Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di la richiesta di modifica dell'articolo 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi».



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi»;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 gennaio 2011, presente il funzionario della Regione Calabria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
«Bivongi» rosso e rosato:
Gaglioppo (e suoi sinonimi), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Nocera, Calabrese, Castiglione da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10% le uve a bacca nera e fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Bivongi» bianco:
Greco bianco, Guardavalle e Montonico bianco da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Malvasia bianca e Ansonica, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Il vino a DOC «Bivongi» rosso puo' essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.
 
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