Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 ottobre 2010 |
Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 relativo all'iscrizione delle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale. |
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IL MINISTRO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization I.B.O.; Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 13 luglio 2010, prot. n. 5276, riguardo ai piani di studio a cui gli studenti, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado italiana, debbono uniformare il loro corso di studio di Baccellierato Internazionale; Visti gli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto riguardanti rispettivamente l'elenco dei programmi, con le relative materie suddivise per tipologia di corsi di studio e la Tabella con il punteggio complessivo, convertito in centesimi, dei diplomi di baccelllierato internazionale; Visto il D.D.G. del 10 marzo 1999, concernente il punteggio complessivo del diploma di Baccellierato internazionale, rilasciato dalla scuole di Baccellierato Internazionale e dai Collegi del Mondo Unito, riconosciute dall'Ufficio di Baccellierato Internazionale di Ginevra ed iscritte nell'elenco, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777; Considerato che e' necessario dettare istruzioni per l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Decreta:
Art. 1 Domanda di iscrizione nell'elenco e relativa documentazione
1. La domanda di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, deve essere presentata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli affari internazionali, da parte dei collegi del Mondo Unito e delle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di Baccellierato Internazionale. 2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale, se presentata da scuola operante in Italia deve indicare, oltre alla propria sede e denominazione ufficiale, anche la denominazione e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera, deve altresi' precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di Baccellierato e' prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma. 3. La firma del gestore o legale rappresentante, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero o da pubblico ufficiale, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione, stabilite da leggi o da accordi internazionali. 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: Attestazione dell'autorizzazione - rilasciata all'Istituzione Scolastica dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra - all'effettuazione del programma di Baccellierato internazionale; Elenco dei programmi e delle discipline effettivamente attivati dalla scuola con l'indicazione del livelli d'insegnamento, nel rispetto delle sei materie di studio, di cui almeno 3 livello medio e 3 a livello avanzato, previste, per ciascun indirizzo di studi, dall'Allegato A, citato in premessa, unito al presente provvedimento; L'autorizzazione o la denuncia d'inizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 389/94 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia»; La documentazione in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in italiano, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della traduzione, stabilite da leggi o da accordi internazionali. |
| Art. 2 Iscrizione nell'elenco
1. L'iscrizione nell'elenco e' disposta con provvedimento del ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 3 Visite ispettive
1. Il Ministero dall'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' disporre accertamenti tecnico-ispettivi, presso le sedi dei Collegi del Mondo Unito e delle Istituzioni Scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, di cui al presente decreto, 'intesi a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco. Roma, 18 ottobre 2010
Il Ministro: Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 70. |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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