Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 gennaio 2011 |
Concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga per i dipendenti della societa' Consorzi Agrari. (Decreto n. 56861). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Abruzzo (17.04.2009), Basilicata (23.04.2009), Campania (16.04.2009), Calabria (22.04.2009), Emilia-Romagna (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.03.2010, relativo alle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di un numero massimo di n. 141 unita' lavorative; Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo (18.06.2010), Basilicata (30.03.2010), Campania (17.03.2010), Calabria (09.06.2010), Emilia Romagna (09.03.2010), Lazio (05.07.2010), Lombardia (31.05.2010 e 09.06.2010), Marche (28.06.2010 e 27.10.2010), Puglia (17.03.2010), Sardegna (22.06.2010) e Veneto (14.06.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori gia' licenziati dalle aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista la nota n. 7997, dell'01.04.2010, presentata dall'INPS, contenente i nominativi dei n. 79 aventi diritto al trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 56 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai CONSORZI AGRARI. La misura del predetto trattamento e' ridotta del: 30% per il periodo dall'01.01.2010 all'08.11.2010 e del 40% per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore; 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 02.05.2010 e del 40% per il periodo dal 03.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore; 30% per il periodo dall'01.01.2010 al 22.05.2010 e del 40% per il periodo dal 23.05.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 1 lavoratore; 40% per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 53 lavoratori. Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 764.308,29. |
| Art. 2
E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 4 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai CONSORZI AGRARI. La misura del predetto trattamento e' ridotta del: 10% per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 2 lavoratori; 10% per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - in favore di n. 2 lavoratori; Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 64.616,02. |
| Art. 3
E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.03.2010, in favore di un numero massimo di n. 19 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai CONSORZI AGRARI, cosi' suddivisi: per il periodo dal 27.02.2010 al 31.12.2010 - 4 lavoratori; per il periodo dal 10.03.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore; per il periodo dal 16.06.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore; per il periodo dal 23.06.2010 al 31.12.2010 - 1 lavoratore; per il periodo dal 09.09.2010 al 31.12.2010 - 2 lavoratori; per il periodo dal 09.11.2010 al 31.12.2010 - 4 lavoratori; per il periodo dal 03.12.2010 al 31.12.2010 - 6 lavoratori. Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 111.941,03. |
| Art. 4
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 940.865,34 gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|