Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 dicembre 2010
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/3/CE.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/130/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2010, n. 143;
Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
Vista la direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;
Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 gennaio 2010 n. 3, serie L;
Vista la direttiva 2010/3/CE della Commissione del 1° febbraio 2010, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI;
Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Gli allegati III e V, sezione prima, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della Comunita'.
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro della salute: Fazio
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 217
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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