L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 9 febbraio 2011; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «attuazione dell'art. 14 dela direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CCE sulla pubblicita' ingannevole»; Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 11, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145; Considerata la necessita' di modificare il suddetto regolamento al fine di semplificare le procedure istruttorie in materia di impegni, con specifico riguardo al caso in cui gli stessi non siano idonei (art. 8, comma 2, lettera c); Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, all'art. 8, comma 2, lettera c);
Delibera: di sostituire il testo dell'art. 8, comma 2, lettera c), del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17590 del 15 novembre 2007, con il seguente: «nei casi di grave e manifesta ingannevolezza o illiceita' di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo o in caso di inidoneita' degli impegni, [l'Autorita'] delibera, nel provvedimento finale, il rigetto degli stessi». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Roma, 9 febbraio 2011
Il Presidente: Catricala' Il segretario generale: Fiorentino |