Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 gennaio 2011 |
Determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2010. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996 n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 12 novembre 2009 concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2009; Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso; Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2010 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 5746 del 16 marzo 2010 in cui, nel definire gli aggiornamenti delle indennita' di abbattimento per l'anno 2010 si segnala, tra l'altro, per le specie bovina e bufalina, che non deve essere prevista alcuna indennita' per la categoria «toro non iscritto al libro genealogico» in quanto tutti gli animali destinati alla riproduzione devono essere iscritti necessariamente alla sezione riproduttori del libro genealogico della razza o specie di appartenenza come prevede la legge n. 30/1991 sulla riproduzione animale, inoltre non e' da considerare la categoria «Bue (bufalo)» in quanto non presente nella popolazione bufalina;
Decreta:
Art. 1
1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2010. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. |
| Art. 2
1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 84,57 a capo per i capi non iscritti, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane confermata come sopra, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010. |
| Art. 3
1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 12 gennaio 2011
Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei sevizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 5 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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