Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 febbraio 2011 |
Modificazioni ed integrazioni delle caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e affari generali
Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 27 del regolamento di attuazione della legge sopra citata, approvato con regio decreto 27 aprile 1913, n. 431; Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 10 maggio 1977) e 3 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1985) con i quali sono state fissate le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l'espletamento delle funzioni previste dalla citata legge n. 1361 del 22 dicembre 1912 e succ. mod. e integr.; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, e succ. mod. e integr., di modifica all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e succ. mod. e integr., di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e succ. mod. e integr., di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Viste le disposizioni contenute all'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succ. mod. e integr.; Rilevata la necessita', in conseguenza della nuova denominazione del Ministero e delle sue articolazioni territoriali, di apportare modifiche ai sopracitati decreti ministeriali per quanto riguarda le caratteristiche della tessera di riconoscimento degli ispettori;
Decreta:
Art. 1
La tessera personale di riconoscimento da rilasciare agli ispettori del lavoro per l'espletamento delle funzioni previste dalla vigente normativa, ha le caratteristiche indicate nell'allegato A del decreto ministeriale 3 dicembre 1984 con le seguenti modifiche: nella parte anteriore in luogo di «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e' riportato «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e in luogo di «Ispettorato del lavoro» e' riportato «Direzione del lavoro»; nella parte interna il riferimento alla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e' sostituito con il riferimento alla legge 22 luglio 1961, n. 628 e al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; il riferimento al decreto ministeriale 3 dicembre 1984 e' sostituito con il riferimento al presente decreto. |
| Art. 2
Le tessere personali di riconoscimento rilasciate agli ispettori del lavoro devono essere nuovamente emesse in caso di furto, smarrimento, logorio o quando, per il tempo trascorso dall'emissione, i connotati del titolare siano notevolmente difformi da quelli della fotografia apposta sul singolo documento. Le tessere debbono essere restituite a richiesta dell'Amministrazione emittente. Le tessere attualmente in possesso degli ispettori del lavoro continuano ad avere validita' fino alla definitiva restituzione all'Amministrazione ovvero fino alla eventuale sostituzione nei casi sopra indicati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2011
Il direttore generale: Ferrari |
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