Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 febbraio 2011 |
Rinnovo e cancellazione di varieta' di specie di piante ortive iscritte al relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita'
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il quarto e quinto comma, lettera e), dell'art. 17-bis, che stabiliscono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta' dal registro qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire, nel decreto di cancellazione, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo; Considerato che, per le varieta' indicate all'art. 2 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Vista la richiesta presentata dall'interessato, volta ad ottenere la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' indicata nell'art. 3 del dispositivo; Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha preso atto sia delle richieste sopra menzionate sia della mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3; Ritenuto di dover procedere in conformita'; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020: Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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| Art. 2
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 3
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del Regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varieta' sotto riportata, iscritta al registro delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto a fianco della stessa indicato, e' cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2013: |=========|=========|======================|===================| | Specie | Codice | Denominazione | DM di iscrizione | | | SIAN | | o di rinnovo | |=========|=========|======================|===================| | Pisello | | | 09/01/2001 G. U. | | a grano | 1441 | Karina | N. 35 | | rugoso | | | del 12/02/2001 | |=========|=========|======================|===================|
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il direttore generale: Blasi |
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