Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2010
Modifica della data di scadenza d'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di determinate sostanze attive, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Vista la direttiva 2010/77/UE della Commissione che modifica la data di scadenza dell'iscrizione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CE di determinate sostanze;
Visto che l'art. 5 della citata direttiva stabilisce che l'iscrizione di una sostanza attiva puo' essere rinnovata su richiesta del notificante purche' la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo dell'iscrizione;
Considerato che sono necessarie norme precise per la presentazione e la valutazione delle informazioni supplementari che i notificanti devono presentare per rinnovare le iscrizioni delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerato che occorre pertanto prorogare il periodo di iscrizione di determinate sostanze attive per permettere ai notificanti di presentare le domande per il rinnovo e gli eventuali dati supplementari necessari per la conferma dell'iscrizione;
Considerato che occorre concedere alla Commissione ed agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per valutare le domande e gli eventuali studi presentati;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione che modifica la data di scadenza di determinate sostanze attive;

Decreta:

1. L'allegato I del decreto legislativo 194/95 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto.
2. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2011, i provvedimenti amministrativi necessari per adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive riportate in allegato al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 197.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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