Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011
Esito delle verifiche degli indicatori di qualita' della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011. (Deliberazione n. 71/11/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010 recante la «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.a. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17 e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 7;
Vista la relazione di Telecom Italia pervenuta all'Autorita' in data 5 gennaio 2011, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3 della delibera n. 578/10/CONS, riguardante la misura e l'andamento degli indicatori di cui al secondo comma, nonche' la certificazione della predetta relazione da parte della societa' di consulenza Ernst & Young;
Ritenuto, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS, di procedere alla verifica sulla qualita' e l'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previsti per l'anno 2011 dalla predetta delibera;
Considerato quanto segue:

La delibera n. 578/10/CONS

1. La delibera n. 578/10/CONS (di seguito la «delibera») ha definito, per il triennio 2010-2012, i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia condizionando l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi previste per gli anni 2011 e 2012 all'esito di una verifica, da parte dell'Autorita', circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualita' ed all'ammodernamento delle rete di accesso di Telecom Italia.
2. L'art. 5, al secondo comma, specifica gli indicatori relativi ai processi di attivazione dei servizi ed ai processi di esercizio e manutenzione della rete che l'Autorita' tiene in considerazione ai fini della verifica di cui sopra, ossia:
i) la percentuale dei rifiuti, sul totale delle richieste degli operatori, motivati da problematiche inerenti la rete di accesso (i c.d. KO di rete);
ii) lo stato di avanzamento dei programmi di rinnovamento della rete in rame (manutenzione preventiva);
iii) il numero di guasti segnalati per i quali si e' reso necessario un intervento on field, rapportato al totale delle linee attive.
3. Il medesimo art. 5, al terzo comma, stabilisce inoltre che, per quanto riguarda le tariffe che entrano in vigore il 1° gennaio 2011, Telecom Italia, entro trenta giorni dalla notifica della delibera, deve presentare all'Autorita' una relazione, certificata da un soggetto terzo indipendente, circa la misura e l'andamento degli indicatori di cui al secondo comma. La norma inoltre prevede che l'Autorita', anche sulla base della predetta relazione, formuli, entro trenta giorni, un giudizio circa lo stato della qualita' della rete in rame di Telecom Italia conseguito nel periodo precedente l'entrata in vigore delle nuove tariffe e che, solo in caso di riscontro favorevole, le variazioni in aumento dei prezzi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della delibera entreranno in vigore.
4. La delibera, al successivo art. 6, stabilisce la metodologia da adottare per il calcolo degli indicatori di qualita'. In particolare, la stessa prevede che il primo indicatore (KO di rete) sia calcolato effettuando la media ponderata dei KO di rete per le richieste di attivazione su linea attiva e non attiva dei singoli servizi di accesso all'ingrosso (ULL, WLR e bitstream), utilizzando come pesi il numero di richieste di attivazione di ciascun servizio. Relativamente al secondo indicatore (manutenzione preventiva), la delibera stabilisce che lo stesso debba misurare il livello di avanzamento dei progetti «On-Going», «Palificazioni» e «Armadi ripartilinea» previsti da Telecom Italia nel «Piano tecnico per la qualita' della rete fissa di accesso» (piani annuali 2010), calcolato sulla base del numero di interventi realizzati rispetto al totale previsto dai tre progetti. Infine, per quanto concerne il terzo indicatore (tasso di guasto), la delibera prevede che lo stesso debba essere calcolato effettuando la media ponderata dei tassi di guasto relativi ai servizi di accesso per la telefonia vocale e ai servizi di accesso a banda larga, utilizzando come pesi le consistenze delle linee attive per ciascun servizio. Ai fini del calcolo dei suddetti tassi di guasto, deve essere applicata la metodologia di cui alle delibere n. 254/04/CSP (servizi di accesso per la telefonia vocale) e n. 131/06/CSP (servizi di accesso a banda larga), includendo nel calcolo le linee fornite da Telecom Italia sia a livello retail, sia a livello wholesale.
5. L'art. 7 della delibera specifica, infine, gli obiettivi che gli indicatori di qualita' devono realizzare ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi. In particolare, ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi per l'anno 2011, i valori degli indicatori KO di rete e tasso di guasto relativi al periodo ottobre 2009-settembre 2010 non devono risultare superiori ai rispettivi valori relativi al periodo ottobre 2008-settembre 2009, mentre il valore dell'indicatore manutenzione preventiva relativo all'anno 2010 deve risultare almeno pari al 95%.

La relazione di Telecom Italia
e la relativa certificazione

6. In data 5 gennaio 2011, Telecom Italia ha presentato all'Autorita', ai sensi dell'art. 5 della delibera, una relazione, certificata dalla societa' Ernst & Young (di seguito «il certificatore»), concernente la misura e l'andamento degli indicatori di qualita' della rete ai fini dell'applicazione delle tariffe previste per l'anno 2011.
7. Nella propria relazione Telecom Italia evidenzia che gli obiettivi di qualita' indicati dalla delibera, misurati secondo la metodologia di calcolo ivi riportata, sono stati tutti raggiunti, come peraltro attestato dal certificatore.
8. Il certificatore, infatti, nella propria relazione tecnica, ha dichiarato di avere verificato la misura e l'andamento degli indicatori comunicati da Telecom Italia, nonche' la conformita' della metodologia di calcolo adottata. Al fine di realizzare tali verifiche, il certificatore si e' avvalso anche di altre fonti, tra le quali gli Impegni di Telecom Italia e le determinazioni dell'Organo di vigilanza (di seguito «OdV»). Sulla base delle verifiche effettuate, il certificatore ha dichiarato di non avere riscontrato anomalie e pertanto ritiene che gli indicatori siano misurati e calcolati conformemente a quanto previsto dalla delibera.
9. Di seguito si riporta, per ciascun indicatore, una descrizione sintetica della relazione presentata da Telecom Italia, delle principali verifiche effettuate dal certificatore e dei risultati ottenuti.

KO di rete

10. Secondo Telecom Italia, per KO di rete si intendono «i dinieghi opposti da Telecom Italia alle richieste di attivazione di servizi wholesale inviate dagli OLO, per cause imputabili alla indisponibilita' delle risorse di rete», conformemente alle indicazioni fornite dalla delibera e dalla determinazione n. 17/2009 dell'OdV. Telecom Italia ha ritenuto attinenti ai KO di rete, sulla base della definizione di cui sopra, un sottoinsieme delle causali di scarto utilizzate nei processi di attivazione e di migrazione dei servizi di accesso wholesale che la stessa ha concordato con gli operatori alternativi nell'ambito dell'Accordo quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 (1) . Le causali di scarto considerate sono:
i) indisponibilita' di risorse per la costruzione del collegamento;
ii) indisponibilita' di percorsi di rete di accesso;
iii) indisponibilita' di un numero sufficiente di percorsi di rete di accesso;
iv) risorse di rete non disponibili per rete satura;
v) risorse non disponibili.
La metodologia di calcolo, come stabilito al punto 287 della delibera, prevede l'esclusione dal calcolo degli ordini di lavoro «ripetuti». Il sistema informatico dove sono raccolti e memorizzati gli ordinativi di lavoro e' il «Data WareHouse Esiti» dal quale sono stati estratti, per i periodi di riferimento indicati nella delibera, gli ordini di attivazione e di migrazione ricevuti relativi ai servizi all'ingrosso su rete in rame. Telecom Italia conclude evidenziando che l'obiettivo relativo ai KO di rete e' stato conseguito, in quanto il valore dell'indicatore riferito al periodo ottobre 2009-settembre 2010 (38.613,87) risulta minore rispetto al valore dello stesso riferito al periodo ottobre 2008-settembre 2009 (45.099,67).
11. Nella propria relazione, il certificatore dichiara che l'algoritmo di calcolo adottato da Telecom Italia per il primo indicatore e' conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della delibera. In particolare, il certificatore ha verificato che:
i) la definizione del perimetro della rete di accesso in rame adottata fosse coerente con quanto indicato nell'allegato della determinazione n. 22/2010 dell'OdV;
ii) le causali di scarto considerate fossero conformi alla definizione di KO di rete fornita dall'OdV nella determinazione n. 17/2009 e che non esistessero altre causali riconducibili a KO di rete;
iii) il database delle richieste di attivazione e dei KO di rete avesse la completezza necessaria ai fini del calcolo dell'indicatore;
iv) il periodo di rilevazione dei KO di rete fosse coerente con l'obiettivo di verifica della delibera;
v) la definizione di «ordine ripetuto» fosse conforme a quanto disposto al punto 287 della delibera e la modalita' di individuazione degli ordini «figli», alla base dell'eliminazione degli ordini di lavoro, fosse conforme all'allegato della determinazione n. 22/2010 e alla determinazione n. 14/2010 dell'OdV.
12. Il certificatore ha verificato la misura e l'andamento dell'indicatore comunicati da Telecom Italia ricalcolandone puntualmente il valore e giungendo ad un risultato che si discosta in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia. Il certificatore ha dunque concluso che l'obiettivo definito per l'indicatore KO di rete sia stato conseguito da Telecom Italia. (2)

Manutenzione preventiva

13. Nella propria relazione Telecom Italia afferma di aver considerato i tre progetti individuati dall'Autorita' nella delibera ed indica, per ciascuno di essi, il sistema informativo e la reportistica utilizzati come fonte dei dati per il calcolo dell'indicatore. L'operatore evidenzia che l'obiettivo relativo all'indicatore in questione e' stato conseguito, in quanto il rapporto tra il numero di interventi realizzati ed il numero di interventi previsti risulta pari al 97,66%, quindi maggiore rispetto al 95% previsto dall'art. 7, comma 4 della delibera.
14. A tal proposito, il certificatore dichiara che la metodologia di calcolo per il secondo indicatore e' conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della delibera. In particolare, il certificatore ha verificato che:
i) la fonte utilizzata per acquisire i dati relativi al numero di interventi pianificati per i progetti previsti fosse conforme a quanto previsto dalla delibera e coerente con i dati inviati all'OdV per la revisione ciclica della qualita' della rete di accesso;
ii) le fonti da cui sono stati acquisiti i dati relativi al numero di interventi realizzati per i progetti fossero complete e che i dati ricavati fossero coerenti, tra l'altro, con i dati comunicati da Telecom Italia all'OdV.
15. Il certificatore ha altresi' ricalcolato il valore dell'indicatore, che si e' discostato in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia. In conclusione, il certificatore ha ritenuto che anche l'obiettivo definito per l'indicatore manutenzione preventiva sia stato conseguito da Telecom Italia.

Tasso di guasto

16. Telecom Italia ha calcolato il tasso di guasto come il rapporto tra il numero di interventi on field (richiesti per risolvere guasti relativi sia ai servizi di telefonia vocale sia a quelli a banda larga) ed il numero di linee attive. Le informazioni per la determinazione del numero di interventi on field, delle consistenze (in termini di linee attive) retail e delle consistenze wholesale, sono state estratte rispettivamente dal sistema «Nautilus», dal sistema «Data WareHouse DW2» e dal sistema «Pitagora». Telecom Italia evidenzia che l'obiettivo relativo al tasso di guasto e' stato conseguito, in quanto il valore dell'indicatore riferito al periodo ottobre 2009-settembre 2010, pari al 15,1%, risulta inferiore rispetto al valore dello stesso riferito al periodo ottobre 2008-settembre 2009 che e' pari al 18,2%.
17. A tale riguardo, il certificatore dichiara che l'algoritmo adottato da Telecom Italia per il calcolo del terzo indicatore e' conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della delibera. Il certificatore ha verificato, fra l'altro, che:
i) l'identificazione delle tipologie di guasti segnalati da Telecom Italia fosse conforme a quanto disposto dall'Autorita' nella delibera ed inoltre anche a quanto disposto, sempre dall'Autorita', con le delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP;
ii) le consistenze medie delle linee attive utilizzate fossero conformi a quanto previsto dalla delibera e la metodologia per il loro calcolo fosse coerente con quella utilizzata nella contabilita' regolatoria di rete fissa di Telecom Italia;
iii) la base dati relativa ai guasti segnalati presa in considerazione fosse sottoposta ai processi di surveillance/manutenzione aziendale, rilevando inoltre che la stessa e' stata oggetto di una verifica da parte dell'Autorita' come previsto dalle delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP.
18. Il certificatore ha altresi' ricalcolato il valore dell'indicatore, che si e' discostato in maniera non significativa rispetto al valore calcolato da Telecom Italia, ritenendo quindi che anche l'obiettivo definito per l'indicatore tasso di guasto sia stato conseguito.

Le valutazioni dell'Autorita'

19. Al fine di poter formulare le proprie valutazioni sulla relazione ricevuta da Telecom Italia, gli uffici dell'Autorita' (uffici) hanno sentito in audizione i rappresentanti della societa' il giorno 31 gennaio 2011. Agli uffici e' inoltre pervenuto in data 25 gennaio 2011 un documento di un operatore contenente osservazioni concernenti principalmente l'indicatore KO di rete.
20. In merito alla valutazione dell'indicatore KO di rete, gli uffici hanno richiesto a Telecom Italia di fornire ulteriori dettagli circa:
i) la tipologia di ordini ricevuti considerata;
ii) le causali di scarto utilizzate;
iii) l'algoritmo impiegato per eliminare dal computo gli ordini di lavoro «ripetuti» e la sua coerenza con quanto indicato nelle determinazioni dell'OdV.
21. In merito alla tipologia di ordini considerata, Telecom Italia ha chiarito di aver incluso nella propria analisi tutti gli ordini di attivazione e migrazione ricevuti dagli operatori, queste ultime sole relative a passaggi di clienti tra due operatori alternativi, escludendo dal computo le richieste di migrazione di clienti da un operatore alternativo verso Telecom Italia (i cosiddetti «rientri»). Seguendo tale impostazione, Telecom Italia ritiene di avere correttamente interpretato la delibera, la quale precisa che l'indicatore si riferisce alle richieste di attivazione degli operatori e non anche alle richieste di rientro da parte di Telecom Italia. La stessa evidenzia che tale impostazione e' stata peraltro condivisa con il certificatore.
22. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene che l'approccio adottato da Telecom Italia, consistente nel considerare le sole richieste di attivazione e di migrazione da parte degli operatori alternativi, sia coerente con l'obiettivo stabilito dalla delibera di misurare la qualita' dei servizi offerti da Telecom Italia agli altri operatori. Tale approccio risulta peraltro conforme al testo dell'art. 5, comma 2, lettera a) in cui la percentuale dei rifiuti e' riferita al «totale delle richieste degli operatori».
23. In merito alle causali di scarto ritenute attinenti all'indicatore KO di rete, Telecom Italia dichiara di avere selezionato esclusivamente le causali relative alle richieste che hanno avuto esito negativo per indisponibilita' di risorse di rete, come indicato nelle premesse della delibera. Su richiesta degli uffici, la societa' ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto riportato nella relazione in merito alle motivazioni, che la societa' dichiara di aver condiviso con il certificatore, alla base della selezione delle causali di scarto attinenti ai «KO di rete». Nello specifico Telecom Italia ha rappresentato di aver considerato come perimetro della rete di accesso, ai fini dell'individuazione delle causali di scarto per indisponibilita' di risorse, il segmento di rete che va dal box (sito presso l'abitazione del cliente) al permutatore della centrale locale (Main distribution frame).
24. L'Autorita' a tale riguardo ha verificato se la specifica definizione di KO di rete adottata da Telecom Italia sia coerente con quanto indicato dall'art. 5, comma 2, lettera a) della delibera («percentuale dei rifiuti sul totale delle richieste degli operatori motivati da problematiche inerenti la rete di accesso»). Si evidenzia, inoltre, che al punto 287 della delibera l'Autorita', nell'indicare che ai fini del calcolo del suddetto indicatore non devono essere presi in considerazione gli ordini di lavoro «ripetuti», ha specificato che devono essere considerate le sole richieste di attivazione che abbiano ricevuto un esito negativo per indisponibilita' di risorse di rete. Si richiama, a tale proposito, che il Gruppo di monitoraggio impegni (GMI) dell'Autorita', nell'ambito delle proprie attivita', ha definito i KO di rete come «ordinativi rigettati da Telecom Italia nel caso di indisponibilita' di risorsa di rete». Con riferimento a quanto indicato all'art. 5, comma 2, lettera a) della delibera (laddove si individua il perimetro di rete da considerare, ovvero la rete di accesso) l'Autorita' ritiene che il perimetro di rete rilevante ai fini del calcolo dell'indicatore sia quello che va dal permutatore urbano principale al box sito presso la sede del cliente. Le causali di scarto relative ad indisponibilita' di risorse rete che sono attinenti a tale perimetro sono le seguenti:
i) indisponibilita' di risorse per la costruzione del collegamento;
ii) indisponibilita' di percorsi di rete di accesso;
iii) indisponibilita' di un numero sufficiente di percorsi di rete di accesso;
iv) risorse di rete non disponibili per rete satura;
v) risorse non disponibili;
vi) ed incompatibilita' tecnica.
L'Autorita' ritiene tuttavia che quest'ultima causale vada esclusa in quanto non riferibile ad indisponibilita' di una risorsa di rete (3) . L'Autorita' ritiene quindi che le causali di scarto individuate da Telecom Italia siano coerenti con quanto stabilito dalla delibera relativamente al perimetro di rete ed alla tipologia di causali di scarto.
25. In merito al valore dell'indicatore KO di rete, si evidenzia che se, da un lato l'art. 5 della delibera definisce l'indicatore in forma percentuale, dall'altro, l'art. 6 della stessa delibera prevede che l'indicatore venga calcolato come «media ponderata dei KO di rete», rappresentazione che e' stata adottata da Telecom Italia nella sua relazione. L'Autorita' rileva che il suddetto indicatore puo' comunque essere agevolmente calcolato anche in forma percentuale sulla base dei dati forniti nella relazione e che anche in tale forma esso soddisfa gli obiettivi per la verifica della qualita' della rete. Infatti, il valore dell'indicatore, ricalcolato dagli uffici in forma percentuale, risulta per il periodo ottobre 2009-settembre 2010 pari a 3,02% e, quindi, inferiore rispetto al valore dello stesso per il periodo ottobre 2008-settembre 2009, pari a 3,19%. L'Autorita' ritiene comunque opportuno, anche per le verifiche relative al 2012, che la verifica della qualita' della rete di Telecom Italia debba basarsi sul calcolo dell'indicatore KO di rete in forma percentuale, in quanto maggiormente rappresentativo della qualita' del processo di provisioning dei servizi.
26. Sugli ordini ripetuti si rappresenta quanto segue. Telecom Italia ha fornito alcuni chiarimenti circa l'algoritmo adottato per eliminare dal computo dell'indicatore gli ordini di lavoro «ripetuti», come previsto dalla delibera. L'operatore ha chiarito, tra l'altro, che l'algoritmo ha ripreso la metodologia gia' sviluppata dall'OdV per l'individuazione delle relazioni padre-figlio tra gli ordini. Una volta individuate tali relazioni, l'algoritmo ha escluso tutti gli ordini figli successivi ad un ordine di lavoro per il quale e' stato gia' conteggiato un KO di rete nell'arco del periodo temporale considerato.
27. L'Autorita', preso atto degli ulteriori elementi forniti da Telecom Italia nel corso dell'audizione, ritiene che l'algoritmo adottato dalla stessa sia coerente con l'obiettivo stabilito in delibera di misurare i KO di rete escludendo dal computo gli ordini ripetuti.
28. Con riferimento all'indicatore manutenzione preventiva, l'Autorita', sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia e delle verifiche svolte dal certificatore, ritiene che la metodologia utilizzata dalla societa' per la misura e l'andamento del suddetto indicatore sia conforme a quanto previsto dalla delibera.
29. Con riferimento all'indicatore tasso di guasto, gli uffici hanno inoltre chiesto maggiori dettagli circa la metodologia adottata per il relativo calcolo e i «codici di riscontro guasto» adottati. Telecom Italia ha specificato che la metodologia ed i codici sono i medesimi utilizzati in ottemperanza alle delibere n. 254/04/CSP e n. 131/06/CSP, ma la valutazione e' stata estesa in maniera da considerare i servizi offerti alla clientela wholesale. Con riferimento al numero di interventi on field inerenti ai guasti dei servizi di accesso xDSL simmetrico e ISDN PRA, tuttavia, considerata la complessita' della procedura di estrazione dei dati, Telecom Italia ha precisato che essi sono stati calcolati sulla base dei dati disponibili in contabilita' regolatoria 2009 per i servizi ISDN PRA. In ogni caso, considerati i volumi relativamente poco significativi per questi servizi, l'impatto di questa stima sulla valutazione del suddetto indicatore risulta, secondo Telecom Italia, molto limitato.
30. A tale riguardo l'Autorita' ritiene che la metodologia adottata per il calcolo dell'indicatore tasso di guasto possa essere considerata coerente con quanto indicato nella delibera. In particolare, circa la stima effettuata da Telecom Italia del numero di interventi on field inerenti ai guasti dei servizi di accesso xDSL simmetrico e ISDN PRA, gli uffici hanno verificato che il valore stimato e' effettivamente ininfluente ai fini della valutazione finale e quindi ritengono ammissibile l'impostazione seguita.

Tutto cio' premesso e considerato;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

1. Le verifiche sulla qualita' e l'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia, svolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS, hanno avuto riscontro favorevole come illustrato nelle premesse del presente provvedimento.
2. Le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso previste, per l'anno 2011, dalla delibera n. 578/10/CONS sono pertanto applicabili.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero puo' essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia S.p.a.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 16 febbraio 2011

Il presidente
Calabro'
I commissari relatori
Napoli - Savarese

(1) L'Accordo quadro recepisce le specifiche tecniche sulle
attivazioni e le migrazioni, comprese le relative causali di
scarto, definite nella circolare dell'Autorita' del 9 aprile
2008.

(2) Si evidenzia che il certificatore ha effettuato le proprie
verifiche utilizzando l'intero campione disponibile di dati,
accedendo ai medesimi database utilizzati da Telecom Italia,
senza quindi far ricorso ad un'analisi campionaria.

(3) L'OdV definisce i KO per incompatibilita' tecnica come quelli che
«si verificano in tutti quei casi in cui l'ordinativo di lavoro
preveda delle caratteristiche tecniche che non possono essere
soddisfatte dalla particolare realta' impiantistica a cui si
riferiscono: un esempio puo' essere l'eccessiva lunghezza di una
linea che non permette il raggiungimento dei parametri fisici per
l'attivazione di un servizio ADSL piuttosto che l'impossibilita'
di attivare un servizio dati alla velocita' richiesta. In questi
ultimi casi e' possibile per l'operatore riproporre l'ordinativo
di lavoro per un servizio a velocita' inferiore».
 
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