IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Brindisi
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro le funzioni amministrative di determinazione della tariffe minime di facchinaggio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1654, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi dei lavoro di facchinaggio e di determinazione delle tariffe; Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 18 marzo 1997; Vista la legge n. 142/2003; Considerata la necessita' di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio, di cui al decreto 5 marzo 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' - biennio 2009 / 2010, pari al + 1,5%; Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 25 gennaio e 9 febbraio 2011;
Decreta:
1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in euro 16,56 ed avra' vigore sino al 9 febbraio 2013. 2. La suddetta tariffa oraria sara' maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazioni di lavoro nel giorno di sabato o di domenica o di straordinario, festivo, notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Brindisi, 9 febbraio 2011
Il direttore provinciale: Tosches |