Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 febbraio 2011 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Alpi Eagles S.p.a.. (Decreto n. 56957). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; Visto l'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi; Visto il decreto, n. 47023, dell'11 settembre 2009, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 2008 al 29 gennaio 2009, in favore di 148 lavoratori dipendenti della societa' Alpi Eagles S.p.A., sede in S. Angelo di Piove (Padova), unita' in S. Angelo di Piove di Sacco (Padova), Aeroporto Marco Polo (Venezia), Aeroporto Capodichino (Napoli), Aeroporto Internazionale di Catania (Catania); Visto l'accordo in data 11 febbraio 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 7 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 141 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi; Visto il decreto n. 52222 del 31 maggio 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 gennaio 2010 al 7 luglio 2010, in favore di 141 lavoratori dipendenti dalla societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; Visto l'accordo in data 21 dicembre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 29 gennaio 2012, sino a concorrenza dei 48 mesi, in favore di tutto il personale dipendente pari a 104 unita', alle quali potranno aggiungersi altre 10 unita' qualora in costanza del periodo di integrazione salariale de qua venga disposta con provvedimento giudiziale la reintegra dei detti ulteriori 10 lavoratori; Vista l'istanza con la quale la societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011, in favore di 104 lavoratori dipendenti della predetta societa'; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011, in favore di 104 lavoratori dipendenti dalla societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 dicembre 2010, in favore di 104 lavoratori dipendenti della societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria, sede in S. Angelo di Piove (Padova), unita' in: S. Angelo di Piove di Sacco (Padova); Aeroporto Marco Polo (Venezia); Aeroporto Capodichino (Napoli); Aeroporto Internazionale di Catania (Catania). Per il periodo dall'8 luglio 2010 al 7 gennaio 2011. Matricola INPS: 5122131197 (NA). Matricola INPS: 2107742618 (CT). Matricola INPS: 880983063 (VE). Matricola INPS: 8812144448 (VE). Matricola INPS: 5410129369 (PD). Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' Alpi Eagles S.p.A. in amministrazione straordinaria e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi |
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