L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 9 febbraio 2011; Visto il Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del Consumo», cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004»; Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del Consumo», cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; Considerata la necessita' di modificare il suddetto regolamento al fine di semplificare le procedure istruttorie in materia di impegni, con specifico riguardo al caso in cui gli stessi non siano idonei (art. 8, comma 2, lettera c); Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, all'art. 8, comma 2, lettera c);
Delibera: di sostituire il testo dell'art. 8, comma 2, lettera c), del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, con il seguente: «nei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica commerciale di cui all'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo o in caso di inidoneita' degli impegni, [l'Autorita'] delibera, nel provvedimento finale, il rigetto degli stessi». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 9 febbraio 2011
Il Presidente: Catricala' Il segretario generale: Fiorentino |