Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 14 dicembre 2010 |
Modalita' tecnologiche atte a garantire la sicurezza, l'integrita' e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui e' associata la marca postale elettronica. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 di approvazione del regolamento di esecuzione del codice postale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, che prevede per determinate categorie di invii di corrispondenza la apposizione del bollo a data dell'ufficio postale nella fase di raccolta; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» che disciplina l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale; Visto l'art. 14 del regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII congresso dell'Unione Postale Universale (UPU) tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18 modificativo, in parte, della Convenzione UPU, che definisce la marcatura postale elettronica come servizio postale opzionale fornito dall'operatore del servizio universale che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento e al quale hanno partecipato una o piu' parti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, in data 21 gennaio 2008 e, in particolare, l'art. 3, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici»; Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA; Acquisito il parere tecnico di DigitPA (gia' Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione); Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'art. 14 della Convenzione UPU si intende per: a) marca postale elettronica, il servizio fornito dagli operatori postali che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico sotto una data forma, in un certo momento ed al quale hanno partecipato una o piu' parti; b) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) riferimento temporale, l'informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici. |
| Art. 2 Norme tecniche di riferimento
1. La marca postale elettronica e' basata sulle norme tecniche dell'UPU della serie S43. |
| Art. 3 Caratteristiche della marca postale elettronica
1. L'associazione della marca postale elettronica ad un evento elettronico attesta e garantisce: a) il riferimento temporale univoco in relazione alla data e ora in cui l'evento si e' verificato; b) l'integrita' dei dati e dei documenti connessi all'evento elettronico a cui la marca postale elettronica si riferisce. 2. Il servizio di marcatura postale elettronica garantisce al mittente e al destinatario delle comunicazioni elettroniche: a) di avere prova della ricezione da parte del gestore e dell'inoltro al destinatario attraverso un riferimento temporale univoco; b) la verifica dell'integrita' del documento informatico trasmesso. 3. Il servizio di marcatura postale elettronica assicura l'interoperabilita' a livello internazionale in relazione agli standard dettati dall'UPU. 4. La verifica dell'integrita' del documento informatico al quale e' stata associata una marca postale elettronica viene effettuata secondo le modalita' pubblicate sul sito istituzionale di DigitPa. 5. La marca postale elettronica costituisce un riferimento temporale opponibile ai terzi relativamente all'accettazione e transito presso il sistema informatico del gestore. 6. Il gestore del servizio di marcatura postale elettronica puo' fornire al mittente che ne faccia richiesta la certificazione dell'avvenuta apertura del messaggio da parte del destinatario. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Il Ministro dello sviluppo economico Romani Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 143 |
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