Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 dicembre 2010
Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e
statistici

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;
Visto altresi' l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2000 «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;
Ritenuto di dover dare attuazione al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra» il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
d) «esame»: l'esame di cui alla sezione 1.8.3 dell'allegato A del ARD/RID/ADN;
e) «commissione d'esame» la commissione di cui all'art. 11, coma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
 
Art. 2
Individuazione delle autorita' competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.3.7 dell'ADR/RID/ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.
 
Art. 3
Qualificazione del consulenti

l. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
 
Art. 4
Commissioni di esame

1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.
2. Ciascuna commissione e' presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o piu' supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o piu' supplenti.
4. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati don provvedimento del competente direttore generale.
5. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili interne e' istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o piu' supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne.
6. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione. Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.
7. I membri della commissione rimangono in carica per cinque anni.
8. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
9. Le sedi e la composizione delle commissioni ed ogni loro variazione devono essere comunicati alla Direzione generale per la motorizzazione - divisione 3 - per darne pubblicita' sul sito del dipartimento.
 
Art. 5
Coordinamento delle commissioni

l. La commissione istituita presso la direzione generale per la motorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, svolge attivita' di indirizzo e aggiornamento per le commissioni istituite nelle direzioni generali territoriali.
 
Art. 6
Procedure e modalita' dell'esame

1. L'esame si svolge in forma scritta.
2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato viene rilasciato e' costituita da due parti secondo le indicazioni riportate al punto 1.8.3.12.4 dell'ADR/RID/ADN.
3. Le procedure e le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.
4. Le commissioni, di cui all'art. 4, commi l e 5, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una da tenersi nel mese di maggio, e l'altra da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.
5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
6. Qualora in una delle sessioni fisse di cui al precedente comma 4, a causa di un elevato numero di richieste non sia possibile da sottoporre ad esame tutti i candidati prenotati,il presidente indice una o piu' sessioni straordinarie da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 5.
7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato ai soli questionari con le stesse procedure previste per il primo rilascio.
8. Sia il rilascio che il rinnovo del certificato di formazione puo' essere richiesto ad una qualsiasi commissione di esame.
Roma, 29 dicembre 2010

Il capo del dipartimento: Fumero
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
APPENDICE A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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