Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 dicembre 2010 |
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/3/CE. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2010 recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/130/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2010, n. 143; Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III; Vista la direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III; Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 gennaio 2010 n. 3, serie L; Vista la direttiva 2010/3/CE della Commissione del 1° febbraio 2010, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI; Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota del 14 giugno 2010;
Decreta:
Art. 1
1. Gli allegati III e V, sezione prima, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. A decorrere dal 1° marzo 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della Comunita'. |
| Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 17 dicembre 2010
Il Ministro della salute: Fazio Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 217 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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