Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 febbraio 2011 |
Elenco dei prodotti fitosanitari a base di glufosinate revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto 31 luglio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva glufosinate; Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007 che ha stabilito la presentazione entro il 30 settembre 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glufosinate o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto altresi', l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1º ottobre 2009; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate, revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995; Considerato che l'art. 5, comma 3, del citato decreto 31 luglio 2007 fissa al 30 settembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1º ottobre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate, la cui autorizzazione e' stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007: Parte di provvedimento in formato grafico
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