Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 febbraio 2011 |
Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 17 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, e' stata designata quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari»; Visto il decreto 16 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo; Vista la nota della Regione Puglia con la quale il consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a DOP Terra di Bari ha confermato la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. n. 2325 del 24 novembre 1997. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Terra di Bari», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Terra di Bari», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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