Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 gennaio 2011 |
Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati fiammiferi Marsiglia, Testa Rossa, Le tre stelle, Familiari Marsiglia F100, Maxi box Marsiglia F/S 240, Minerva Marsiglia F/S 40, Svedesi Marsiglia F/S 40, Euromatch Famiglia ECO 100, Euromatch Superbox S255. |
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IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione; Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Fiammiferi Marsiglia»; Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Testa Rossa»; Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Le tre stelle»; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Familiari Marsiglia F100»; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Maxi box Marsiglia F/S 240»; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Minerva Marsiglia F/S 40»; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Svedesi Marsiglia F/S 40»; Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2008, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Euromatch Famiglia ECO 100»; Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Euromatch Superbox S255»; Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Fiammiferi Marsiglia», «Testa Rossa», «Le tre stelle», «Familiari Marsiglia F100», «Maxi box Marsiglia F/S 240», «Minerva Marsiglia F/S 40» e «Svedesi Marsiglia F/S 40» presentata dalla Societa' Sirfa s.r.l.; Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Euromatch Famiglia ECO 100», ed «Euromatch Superbox S255» presentata dalla Societa' Matches and Flames s.r.l.; Attesa la necessita' di procedere in linea con le citate richieste;
Decreta:
Art. 1
Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Fiammiferi Marsiglia» da euro 0,30 a euro 0,40; scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Testa Rossa» da euro 0,38 a euro 0,40; scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Le tre stelle» da euro 0,30 a euro 0,40; scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Familiari Marsiglia F100» da euro 0,35 a euro 0,40; scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno denominati «Maxi box Marsiglia F/S 240» da euro 1,20 a euro 1,40; bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Minerva Marsiglia F/S 40» da euro 0,35 a euro 0,40; scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 40 fiammiferi di legno denominati «Svedesi Marsiglia F/S 40» da euro 0,25 a euro 0,40; scatola di cartoncino a bustina contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati denominati «Euromatch Famiglia ECO 100» da euro 0,30 a euro 0,40; scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Euromatch Superbox S255» da euro 1,00 a euro 1,20. |
| Art. 2
L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2011
Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113 |
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