 decorrano dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Considerata, altresi' la necessita' di promuovere tempestivamente le iniziative per la riduzione del rischio sismico, anche chiarendo alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010, per la cui soluzione e' indispensabile apportare alcune modifiche all'ordinanza citata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le note dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e del Direttore Generale della medesima Regione del 21 febbraio 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006 e successive modificazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa» e la nota del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Siciliana; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonche' la nota dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia del 31 gennaio 2011»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonche' le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonche' le note del 24 gennaio e del 1° e 2 febbraio 2011 del Presidente della regione Calabria - Commissario delegato; Vista la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolo' di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attivita' previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e la nota del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'interno con cui si chiede di procedere a talune integrazioni anche in considerazione del rischio di un aggravamento del contesto emergenziale in questione, nonche' della correlata la necessita' di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti asilo tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita', il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, entro il 31 dicembre 2011, alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimita' della foce del fiume Tevere. 2. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e' abrogato. |
| Art. 2
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907 recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico» sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed alle Delibere regionali in materia», sono aggiunte le seguenti: «, di proprieta' pubblica»; all'art. 3, comma 3, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1»; all'art. 6, comma 1, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1»; all'art. 6, comma 4, le parole: «art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 7» all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «entita' dei contributi» e' aggiunta la seguente: «massimi»; all'art. 8, comma 1, le parole: «art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2, comma 1». |
| Art. 3
1. Dopo l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010» e' aggiunto il seguente: «Art. 9. - 1. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che e' tenuto a svolgere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di tre unita'. 2. In favore del personale di cui al precedente comma, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 30% della medesima. 4. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento, alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico dell'art. 7 della presente ordinanza. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, anche ai fini della determinazione dei compensi per le attivita' connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006.». |
| Art. 4
1. Al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 le parole: «comma: «5.» sono sostituite dalle seguenti: «comma: 4.». 2. Al comma 10 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 10 luglio 2008 le parole: «comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.». 3. Al comma 15 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19 marzo 2009 le parole: «Al comma 4 dell'art. 14,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 5 dell'art. 14,». |
| Art. 5
1. Il termine previsto all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», per la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, e' differito al 30 settembre 2010. 2. Il termine previsto all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010 e' prorogato di ulteriori dodici mesi. L'erogazione dei relativi contributi e' subordinata alla costante verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima ordinanza, da parte dei beneficiari. 3. Il Presidente della regione Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, e' autorizzato a liquidare contributi alle imprese esecutrici di lavori eseguiti nella fase di prima emergenza, in attuazione di accordi stipulati presso le Prefetture competenti, previa quantificazione, mediante apposita perizia, dei lavori effettivamente eseguiti. 4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, le parole: «nel limite massimo di € 30. 000,00 per ciascuna unita' abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di € 150. 000,00 per ciascuna unita' abitativa». 5. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3862/2010 e fermo restando il limite di unita' di personale stabilito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi anche di personale appartenente ad Enti Pubblici ed a Societa' a totale capitale pubblico, in posizione di comando o di distacco. |
| Art. 6
1. Al fine di assicurare la piu' rapida ed efficace realizzazione delle attivita' affidate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010, e degli eccezionali eventi atmosferici e delle violente mareggiate dei giorni dal 9 al 18 marzo e dal 15 al 16 giugno 2010, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, e' autorizzata, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di incompatibilita', ad avvalersi, mediante conferimento di un incarico dirigenziale ad interim, a copertura di posizione vacante, anche della professionalita' del Segretario generale dell'Autorita' di Bacino del Reno. 2. L'incarico dirigenziale, in virtu' di quanto previsto al comma 1, puo' essere conferito al Segretario generale dell'Autorita' di Bacino del Reno fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza delle dichiarazioni di stato di emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi e puo' essere automaticamente rinnovato in caso di proroga anche di uno solo dei menzionati stati di emergenza. 3. Il conferimento dell'incarico ad interim dirigenziale di cui ai commi 1 e 2 presso l'Agenzia Regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna non comporta la corresponsione di un compenso aggiuntivo. 4. Al fine di garantire la rimozione delle situazioni di criticita' e per accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2009 - gennaio 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, e' autorizzato ad inserire in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati di cui all'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 3850/2010 gli interventi di competenza del Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di lavori urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 2 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. Lo stralcio del Piano di cui al comma 4 e' adottato congiuntamente dal Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3850/2010 e dal Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del 10 dicembre 2010. Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 4 sono attuati secondo apposite procedure stabilite nel Piano medesimo nell'ambito di quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine le risorse necessarie, indicate nell'art. 4 del citato Accordo di programma del 2 novembre 2010, fatta eccezione per le risorse oggetto del cofinanziamento regionale, sono trasferite in apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010. |
| Art. 7
1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «contabilita' speciale n. 5146» sono sostituite dalle seguenti: «contabilita' speciale n. 3256». |
| Art. 8
1. L'ing. Gerardo Baione e' nominato Commissario delegato in sostituzione di quello nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile ancora necessarie per la chiusura della gestione commissariale. |
| Art. 9
1. Al comma 2 dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011 le parole: «50 ore mensili» sono sostituite dalle seguenti «30 ore mensili». |
| Art. 10
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «I predetti Soggetti attuatori cessano dalle loro funzioni alla data del 31 marzo 2011». |
| Art. 11
1. All'art. 13, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n. 3920 dopo la parola: «immobili» sono aggiunte le seguenti «ad uso abitativo esclusivo». |
| Art. 12
1. Allo scopo di consentire il completamento degli interventi in atto nel territorio della regione Puglia necessari per il definitivo superamento delle criticita' correlate all'approvvigionamento idrico, il Presidente della Regione Puglia e' autorizzato all'utilizzo delle economie residue delle risorse trasferite sul bilancio della medesima Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536/2006. 2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione dettagliata sull'attivita' svolta. |
| Art. 13
1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze derivanti dagli eventi calamitosi che nei giorni 31 ottobre e 1°novembre 2010 hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010 e' autorizzato ad utilizzare le economie presenti sul bilancio regionale, pari ad euro 4. 911. 120,81 rivenienti dalla legge n. 677/1996, dalla legge regionale n. 20/1998, e dalle ordinanze n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3110/2001, n. 3191/2002 e n. 3192/2002. 2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «nei giorni dal 17 al 23 dicembre 2010». |
| Art. 14
1. Per consentire il completamento degli interventi in corso di esecuzione o di progettazione gia' finanziati e derivanti dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 2006 il Presidente della regione Siciliana e' nominato Commissario delegato ed e' autorizzato ad avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile. A tal fine e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. Sulla detta contabilita' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concluse le attivita' amministrativo-contabili definitorie dei pagamenti in attuazione dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3916 del 2010, trasferira' le relative somme residue. |
| Art. 15
1. Il Generale della Guardia di Finanza Graziano Melandri e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Calabria per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa. 2. All'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo: «da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (RC), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (CS), nonche' delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati» e' sostituito con il seguente: «da individuarsi sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati». 3. All'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «progettazione, approvazione ed affidamento» e' aggiunto il seguente periodo: «anche mediante ricorso al project financing». 4. All'art. 1, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Commissario delegato provvede alla costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dalla regione Calabria e dell'Ufficio del Commissario delegato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.». 5. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunta la seguente lettera: «f) espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il correlativo contenzioso ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti NOC, ed al compimento delle azioni di recupero dei crediti maturati. Il Commissario delegato provvede altresi' alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti.». 6. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle seguenti disposizioni normative: legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12, comma 2; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12; decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-sexies, 29-septies, 29-opties, 29-novies, 177, commi 5 e 6, 182-bis, 182-ter, 188-bis, 188-ter, 191 e 211; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dell'entrata in vigore dello stesso, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 24, 25, 53, 54, 55 e 136; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, articoli 1, comma 2, 2, comma 3, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10, comma 3. |
| Art. 16
1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attivita' consultive, fino al 31 dicembre 2011, con oneri posti a carico dell'art. 3 della predetta ordinanza di protezione civile. |
| Art. 17
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e' cosi modificata: all'art. 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonche' al potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Liberta' Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la ridistribuzione tra i C.A.R.A., operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»; all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'acquisizione della disponibilita' delle aree necessarie» sono aggiunte le seguenti: «comprensive delle strutture ivi esistenti»; all'art. 5, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attivita' di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennita' previste dai rispettivi ordinamenti.»; all'art. 5, comma 5, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»; all'art. 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «4. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 febbraio 2011
Il Presidente: Berlusconi |
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