L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del consiglio del 3 febbraio 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997; Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002; Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002; Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002; Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003; Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009; Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009; Visto l'art. 1 (3)bis della nuova direttiva quadro, in cui e' stabilito che le misure prese dagli Stati membri relativamente all'accesso o all'uso, da parte degli utenti finali, dei servizi di comunicazioni elettroniche debbano rispettare i fondamentali diritti e liberta' delle persone, come garantite dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e liberta' fondamentali e dai principi generali dell'ordinamento comunitario. In particolare, il paragrafo 2 di siffatto articolo prevede che ogni eventuale misura che comporti restrizioni ai diritti fondamentali e alle liberta' individuali possa essere imposta solo se sia appropriata, proporzionata e necessaria in una societa' democratica, e che la sua implementazione sia soggetta ad adeguate garanzie di ordine procedurale; Visto l'art. 8, comma 4, lettera g) della direttiva quadro, come aggiunto dalla direttiva 140/2009/CE, secondo il quale «le autorita' nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta», in virtu' del quale il principio dell'apertura e della neutralita' di internet, gia' insito nel vigente quadro normativo comunitario di settore, e' confermato nel nuovo quadro regolamentare; Vista la delibera n. 39/11/CONS, recante «Indagine conoscitiva concernente "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi vocali su protocollo internet (VoIP) ed al traffico peer-to-peer su rete mobile": approvazione della relazione finale e avvio della consultazione pubblica», in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato che l'indagine s'iscrive nell'ambito del piu' ampio dibattito concernente il principio della neutralita' della rete e delle relative modalita' di attuazione nel nuovo scenario di mercato determinato dalle incessanti innovazioni tecnologiche e commerciali che contraddistinguono il settore delle comunicazioni elettroniche; Considerato, inoltre, che le tematiche in esame investono la fornitura dei servizi di comunicazione sia in mobilita' sia da postazione fissa e attengono a questioni tecnologiche, economiche e regolamentari, oltre che giuridiche e sociali, di piu' ampia portata e di interesse generale; Visto il «Questionnaire for the public consultation on the open internet and net neutrality in Europe», pubblicato il 30 giugno 2010 dalla Commissione europea Information Society and Media Directorate-General, Electronic Communications Policy, nonche' i documenti in materia pubblicati da altre autorita' nazionali di regolamentazione tra i quali si menzionano: a) Federal Communication Commission (FCC), «Report and order» n. 10-201 del 21 dicembre 2010 concernente le modalita' disponibili al fine di preservare la natura aperta e libera della rete; b) ARCEP, «Neutralite' de l'internet et des reseaux: propositions et orientations», settembre 2010; c) BEREC «Response to the European Commission's consultation on the open Internet and net neutrality in Europe», 30 settembre 2010; d) OFCOM, «Traffic management and "net neutralita'". A discussion document», 24 giugno 2010; e) Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) «Review of the internet traffic management practices of internet service providers», ottobre 2009; f) PTS Swedish Post and Telecom Agency, «Open Networks and Services», novembre 2009; g) NPT Norwegian Post and Telecommunications Authority, «Network neutrality - Guidelines for internet neutralita'», febbraio 2009; Ritenuto pertanto opportuno - a partire dalle evidenze raccolte nell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 39/11/CONS e dalle risultanze prodotte dalle altre autorita' nazionali di regolamentazione, sopra richiamate, e in considerazione dell'ampiezza e della portata generale dei temi afferenti il principio della net neutrality - proporre uno specifico approfondimento, avente carattere di studio e di ricerca, sul principio della neutralita' della rete e le relative forme di declinazione e attuazione, con lo scopo di promuovere il dibattito in materia e di acquisire ulteriori valutazioni e informazioni dagli stakeholder; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Ritenuto congruo il termine di sessanta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
1. E' indetta una consultazione pubblica concernente il principio della neutralita' della rete volta ad acquisire valutazioni e informazioni dagli stakeholder, mediante l'invio di risposte a quesiti formulati dall'Autorita', riguardanti le nuove logiche che governano il settore delle comunicazioni elettroniche e i riflessi che la crescente diffusione delle forme di gestione del traffico potranno avere sul principio della neutralita' della rete e le relative declinazioni nel nuovo scenario di mercato determinato dalle incessanti innovazioni che contraddistinguono il settore. 2. Le modalita' di consultazione e il testo sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorita', secondo le modalita' indicate nell'allegato A alla presente delibera, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, e' depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorita' in Napoli, Centro direzionale, Isola B5. La presente delibera e' pubblicata, priva degli allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, integralmente, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 3 febbraio 2011
Il presidente Calabro' I commissari relatori D'Angelo - Mannoni |