Gazzetta n. 54 del 7 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 16 febbraio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Abdel Rahman Abdel Maksoud Aboulila Samya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Abdel Rahman Abdel Maksoud Aboulila Samya, nata il 5 dicembre 1970 a Gharbia (Repubblica Araba Unita), cittadina egiziana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di cui e' in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B dell'albo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che la richiedente ha conseguito del titolo accademico in «Servizi sociali» presso l'Istituto Superiore per il Servizio sociale nel maggio 1994 a Kafr El-Sheikh; Considerato che nella Repubblica Araba Unita per l'esercizio della professione di assistente sociale, dopo il conseguimento della laurea, e' necessaria la iscrizione presso l'Ordine degli assistenti sociali, come attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Il Cairo; Considerato che la richiedente pur non avendo effettuato la detta iscrizione, ha i requisiti per l'accesso alla professione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 10 dicembre 2010 e del 9 febbraio 2011; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che la richiedente e' in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B dell'albo, per cui non si ritiene necessario applicare misure compensative; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rinnovato in data 9 luglio 2009, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Decreta:
Alla sig.ra Abdel Rahman Abdel Maksoud Aboulila Samya, nata il 5 dicembre 1970 a Gharbia (Repubblica Araba Unita), cittadina egiziana, e' riconosciuto il titolo professionale egiziano di «Assistente social» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. Roma, 16 febbraio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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