Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento ordinario alla pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « il cui mandato e' scaduto 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 »;
b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 »;
c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »;
d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 », di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.



Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni
(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):
"19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e successive
modificazioni (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), come modificato dalla presente
legge:
"245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente
decreto, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso
il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano
fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma
dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, come modificato dalla presente legge:
"2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il
cui mandato e' scaduto il 31 dicembre 2010 e per i quali
non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto
previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui
mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non
e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto
dall' articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.
374, e successive modificazioni, sono ulteriormente
prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far
data dal 1° gennaio 2011, fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2011.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129:
"9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a
decorrere dall'anno accademico 2011-2012."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 (Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e
le modalita' di applicazione degli studi di settore):
"1. Applicazione degli studi di settore.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a
partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta
nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire
dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre
del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e'
fissato al 31 dicembre."
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 17 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39:
"4-bis.Concordato.
1. Nel programma di ristrutturazione il commissario
straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori
attraverso un concordato, di cui deve indicare
dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il
concordato puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
a classi diverse;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o
giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra
operazione societaria; in particolare, la proposta di
concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad
alcune categorie di essi nonche' a societa' da questi
partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attivita'
delle imprese interessate dalla proposta di concordato.
Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o societa', costituite dal
commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.
Come patto di concordato, potranno essere trasferite
all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6,
promosse dal commissario straordinario fino alla data di
pubblicazione della sentenza di approvazione del
concordato.
1-bis. La presentazione della proposta di concordato
comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento
del passivo. Anche prima della presentazione, il
commissario straordinario puo' chiedere al giudice delegato
di disporre la sospensione delle operazioni di verifica
dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilita'
di proporre il concordato.
2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu'
societa' del gruppo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia
delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia
possono conseguire trattamenti differenziati, pur
all'interno della stessa classe di creditori, a seconda
delle condizioni patrimoniali di ogni singola societa' cui
la proposta di concordato si riferisce.
3. (soppresso)
4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni
dall'autorizzazione del Ministro delle attivita'
produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo
n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione,
il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del
tribunale copia del programma autorizzato, depositando
presso il giudice delegato istanza di concordato.
5. La proposta di concordato, quale parte integrante
del programma, deve essere pubblicata ai sensi
dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente
alla proposta di concordato deve essere pubblicato il
provvedimento del giudice delegato che fissa il termine
entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed
ogni altro interessato possono depositare presso la
cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte
contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei
creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di
prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non
figurano nell'elenco dei creditori possono depositare
istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai
documenti giustificativi.
6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato,
con la collaborazione del commissario straordinario, forma
gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e
di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e
delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di
strumenti finanziari che non consentano l'individuazione
nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi
nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di
ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi
dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli
esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del
tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice
delegato. Il commissario straordinario comunica senza
ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a
spese della procedura, in due o piu' quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra
modalita', anche telematica, determinata dal giudice
delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto
deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i
creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione.
Comunica, inoltre, con le stesse modalita', il
provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in
tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare
opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo
la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono
impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi
dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono
determinati in quindici giorni per i creditori residenti in
Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero,
decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli
elenchi effettuata secondo le modalita' di cui al presente
comma. Non si applica la disposizione del terzo comma
dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ma il giudice puo', ove riscontri fondati elementi e tenuto
anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito
vantato dall'impugnante e quello del credito contestato,
adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso,
ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche
l'intrasferibilita' delle azioni eventualmente spettanti ai
titolari di crediti contestati, disponendo le opportune
annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari
delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e
partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare
atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che
decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle
azioni gia' attribuite al soggetto il credito del quale sia
stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione
delle somme accantonate.
7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al
comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il
termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con
riserva sono chiamati a votare sulla proposta di
concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni
successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto
deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice
delegato stabilisce altresi' i criteri di legittimazione al
voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo
complessivo e' gia' stato ammesso al voto.
8. Il concordato e' approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta
il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da
fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel
termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma,
ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori
che non fanno pervenire il proprio voto o che non si
legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono
favorevoli all'approvazione del concordato.
9. Se la maggioranza di cui al comma 8 e' raggiunta, il
tribunale approva il concordato con sentenza in camera di
consiglio. Quando sono previste diverse classi di
creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al comma 8, puo' approvare il concordato
nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori,
se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle altre
alternative concretamente praticabili.
10. La sentenza che approva o respinge il concordato e'
pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione
di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e,
se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta
idonea, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti
con la sentenza stessa. La sentenza e' provvisoriamente
esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i
creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore
all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria; determina altresi', in caso di concordato
con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei
beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi
nell'attivo delle societa'. Il commissario straordinario o,
nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore,
provvedono, anche in pendenza di impugnazione,
all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il
controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle
attivita' produttive. La sentenza puo' essere impugnata
dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal
commissario straordinario, con atto di citazione avanti la
corte d'appello, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le
modalita' sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non
ne puo' sospendere l'efficacia esecutiva.
11. La procedura di amministrazione straordinaria si
chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che
approva il concordato.
11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attivita' d'impresa,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza
che respinge il concordato, il commissario straordinario
puo' presentare al Ministro delle attivita' produttive un
programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 270. Se il programma di cessione e'
autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo'
avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera
a), del decreto legislativo n. 270, una durata non
superiore a due anni, decorrenti dalla data di
autorizzazione del programma di cessione. Se il programma
di cessione non e' tempestivamente presentato al Ministro,
ovvero non e' autorizzato, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura."



 
Art. 2
Proroghe onerose di termini

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

1-bis. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117».

1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i «requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica», sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalita' per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra' avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonche' l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanita' assicura il relativo controllo di stato.

1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti puo' essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita':
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta' prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso».

2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali».

2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

2-septies. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facolta', con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci».

2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', rendicontano nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita' portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia' sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i cui porti sono interessati da prevalente attivita' di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita' portuali che presentano progetti cantierabili.

2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresi' all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita' portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad altri interventi con le medesime modalita' dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.

2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalita' attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilita' dello Stato e' limitata all'attivo in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilita' di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessita' di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita' stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini stabiliti».

3-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e' inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita' interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilita' interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila, e' differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operativita' dei rispettivi organi.

3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-decies. A decorrere dall'anno 2011 e' istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonche' degli altri eventi sismici e delle calamita' naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festivita' ai fini lavorativi.

4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.

4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e' istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunita' ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalita' e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;
b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-novies. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola e' prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non puo' quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia' prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita' estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita' del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi' assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa;
b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».

4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e' prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente,
secondo modalita' e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella gia' prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.
5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».

5-quater. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

5-quinquies. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce e' inserita la seguente: «Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia».

5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo».

5-septies. Le societa' di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-novies. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2011.

5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita' delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresi' un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e' prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalita' previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.

6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
6-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 e' abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche' per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015 ».
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio nella qualifica »;
b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta anzianita' di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita ».
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita' delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti e' differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, e' ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed e' incrementata di tre unita' la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217.
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilita' finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalita' di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed e' prorogabile per non piu' di due volte. La durata totale dell'incarico non puo' superare complessivamente i sei anni. Esso e' equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del presente articolo.
6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi antidroga » e dopo le parole: « in qualita' di esperti » sono inserite le seguenti: « per la sicurezza »;
b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi antidroga»;
d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi antidroga ».
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
« 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comunedi Roma, assicurando in ogni caso la congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu' gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attivita' di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita' nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e' approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. ».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sostituito dal seguente: « L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. ».
9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: « 13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestionecommissariale, il Commissario straordinario del Governo e' altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia' effettuati. »;
b) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale. »;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: « Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
d) al comma 15, il primo periodo e' soppresso;
e) al comma 17, le parole « L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »; l'ultimo periodo, in fine, e' soppresso.
9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza ».
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le citta' metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e' abrogato.
10. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessita' ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti; ».
11. All'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa' di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. »;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita' previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa. ».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
12-bis. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro
2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita' di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonche' per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia'
preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: « Il Servizio sanitario nazionale » sono premesse le seguenti: « A decorrere dal 31 maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi gia' realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'.
12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: « sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne fanno richiesta, ». La facolta' di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.
12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2004-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011 » e le parole: « 2.000 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 unita' ». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.
12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito gia' esistente. Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia e' autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia e' altresi' autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) e' autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia' esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. E' altresi' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse gia' a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonche' al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche' per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita', pericolosita' e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, e' autorizzata la spesa di 0,3 milioni di
euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella citta' di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e' prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita' degli uffici giudiziari e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attivita' esercitate, per l'anno 2011 e' riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonche' per la promozione di attivita' sportive, culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalita' tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneita' del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita' connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, e' incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operativita' della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia' prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volonta' del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualita' di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca e' surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento
del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».
17-septies. La prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato e' autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di
organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma e' disciplinato dai commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilita' illimitata della societa' per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile.
17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonche' il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e' convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa puo' acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.
17-terdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: « puo' essere estesa all'esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « puo' essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta.
15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-bis. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita', condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita' corretta ».
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e' differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attivita' principale, »;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei livelli di servizio».

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67 del 1° settembre 2009, nonche' del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita' di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita' individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita' e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE».

27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,».

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

30. All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo periodo, del presente articolo non puo' derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»;
b) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:
«130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma»;
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»;
d) dopo il comma 138 e' inserito il seguente:
«138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 e' sostituito dal seguente:
«140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e' sostituita dalla seguente: «triplo»;
g) dopo il comma 148, e' inserito il seguente:
«148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione ».

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».

36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto gia' previsto dalla vigente normativa».

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente:
«108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"».

40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2012».

42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e' sostituito dal seguente:
«117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "Entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"».

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;
d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere ceduti».

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa gia' disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».

52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».

55. Infunzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e b) il rapporto fra le attivita' per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non e' rimborsabile ne' produttivo di interessi. Esso puo' essere ceduto ovvero puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un nono» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un decimo». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta.

60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. Inordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: «5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».

63. Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
« ART. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista».

64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «nonche' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,».

65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26» sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973».

67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5,» sono inserite le seguenti: «e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies».

68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile».

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

70. Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:
a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonche' il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche'» del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente:
«ART. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani».

81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.



Riferimenti normativi
Comma 1:
- Si riporta il testo dei commi da 4-novies a
4-undecies, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, recante "Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori":
"4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall' articolo
7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all' articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite."
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 dell'8 giugno 2010, reca "Finalita' e soggetti ai quali
puo' essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario
2010".
- Si riporta il testo del comma 1264, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).":
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009."
- Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 1,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011).":
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci."
Comma 1-bis:
- Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)", cosi' come modificato
dalla presente legge:
"121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui
al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi
alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a
carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i
quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di
bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Per l'anno 2011, una parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella
misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le
spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria
e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117."
Comma 1-ter:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.":
"Art. 3 (Attribuzione e trasferimento dei beni)
1. Ferme restando le funzioni amministrative gia'
conferite agli enti territoriali in base alla normativa
vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio
idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia, e le miniere di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze
nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative
pertinenze."
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice della
navigazione:
"Art. 28. (Beni del demanio marittimo.)
Fanno parte del demanio marittimo [c.c. 822]:
a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i
bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una
parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo."
Comma 1-quater:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della
legge 29 luglio 2010, n. 120, recante"Disposizioni in
materia di sicurezza stradale":
"Art. 17. (Modifiche all'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di
idoneita' alla guida di ciclomotori)
1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «finale» e'
soppressa;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei
corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di
verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti:
«Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo
e' svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta
all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento
dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del
conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli
aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo
periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a
superare, previa idonea attivita' di formazione, una prova
pratica di guida del ciclomotore».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al
superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore,
si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di svolgimento
della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in
caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della
relativa attivita' di formazione, di cui al comma 11-bis
dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica."
- Si riporta il testo degli articoli 116, comma 13-bis,
122 e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante "Nuovo codice della strada":
"13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma
11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220."
"Art. 122.(Esercitazioni di guida.)
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la
patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della
patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo
superamento della prova di controllo delle cognizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro
sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente. Entro il termine di cui al
periodo precedente non sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se
il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno
per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per
conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e' sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta «scuola
guida». Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida
senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 80 a euro 318."
"Art. 170.(Trasporto di persone e di oggetti sui
veicoli a motore a due ruote)
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il
conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani
e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e
deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con
una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai
fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e'
consentito il trasporto di animali purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 152 a euro 608.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse
da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo
del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,
con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1
e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni."
Comma 1-quinquies:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 15, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita":
"Art. 11. (Registro)
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l'Istituto superiore di sanita', il registro
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e'
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori
epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e
dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle
societa' scientifiche e degli utenti riguardanti la
procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute
a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e
all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari per le
finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorita'
competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio."
"Art. 15. (Relazione al Parlamento.)
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il
28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati
indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della
presente legge."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
"Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti
e cellule umani":
"Art. 8.(Tracciabilita'.)
1. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono fissate le disposizioni necessarie a garantire per
tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati
o distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilita'
del percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale
tracciabilita' riguarda anche le informazioni concernenti
prodotti e materiali che entrano in contatto con i medesimi
tessuti e cellule.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e'
istituito un sistema di individuazione dei donatori, che
assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno
dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi
identificabili tramite un'etichetta contenente le
informazioni o i riferimenti che ne consentono il
collegamento con le fasi di cui all'articolo 28, comma 1,
lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari
ad assicurare la tracciabilita' in tutte le fasi. I dati
richiesti ai fini della completa tracciabilita' sono
conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso
clinico. L'archiviazione dei dati puo' avvenire anche in
forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati,
nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni
formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilita'
per tessuti e cellule, cosi' come per prodotti e materiali
che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e
che possono influenzarne qualita' e sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive
tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
data attuazione alle procedure volte a garantire la
tracciabilita' a livello comunitario, formulate in sede
europea."
Comma 1-sexies:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 della legge 4
giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009":
"Art. 40. (Recepimento delle direttive 2005/62/CE e
2001/83/CE. Disposizioni in materia di emoderivati,
adeguamento alla farmacopea europea e disposizioni
sull'ubicazione degli stabilimenti per il processo di
frazionamento in Paesi dell'Unione europea)
1. All' articolo 26 del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del
plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali
si applica quanto disposto dal presente decreto. Per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2005/62/CE della Commissione,
del 30 settembre 2005, il plasma raccolto in Paesi esteri
ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di
medicinali emoderivati, devono rispondere ai requisiti
previsti dalla vigente farmacopea europea ed alle direttive
europee applicabili, anche in considerazione di quanto
previsto dall' articolo 135, comma 2, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con modalita' da
individuare con il decreto di cui all' articolo 16, comma
1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto
degli obiettivi di cui all'articolo 110 della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione per
la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare
al di fuori dell'Unione europea il plasma ed i relativi
intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione
di Paesi terzi. Il decreto di cui al periodo precedente e'
adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.".
2. All' articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.
219, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate
dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli
stabilimenti idonei ad effettuare il processo di
frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui
il plasma raccolto non e' oggetto di cessione a fini di
lucro ed e' lavorato in un regime di libero mercato
compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti
centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati
oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in
Italia.".
3. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma
2 dell' articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
come sostituito dal presente articolo, e' rivista alla luce
delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni
di cui al comma 1 dello stesso articolo 15.
4. Il decreto di cui all' articolo 15, comma 5, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. L'ultimo periodo del comma 5 dell' articolo 15 della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e' soppresso."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione
del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della
direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti":
"Art. 5.(Ispezioni e misure di controllo.)
1. Le regioni e le province autonome, in attuazione
della normativa vigente in materia, organizzano ispezioni e
adeguate misure di controllo presso i servizi trasfusionali
e le unita' di raccolta per verificarne la rispondenza ai
requisiti previsti.
2. Le ispezioni o misure di controllo di cui al comma 1
sono eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non
superiore a due anni.
3. Il personale incaricato dalle autorita' competenti
di effettuare tali ispezioni e misure di controllo ha il
potere di:
a) ispezionare nel proprio territorio i servizi
trasfusionali e le unita' di raccolta;
b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;
c) esaminare qualunque documento riguardante l'oggetto
dell'ispezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti che
pongano limiti a tale potere per quanto riguarda le
descrizioni dei metodi di preparazione.
4. Le regioni e le province autonome organizzano
ispezioni e altre misure di controllo adeguate in caso di
incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi o sospetti in
tale senso conformemente all'articolo 12.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
Comma 1-octies:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, reca "Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo,
nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie."
Comma 2:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 16 dicembre 2010, reca "Sospensione dei
versamenti tributari e contributivi nei confronti dei
soggetti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi
allegati sub A."

Comma 2-bis:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
reca"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile.":
"Art. 11 (Regione, province, societa' provinciali e
consorzi)
1. Ai Presidenti delle province della regione Campania,
dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono
attribuite, in deroga agli articoli 42, 48e 50 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in
materia di programmazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per
ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti
segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di
carattere generale di cui alla determinazione del
Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009
inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuita' rispetto agli atti
compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni
provinciali, anche per il tramite delle relative societa'
da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di
assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte
delle amministrazioni provinciali, prescindendo da
comunicazioni o da altre formalita' ed adempimenti
procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono
essere amministrate anche da personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con
soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in
parte le attivita' di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti.
In alternativa, possono affidare il servizio in via di
somma urgenza, nonche' prorogare i contratti in cui sono
subentrate per una sola volta e per un periodo non
superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del
corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di
Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31
dicembre 2011, le sole attivita' di raccolta, di
spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
essere gestite secondo le attuali modalita' e forme
procedimentali dai comuni.
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti,
di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi
quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, comma
1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione
dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto
previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per
fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa'
provinciali di cui alla legge della regione Campania 28
marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali
soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette
Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi
evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a
tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle
province, per l'eventuale successivo inoltro alle societa'
provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti
nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008
dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in
particolare, le informazioni sulla residenza e sulla
composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale
banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti
a cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle societa'
provinciali, accedono alle informazioni messe a
disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti
di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine,
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio,
possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione,
l'ausilio degli organi di polizia tributaria.
5. Ferma la responsabilita' penale ed amministrativa
degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni
per le condotte o le omissioni poste in essere in
violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente
articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa
diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche
attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e
contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono
essere attivate a carico delle amministrazioni comunali
anche in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni,
degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione
Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a
mettersi in regola con il sistema della raccolta
differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre
mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva
le procedure di nomina di un commissario ad acta.
5-bis. Per gli anni 2010 e 2011, nella regione
Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria
e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni
sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle
province, anche per il tramite delle societa' provinciali,
che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio
ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi
alle attivita' di propria competenza afferenti al
trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei
rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri
relativi alle attivita' di propria competenza di cui al
comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri
sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a
copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo
ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione
delle previsioni recate dal presente comma, le
amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel
termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco,
comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti
alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni
2010 e 2011.
5-ter. Per gli anni 2010 e 2011, i soggetti a qualunque
titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti
dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante
le causali degli importi dovuti alle amministrazioni
comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni
dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due
distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno
intestato alla amministrazione comunale ed un altro a
quella provinciale, ovvero alla societa' provinciale. Gli
importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed
esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti
al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2012, nella
regione Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio
delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e
della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'
articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso
i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle
attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della
TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla
scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di
proroga o rinnovo degli stessi.
6.
7. La gestione dei siti per i quali e' pendente
contenzioso in ordine alla relativa titolarita' e'
assegnata alle province fino all'esito dello stesso
contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti
anche mediante le Societa' provinciali ed a tal fine sono
assegnate alle province medesime, all'atto della
costituzione delle societa' provinciali, risorse
finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un
milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da
rendicontarsi mensilmente alla Unita' stralcio di cui
all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione
nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito
del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua
Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008,
ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli
impianti stessi, e' trasferito, previa assunzione con
contratto a tempo indeterminato, alle competenti societa'
provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico
impiego con tali societa'. Nelle more del trasferimento e
nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate,
di cui ai commi 7 e 9, tale personale e' assegnato, con
contratto a tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle
obbligazioni di cui al presente articolo, e' assegnata in
via straordinaria, a favore delle province, per la
successiva assegnazione alle societa' provinciali, una
somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente
nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel
limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla societa' provinciale
l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei
compiti di cui al presente decreto, il Presidente della
provincia e' autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e
nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a
revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti
fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di
destinazione al patrimonio della societa' provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte
ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle
societa' provinciali, si applicano anche in favore del
commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della
citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e
successive modificazioni, in caso di inerzia
dell'amministrazione provinciale."
"Art. 12 (Riscossione dei crediti nei confronti dei
comuni campani)
1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi
operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei
crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la
conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento
degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base
delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge
della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, i Presidenti delle province della regione
Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1,
nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un
soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni
creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi,
ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli
ambiti territoriali di competenza e per la successiva
definizione di un apposito piano di liquidazione. Al
soggetto liquidatore sono, altresi', conferiti compiti di
gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione
dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al
subentro da parte delle province, anche per il tramite
delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge,
con conseguente cessazione degli organi di indirizzo
amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi.
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 90 del 2008in relazione al ciclo di
gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei
trasferimenti erariali, nonche' in sede di erogazione di
quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e
per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale
fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono
certificati dalla competente Missione ai fini
dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri e le modalita' per l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma."
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile.", cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5.(Stato di emergenza e potere di ordinanza.)
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono
emanate di concerto, relativamente agli aspetti di
carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri , all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, il Presidente della regione interessata dagli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora
il bilancio della regione non rechi le disponibilita'
finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti
all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri
conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite
alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura
dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un
massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto
alla misura massima consentita.

5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del
comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli
altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza
nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le
maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del
presente comma si applica anche per la copertura degli
oneri derivanti dal differimento dei termini per i
versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma
5-ter.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo."

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e
locale.":
"Art. 6. 1. E' istituita una addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato:
testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per
qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione
delle seconde case e con esclusione delle forniture, con
potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti,
limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i
consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a
1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si
procede al recupero della relativa addizionale secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per
qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione, le province
possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera
c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono
pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per
le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita'
applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai
soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico
delle accise, al momento della fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia
elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento
del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse
con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a
forniture di energia elettrica con potenza disponibile non
superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed
alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate
le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia
elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e
quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta
o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad
eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province
autonome di Trento e di Bolzano che sono versate
direttamente ai comuni ed alle province stesse.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del
testo unico delle accise non si applicano alle addizionali
di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i
consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti
i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non
superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute
esclusivamente per rettifica di errori inerenti i
precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
province al medesimo titolo."
Comma 2-ter:
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legge 30
dicembre 2009, n. 195, e' citato nelle note dell'articolo
2, comma 2-bis della presente legge.
- Il testo dell'articolo 6, del citato decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, e' citato nelle note nel comma 2-bis
del presente articolo 2.
Comma 2-quater:
- Il testo dell'articolo 5, della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' citato nelle note dell'articolo 2, comma 2- bis.
Comma 2-quinquies:

- Il testo dell'articolo 5, della citata legge 24
febbraio 1992, n. 225, e' citato nelle note del comma 2-bis
del presente articolo, cosi' come modificato dalla presente
legge.
Comma 2-sexies:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti.", cosi' come modificato dalla presente legge:

"Art. 3.(Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.)
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo."
Comma 2-septies:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999.", cosi' come modificato dalla presente legge:

"Art. 27. (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti.)
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il
controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione,
senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del
controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia
sollevato questione di legittimita' costituzionale, per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme
aventi forza di legge che costituiscono il presupposto
dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto,
conflitto di attribuzione. Per i provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14
gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo,
incluso quello per la risposta ad eventuali richieste
istruttorie, e' ridotto a complessivi sette giorni; in ogni
caso l'organo emanante ha facolta', con motivazione
espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Il
predetto termine e' sospeso per il periodo intercorrente
tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle
amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' abrogato."
Comma 2-octies:
- Il testo del comma 5-bis, dell'articolo 5, della
citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' citato nelle note
del comma 2-bis, del presente articolo.
Comma 2-novies:
- Si riporta il testo del comma 991, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007).":
"Art. 1.
(omissis)
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere
sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la
realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di
cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti
piani finanziari presentati dalle competenti autorita'
portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai
soggetti gestori che si impegnano altresi' a farsi carico
di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite le
modalita' di attribuzione del contributo."
- Si riporta il testo dei commi 7-undecies, 7-duodecies
e 7-terdecies, dell'articolo 5, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative.":
"7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di
competitivita' dei porti nazionali, con riguardo anche
all'attivita' prevalente di transhipment, le disposizioni
relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti
marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalita' di cui al
comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e
2011, nelle more della piena attuazione dell'autonomia
finanziaria delle Autorita' portuali ai sensi dell'articolo
1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
Autorita' portuali e' altresi' consentito, nell'ambito
della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in
aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della
misura delle tasse di ancoraggio e portuale cosi' come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonche'
in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse
medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate
derivanti dall'applicazione dei commi 7-undecies e
7-duodecies, ciascuna Autorita' portuale opera una
corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero,
nell'ambito della propria autonomia impositiva e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate,
dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio
di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso,
dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e
7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Comma 2-undecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come
modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori.
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche
con riferimento al parco immobiliare esistente,
ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul
lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di
euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro
a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale
fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori
50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma
236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi
di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante
contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di
spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione
applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore
dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita'
stabilite dall' articolo 2, comma 1, lettera m), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6
aprile 2010, il contributo e' riconosciuto anche nel caso
di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato
di rottamazione richiesto e' prodotto a cura
dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto
tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto
di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i
contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di
cui all' articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse
del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun
rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'
articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,
nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il
valore degli investimenti in attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla
realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e
dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei
limiti di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attivita' di cui all'articolo 29 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo
1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo
alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da
destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per
le finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, anche attraverso
l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare,
mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.a., e applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per
l'avvio di attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23
luglio 2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese
esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un
contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31
dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro
per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a
condizione che, per ogni battello acquistato, le predette
imprese provvedano contestualmente alla cessazione
dell'attivita' e alla demolizione di un battello con
propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che
sono definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali
che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previo parere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e'
trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non
superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e
il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore
nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo
2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per
finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi
infrastrutturali per l'alta formazione professionale
realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche
le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con
relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per
l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida
vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota
necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto
periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si
estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i
rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
con il contraente generale. Il contraente generale puo'
richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione
di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un
indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il
contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore
continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti
della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della
transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti
dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4e 5 del decreto legislativo 20
marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali
gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del
citato decreto legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota
di finanziamento statale residua all'esito della
destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta
dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai
sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del
beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere
parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte
il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate
al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto
finanziatore e non necessarie all'ammortamento del
contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis. (Abrogato).
8-ter.(Abrogato).
8-quater.(Abrogato).
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai
sensi dell' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, i principi e i criteri di registrazione delle
operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater
nei bilanci delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2e3. In
attuazione dell' articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul
capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una
ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per
l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del
medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, recante"Nuovi interventi in campo
ambientale.":
"Art. 1.(Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati.)
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi
d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in
concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti
e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti
di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere
dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno
1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa
di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni
successivi, al finanziamento degli interventi di cui al
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative
discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005;
p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17,
comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il
Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA),».
9. (omissis)
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente
articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
11. (omissis)
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole:
«priorita' degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'ANPA».
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«entro due anni».
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le
parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33,
comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e
non oltre il 31 dicembre 1998».
15. (omissis)
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni
industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine
dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla
quantita' conferita».
17. (omissis)
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
19. - 20 (omissis
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli
articoli 45 e 46».
23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la
riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate
dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e
le parole da: «,ovvero effettuano» fino alla fine del
comma.
25. (omissis)
26. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per
ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, prevedendo disposizioni transitorie per
garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato
e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani da parte dei comuni».
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000»."
Comma 2-duodecies:
- Il testo del comma 40, dell'articolo 1, della citata
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' citato nelle nota del
comma 1 del presente articolo.

Comma 2-terdecies:
- Si riporta il testo del comma 219, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005).":
"219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse
per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi
pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli
studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la
realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e
formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo
dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del
Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse
sono disposte le relative modalita' di erogazione"
- Il testo del comma 40, dell'articolo 1, della citata
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' citato nelle nota del
comma 1 del presente articolo.
Comma 2-quaterdecies:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica.":
"Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar
luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all' articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito
dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste
da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81convertito, con
modificazioni, dallalegge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito conlegge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 elegge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i
componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli
oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito
economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%
e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agliarticoli 5, 8e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e aldecreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."
- Il testo del comma 40, dell'articolo 1, della citata
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' citato nelle nota del
comma 1 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione.)
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica."
Comma 2-quinquiesdecies:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3,
del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
recante "Misure urgenti per il rilancio competitivo del
settore agroalimentare.":

"3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31
dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per
l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009 e
2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. )"
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.":
"Art. 26. (Taglia-enti)
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino
di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma .
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2e l'allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580a 585
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'
articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali.":
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno
2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."

Comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 39, del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cosi' come modificato
dal comma 3-quater della presente legge:

"Art. 39 (Ulteriore sospensione dei versamenti
tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'
articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari
di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonche' nei
confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con
volume d'affari non superiore a 200.000 euro, il termine di
scadenza della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 20
dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di
assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
con riferimento alle ritenute da operare sui redditi
diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai
relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con
riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il
termine di scadenza della sospensione relativa ai
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
aprile 2009, n. 3754 e di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al 15 dicembre 2010.
Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui
al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3
avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della predetta sospensione sono effettuati
entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto
della sospensione disposta dall' articolo 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.
3780, e dall' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene,
senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri
accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli
adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto della predetta sospensione sono effettuati
entro il mese di dicembre 2011 con le modalita' e i termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30
giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'
articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'
articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per
l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilita'
speciale prevista dall' articolo 13-bis, comma 8, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale
contributo al comune de L'Aquila per far fronte al
disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle
minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della
situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al
predetto Comune non si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010.
4-bis. All' articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: «con una
dotazione di 45 milioni di euro» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90
milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa».
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'
articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del
presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a
valere sulle risorse di cui all' articolo 14, comma 1, del
predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con
gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni
2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater
dell'articolo 38 del presente decreto.
4-quater. All' articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38."

Comma 3-bis:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, recante"Disposizioni in campo
ambientale.":
" 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata, e' istituito il Parco nazionale «Costa
teatina». Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale «Costa teatina» sono
finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000
milioni a decorrere dall'anno 2001."
Comma 3-ter:
- Il testo dell'articolo 8, comma 3, della citata legge
23 marzo 2001, n. 93, e' citato nelle note del comma 3-bis
del presente articolo.

Comma 3-quater:
- Il testo dell'articolo 39 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, come modificato dal presente comma, e'
citato nelle note del comma 3 del presente articolo.

Comma 3-quinquies:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza.", cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario.)
1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo
2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo
ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo
n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data
del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo, considerando specificamente,
anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano
investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa
in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il
programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo,
fino al 30 giugno 2010.
4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, in ragione del protrarsi
delle conseguenze di ordine economico e produttivo
determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione
a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del Commissario straordinario,
sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per i
gruppi industriali con imprese o unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per
l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario
straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata,
tra i soggetti che garantiscono la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio, la rapidita' dell'intervento
e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato
come risultante da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto
all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione di cui al presente decreto e lo stato
economico e finanziario di tali imprese non comportano, per
un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle
procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle
eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze,
concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la
conduzione delle relative attivita' svolte alla data di
sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal
presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di
aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli
sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi."

Comma 3-sexies:
- Si riporta il testo del comma 9, dell'articolo 14,
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:«E' fatto
divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti
di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del
20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente». La disposizione del presente comma
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante"Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.":
"Art. 24. (Progressioni di carriera)
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo
62del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile.":
"Art. 1. (Modalita' di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo)
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del
presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le
persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli
enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6
aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata."
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. recante
"Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali.":
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno
2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27



 
(continuazione)



dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Comma 3-septies:
- Il testo dell'articolo 1, del citato decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' citato nelle note del comma
3-sexies del presente articolo.
Comma 3-octies:
- Il capo III del citato decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, reca "Interventi per lo sviluppo socio-economico
delle zone terremotate".
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
4 ottobre 2007, n. 3614, reca "Ulteriori disposizioni di
protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura
socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale
del bacino del fiume Aterno."

- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 29 maggio 2008, reca "Istituzione
e perimetrazione del sito di bonifica di interesse
nazionale in localita' «Bussi sul Tirino»".
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
"Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche'
un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma
1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola
cassa, del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre
2008, n. 189, degli importi di 279 milioni di euro per
l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84
milioni di euro per l'anno 2011 e 270 milioni di euro per
l'anno 2012.
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per la
promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e
successivamente integrate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono
trasferite al Dipartimento della protezione civile per
essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle
famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le
abitazioni ubicate nei comuni di cui all' articolo 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1
sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale
interruzione dei programmi di investimento di cui al
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del
presente comma non esclude il completamento di quelli in
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti
dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate.
4. Le maggiori entrate rivenienti dalla lotta
all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da
futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e
alla solidarieta'.
5. Il fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'
articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di euro per
l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al
fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, e' autorizzata, in
aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27
milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per
l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30
milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si
provvede con le maggiori entrate recate dal presente
decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per
l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma e' ridotto
di 10 milioni di euro per il medesimo anno.
5-bis. I sindaci dei comuni di cui all' articolo 1,
comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della
regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della
provincia nelle materie di sua competenza, piani di
ricostruzione del centro storico delle citta', come
determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, definendo le linee di indirizzo strategico per
assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'
articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell' articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude la concessione dei contributi di cui all' articolo
3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno
destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6
aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle gia'
stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla
realizzazione degli interventi di cui al presente decreto,
dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si
avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE.
Sull'andamento degli interventi, il presidente della
regione predispone una relazione semestrale al Presidente
del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' previste e in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Comma 3-novies:

- La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, reca "Testo
integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione
di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica
(Testo integrato delle connessioni attive - TICA)."
- Si riporta il testo vigente del comma 173,
dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).":
" 173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui
all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti
locali o regioni sono considerati rientranti nella
tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b3), del medesimo decreto."
Comma 4:

- Si riporta il testo vigente dei commi da 325 a 328 e
da 330 a 340, dell'articolo 1, della citata legge 24
dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni:
"325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e'
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo
massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta,
dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita'
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai
contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno
l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel
territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi
italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in
tutti i settori tecnici di produzione
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun
periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000
per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta
328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i
benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore
della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte
dello stesso gruppo societario nonche' di soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
(omissis)
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso,
superare complessivamente il limite del 49 per cento del
costo di produzione della copia campione dell'opera filmica
e la partecipazione complessiva agli utili degli associati
non puo' superare il 70 per cento degli utili derivanti
dall'opera filmica.
331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati
come risorse reperite dal produttore per completare il
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi
da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di produzione della
copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del
film.
333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico].
334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali provvede a richiedere l'autorizzazione
alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere
fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione
europea].
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e
di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per
cento del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica,
di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e' adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle
imprese di produzione e di distribuzione cinematografica
che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei
film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo ed espressione di lingua originale
italiana. Tale beneficio e' concesso solo alle imprese che
tengono la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli
13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per
cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti
in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da
sole o per mezzo di accordi con societa' di produzione e di
distribuzione cinematografica, li impiegano nella
produzione o nella distribuzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalita' italiana
ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo.
Tale beneficio e' concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339
sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il predetto decreto e'
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico."
Comma 4-bis:

- Si riporta il testo del comma 53, dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:

"53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010."
- Il testo dei commi 325, 327 e 335, dell'articolo 1,
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' citato
nelle note del comma 4 del presente articolo.

Comma 4-quater:

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, recante "Riforma della disciplina in materia
di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137.":
"Art. 12. (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche.)
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono
nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo
confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a
rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma
2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a."

Comma 4-quinquies:
- Si riporta il testo vigete del comma 2-ter,
dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, recante "Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11
della legge stessa.":

"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge,
sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti
radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti
radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo
precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i
contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa."
- Si riporta il testo del comma 61, dell'articolo 1,
della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di
stabilita' 2011).":

"61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e'
incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a
valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente
articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2012 e 2013."


Comma 4-sexies:
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge 28
aprile 2009 n. 39 e' riportato nelle note al comma 3-octies
dell'articolo 2 della presente legge.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 8, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da
effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39convertito con modificazioni con legge 24 giugno
2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili
adibiti ad ufficio in locazione passiva alle
amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli
contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da
parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica."

Comma 4-septies:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di
ordini professionali.":
"Art. 2.(Composizione dei consigli territoriali.)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del
presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini
di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di
componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi
pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non
supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera
cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti
supera cinquecento ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti
supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto
previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte
integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti
appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza
distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a
partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a
far data dall'entrata in vigore del presente regolamento,
non possono essere eletti per piu' di due volte
consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a
mancare e' sostituito dal primo dei candidati non eletti
iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del
mandato viene a mancare la meta' piu' uno dei consiglieri,
si procede a nuove elezioni."

Comma 4-octies:
- Si riporta il testo vigente dei commi 927, 928 e 929,
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007):
" 927. Al fine di diffondere la tecnologia della
televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito
presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il
passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di
particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da
parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio
universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in
onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su
piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di
famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione
alla tecnologia del digitale.
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio
decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le
concrete modalita' di realizzazione dei medesimi, i
requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni,
nonche' le modalita' di monitoraggio e di verifica degli
interventi.
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009."
- La legge 18 giugno 2009, n. 69, reca "Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile.
Comma 4-decies:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 settembre 2010, reca "Modifica del decreto 27
luglio 2009, recante «Istituzione di una sezione speciale
riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto di
merci per conto di terzi, nell'ambito del fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese»."

Comma 4-undecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 83-bis del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi).
1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di
cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione
e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle
tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi
del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto,
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a
favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,
comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza
normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi
tra organizzazioni associative di vettori rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere
contratti di trasporto di merci su strada di durata o
quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle
disposizioni di cui al presente comma nonche' alle
previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle
disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma
4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina
i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad
adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano
anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della
determinazione del corrispettivo.
4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un
corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel
comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del
vettore nei confronti del mittente per il pagamento della
differenza si prescrive entro il termine di un anno,
decorrente dal giorno del completamento della prestazione
di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi
volontari, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e
4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per
le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un
contratto stipulato in forma scritta, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove
le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di
cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse
pattuizioni fondate su accordi volontari di settore,
conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto,
il vettore e' tenuto a fornire al committente
un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che
l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a
una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando
quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del
carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti
indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma
7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della
differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su
strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione
del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la
regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del
mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di
trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al
comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla
data di emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni
di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si
applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori
della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue
la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico. Un elenco contenente le sole informazioni
necessarie per l'identificazione dei destinatari delle
sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza
delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della
suddetta autorita' competente ai fini della relativa
conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'
articolo 117 della Costituzione.
19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole:
«iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite
dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della
chiusura di almeno settemila impianti nel periodo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29 .
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma. Le risorse complessive di cui al presente comma
potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il
completamento di progetti di aggregazione o di formazione,
sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo
le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con
termini da fissare con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del
presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell' articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea."
Comma 4-duodecies:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 55,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali.":

"5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come
integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono unificati al
giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione
di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche
alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione
si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA)."
- Il testo del comma 40, dell'articolo 1, della citata
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' citato nelle nota del
comma 1 del presente articolo.
Comma 4-terdecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del decreto
legislativo 21novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore.", cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11-bis.(Imballaggi e unita' di movimentazione.)
1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia
imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua
movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di
trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto
alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di
movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce
si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o
delle unita' di movimentazione, il vettore non e'
responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del
destinatario di unita' di movimentazione di numero o di
qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un
compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte
le unita' di movimentazione usate si applicano le
disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute
pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci
destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel
rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale."

Comma 4-quaterdecies:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 38,
della legge 1° agosto 2002,n. 166, recante "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti.":
"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice."

Comma 4-quinquisdecies:
- Si riporta il testo del comma 212, dell'articolo 2,
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010).":

"212. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni
previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto
previsto»;
b) all' articolo 10:
1) i commi 4 e 5 sono abrogati;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;
c) all' articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120»;
2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;
3) il comma 4 e' abrogato."
- Il testo vigente del comma 40, dell'articolo 1, della
citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' citato nelle note
del comma 1 del presente articolo.
Comma 4-sexiesdecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.", cosi come
modificato dalla presente legge:

"Art.6. (Rifiuti non ammessi in discarica.)
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
(H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo -
Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14
dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per
biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come
definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29
settembre 2000 del Ministro della sanita', e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi
derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB
come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209; in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da
diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti
costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e
HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al
materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non
identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca,
di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio
2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di
ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
1400 mm;
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 ad eccezione dei
rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a
fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono
autorizzate discariche monodedicate che possono continuare
ad operare nei limiti delle capacita' autorizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine
di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 7."

Comma 4-octiesdecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.":

"Art. 17.(Regolamenti.)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
2009, n. 17, reca "Regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca."
Comma 4-noviesdecies:
- Il testo dell'articolo 17, della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, e' citato nelle note del comma 4-
octiesdecies del presente articolo.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."
Comma 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.":

"Art. 21.(Disposizioni varie in materia fiscale.)
1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il
reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante e' ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i
due periodi di imposta successivi.".
Comma 5-bis:
- Si riporta il testo vigente dei commi 7, 8, 9 e 10,
dell'articolo 19, del citato decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010:

"7. L'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre
2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo
dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti
reali sugli immobili che non risultano dichiarati in
Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.
262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio
2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del territorio, successivamente alla
registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento
per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i
titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di
interventi edilizi che abbiano determinato una variazione
di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in
Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai
fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. Restano salve le procedure previste dal comma
336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte
dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i
quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'
articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento relative agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro
porzioni, in corso di costruzione o di definizione che
siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non
provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more
dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione
delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede
all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da
determinare con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31
dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli
elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle
categorie professionali. "

Comma 5-ter:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2010, n. 222, recante "Regolamento per il riordino
del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili
e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.", cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Disposizioni transitorie)
1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Il nuovo statuto del Banco e' deliberato
dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio
di amministrazione, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o
deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai
commi 1 e 2, e' nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico un commissario straordinario per i
relativi adempimenti.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in
carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento restano in carica fino all'insediamento del
nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3.
5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e
del Consiglio di amministrazione, in sede di prima
attuazione del presente regolamento, e' definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il
Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, il Banco presenta semestralmente
al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei
compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti
su di essi del processo di riordino e contenimento delle
spese."

Comma 5-quater:
- Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 7,
del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali , il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie."
Comma 5-quinquies:
- Si riporta il testo dell'allegato 2 di cui al comma
20 dell'articolo 7, del citato decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, cosi' come modificato dalla presente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 5-sexies:
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 3, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, , convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del
proprio ordinamento, dei principi di contenimento della
spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente
titolo.A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con
le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di
contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai
suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie
oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
sottoscrizione dell'accordo"

Comma 5-septies:
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59.":
"Art. 3-bis. (Centri autorizzati di assistenza
agricola.)
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del
punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte
salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono,
con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di
assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad
effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di
specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a
benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la
regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i
relativi dati nel sistema informativo attraverso le
procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai
propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per
l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori,
nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative, o da
loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno,
in particolare, la responsabilita' della identificazione
del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei
regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio
dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non
costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le
regioni, inoltre, possono incaricare i Centri
dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla
normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute
nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a
conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni
presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio
decreto, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure
e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal
comma 2."
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 27 marzo 2008, reca "Riforma dei
centri autorizzati di assistenza agricola.".
Comma 5-octies:
- Si riporta il testo vigente del comma 25,
dell'articolo 3, della citata legge 24 dicembre 2007, n.
244, (legge finanziaria 2008):
"25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue
attivita' dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre
anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti
del commissario, nonche' le dotazioni di mezzi e di
personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle
risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le
disponibilita' che residuano alla fine della gestione
liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato."

Comma 5-novies:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38.":
"Art. 5.(Programmazione di settore.)
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo
azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per
l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale
triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito
denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi
di competenza nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono,
altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun
triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i
programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli
eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli
interventi di competenza da realizzare con le proprie
dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale
con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali,
nonche' dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive
ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione."
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 3 agosto 2007, reca "Primo programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
2007-2009."
Comma 5-decies:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."

Comma 5-undecies:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive
modificazioni, recante "Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.":
"Art. 2. (Imprenditore ittico.)
1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma
singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca
professionale diretta alla cattura o alla raccolta di
organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e
le attivita' connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce
a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 3. (Attivita' connesse a quelle di pesca.)
1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca,
purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio
su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata:
«pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della
pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o
di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni
di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate
all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a),
e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di
iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
dalle disposizioni vigenti ."
- Si riporta il testo vigente degli articoli 16, 17 e
18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38.":
"Art. 16.(Promozione della cooperazione.)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e
dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche'
delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci
e per i dipendenti delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi
vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i
pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative
della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e
convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione
nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo
dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti
dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative
della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 17.(Promozione dell'associazionismo.)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare
la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati
nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo
nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali,
nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale
prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi
compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali
e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti
dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di
pesca e delle imprese di acquacoltura.
Art. 18.(Promozione delle attivita' a favore dei
lavoratori dipendenti.)
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle
opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle
attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il
finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai
lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni
sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca
e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o
pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni."

Comma 5-duodecies:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia
di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la
protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia.":

"Art. 10.(Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione)
1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma
1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della
decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione
ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del
regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, recante "Regolamento per
il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'interno, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 2006, n. 248.":
"Art. 3.(Durata degli organismi e relazione di fine
mandato.)
1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in
carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata,
i predetti organismi presentano una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro dell'interno, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma
2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa
la perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente
eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga
sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di
ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del
termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli
organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio
di pari opportunita' tra donne e uomini."

comma 6 - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES":
"Art. 5.Scadenza del termine e sanzioni Successione dei
contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma
4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi,
il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi
4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
si estingue entro un anno dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro".
- Si riporta il testo del comma 519 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
"519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento
del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di
cui al presente comma, e prioritariamente del personale di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in
servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente
comma, la stabilizzazione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui
al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del comma 90 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della
pubblica amministrazione e' comunque subordinato
all'espletamento di procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le
procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni
2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono
ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui
all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007".
comma 6-ter - Si riporta il testo dell'art. 585 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare":
"Art. 585 Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto
1. Gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna
categoria dei volontari di truppa, determinate con decreto
del Ministro della difesa, di cui all' articolo 2217,
restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e sono determinati negli importi in euro di
seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 75.022.475,62;
e) per l'anno 2013: 74.943.322,41;
f) per l'anno 2014: 74.867.621,25;
g) per l'anno 2015: 74.787.401,19;
h) a decorrere dall'anno 2016: 74.703.881,29".
- Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 2 della
gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui
all'articolo1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per
l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi
in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti".
comma 6-quater
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a
dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".
comma 6-quinquies
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo
2000, n. 78":
"Art. 57.Aggiornamento professionale.
1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi
per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della
pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione
iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento
professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla
progressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli
direttivi;
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i
contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso
apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche
o private.
3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario,
rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla
qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo
speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente e la promozione a
dirigente superiore.
4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente
disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti
dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati
dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
che espleta funzioni di polizia.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2005".
comma 6-sexies
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n.
455 recante "Regolamento recante norme concernenti il Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della L. 23 febbraio
1999, n. 44":
"1. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, della
legge e di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7
marzo 1996, n. 108, sono unificati in un fondo denominato
«Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22
dicembre 1999, n. 512, recante "Istituzione del Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso":
"Art. 1.Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso.
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il
Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi
annue;
b) dai rientri previsti dall'articolo 2".
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108 recante " Disposizioni in
materia di usura":
"11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura":
"1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato,
nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun
anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni,
nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del
ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma
dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del
1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima
legge n. 575 del 1965".


- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
gia' citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) "
Il gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
dicembre 1999, n. 284.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284, recante "Regolamento di attuazione della L.
22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162.
comma 6-septies

- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 1 aprile
1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza":
"Art. 42.Nomina a dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto.
1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla
tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di
prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento
riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B sono nominati tra i dirigenti generali di
pubblica sicurezza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti
generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati
nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine
non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica,
conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche
nella qualifica di dirigente generale di pubblica
sicurezza.
3-bis. Ai dirigenti generali di livello B collocati a
riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta'
prima dell'inquadramento di cui al comma 3, sono
corrisposti, se piu' favorevoli, il trattamento di
quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennita' di
buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianita' di
servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3
puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30
giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da
riassorbirsi con le successive vacanze che si
determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1.
Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono
effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di
pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di
cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri
di professionalita', che tengono conto anche delle
esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai
provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di
prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139
del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello
dirigenziale B".


- Si riporta il testo del comma 93 dell'art. 2 della
gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dalla presente legge:
"93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i
dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno due
anni di servizio nella qualifica possono essere nominati
prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del
predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti
l'anzianita' maturata nella qualifica di dirigente
generale. Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni
di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo
d'ufficio per il raggiungimento del limite di eta' prima
della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1° aprile 1981,
n. 121".
comma 6-novies - Si riporta il testo del comma 3
dell'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato":
"237.Collocamento a disposizione dei prefetti.
I prefetti della Repubblica possono, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati
a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia
richiesto dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi
speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il
numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".
- Si riporta la tabella B allegata al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio
1999, n. 266):

Parte di provvedimento in formato grafico

comma 6-decies
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri":
"Art. 168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 11.Uffici antidroga all'estero.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto
disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, personale appartenente alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della cooperazione
contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita',
riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione
internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire
uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di specifici accordi di cooperazione stipulati con i
Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale
della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e
in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990".
comma 6-undecies

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 12
novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia
di sicurezza", convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2010, n. 217:

"Art. 5 Potenziamento della cooperazione internazionale
di polizia
1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della
criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite,
anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine
di incrementare la cooperazione internazionale di polizia,
anche in attuazione degli impegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi
interessati, sono predisposte, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico,
aggiornate annualmente, per rafforzare l'attivita' del
personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio
informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A
tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, e'
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della
pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia
criminale e composto da membri di comprovata esperienza e
professionalita' nello specifico settore, individuati con
successivo atto del presidente. Per la partecipazione al
Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o
rimborsi spese di alcun genere".


comma 6-quaterdecies

- Si riporta il testo del comma 151 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)":
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione

- Si riporta il testo dei commi 553, 554, 555 e 556
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)":
"553. In attuazione degli impegni derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi
interessati, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
2007, all'integrazione e allo sviluppo della rete degli
ufficiali di collegamento delle Forze di polizia,
incaricati di stabilire e mantenere contatti con le
autorita' dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni
internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la
prevenzione e repressione della criminalita', dei traffici
illeciti transnazionali e del terrorismo".
"554. Il servizio degli ufficiali di collegamento,
scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o
ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative
dipendenze, nonche' le modalita' di selezione, formazione e
assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il
numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione
sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. Il
predetto regolamento stabilisce le linee guida per
l'eventuale utilizzazione degli ufficiali di collegamento
nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari
in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni".
"555. Gli ufficiali di collegamento possono essere
incaricati, sulla base di specifici accordi di livello
bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno
o piu' Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo
che possa derivarne un pericolo per gli interessi
nazionali"
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei
commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di
cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali
incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al
primo periodo, da determinare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a
quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni."

comma 6-quinquiesdecies
Per il riferimento al testo dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
vedasi in note al comma 6-decies.




comma 8

- Si riporta il testo del comma 196 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)", come modificato dalla presente
legge:

"196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le
esigenze di cui all' articolo 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al
comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi
in economia e all'acquisizione di servizi e forniture,
compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200
milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la
parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con
oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31
dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali e'
autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla
presente legge".
comma 9


- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica",
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:

"Art. 14 Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo, procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito



 
(continuazione)



degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario di Governo. La gestione
commissariale ha comunque termine, allorche' risultino
esaurite le attivita' di carattere gestionale di natura
straordinaria e residui un'attivita' meramente esecutiva e
adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma
Capitale.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a
condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti
risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di
entrata in vigore della legge con cui sono individuate le
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro
per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e'
stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico
minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite
abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero
con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le
modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori
ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010."


comma 9-bis

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante
"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in
materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 Status degli amministratori di Roma Capitale
1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli
Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri
dell'Assemblea capitolina.
2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano
lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta
in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di
espletamento del mandato.
3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina
e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno
diritto di percepire una indennita' di funzione,
determinata con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennita' e'
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa.
4. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno
diritto di percepire una indennita' onnicomprensiva di
funzione, determinata con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una quota
parte dell'indennita' del Sindaco, fissata dal medesimo
decreto. Tale decreto e' adottato successivamente
all'adozione delle misure di cui all'articolo 3, comma 5.
La misura della predetta indennita' tiene conto della
complessita' e specificita' delle funzioni conferite a Roma
Capitale, anche in considerazione della particolare
rilevanza demografica dell'Ente, nonche' degli effetti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti
dei lavoratori dipendenti che siano collocati in
aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della
carica di Consigliere dell'Assemblea capitolina.
L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento per il
funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede
l'applicazione di detrazioni dell'indennita' in caso di non
giustificata assenza dalle sedute della stessa. In nessun
caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti
pubblici economici possono mensilmente superare, per
ciascun consigliere, l'importo pari alla meta'
dell'indennita' di rispettiva spettanza".
5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo
periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla
determinazione delle indennita' spettanti agli
amministratori di Roma Capitale non dovranno in ogni caso
risultare superiori alle minori spese derivanti
dall'applicazione del comma 4, quarto periodo, e
dell'articolo 3, comma 5.
6. Si applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122."

comma 9-ter
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 82 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come
modificato dalla presente legge:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente ".
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione":
"Art. 23. (Norme transitorie per le citta'
metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino
alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria
riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il
sistema elettorale delle citta' metropolitane che sara'
determinata con apposita legge, la disciplina per la prima
istituzione delle stesse.
2. Le citta' metropolitane possono essere istituite,
nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui
sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La
proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20
per cento dei comuni della provincia interessata che
rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60
per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per
cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino
almeno il 60 per cento della popolazione.
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2
contiene:
a) la perimetrazione della citta' metropolitana, che,
secondo il principio della continuita' territoriale,
comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio
metropolitano coincide con il territorio di una provincia o
di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio della citta'
metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della citta'
metropolitana, che definisce le forme di coordinamento
dell'azione complessiva di governo all'interno del
territorio metropolitano e disciplina le modalita' per
l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio
provvisorio di cui al comma 6, lettera b).
4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa
acquisizione del parere della regione da esprimere entro
novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i
cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in
mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il
quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi
diritto.
5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per
il federalismo, per la semplificazione normativa e per i
rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di
indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma
4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in quanto compatibili.
6. Al fine dell'istituzione di ciascuna citta'
metropolitana, il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro
per la semplificazione normativa e del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o
piu' decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione della citta' metropolitana in
conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui
al comma 4;
b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana, fino
alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come
disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea
rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della
citta' metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che
fanno parte della citta' metropolitana e dal presidente
della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti,
gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai
componenti del consiglio provvisorio della citta'
metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei
rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di
cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono
la citta' metropolitana assicura loro una piu' ampia
autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente
alla complessita' delle funzioni da esercitare in forma
associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni
concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse
finanziarie alle citta' metropolitane, con riguardo alla
popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni
fondamentali della provincia sono considerate, in via
provvisoria, funzioni fondamentali della citta'
metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera
e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali della
citta' metropolitana, con riguardo alla popolazione e al
territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione
dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo
economico e sociale.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti,
sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza
unificata, che rendono il parere nel termine di trenta
giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono
soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di
insediamento degli organi della citta' metropolitana,
individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede
altresi' a disciplinare il trasferimento delle funzioni e
delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti
alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove
perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo
statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro
insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina
per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della
provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area
metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di
ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio
della citta' metropolitana ovvero in altra provincia gia'
esistente, nel rispetto della continuita' territoriale".
"Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'
articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle
citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta'
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si
applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta'
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo".
comma 9-quater

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 82
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vedasi in
note al comma 9-ter.
Per il riferimento al testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 17 settembre 2010, n. 156, vedasi in note al
comma 9-bis.



comma 10

- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 307 del
gia' citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
"10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o
piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli
elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilita' e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa,
mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per
confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese
di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative
agli eventuali trasferimenti di personale, e per la
razionalizzazione del settore infrastrutturale della
difesa, nonche', fino alla misura del 10 per cento, nel
fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione delle quote
rassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di
evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle
finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento
proporzionata alla complessita' ed ai tempi di
valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale
massima, la differenza viene distribuita in parti uguali
alle percentuali di cui ai primi due punti;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione".




comma 11

- Si riporta il testo dell'art. 314 del gia' citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dalla presente legge:

"Art. 314 Fondi comuni di investimento immobiliare per
la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari
1. Allo scopo di conseguire, attraverso la
valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le
risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il
Ministero della difesa e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono
sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa
sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire
ai fondi, che possono costituire oggetto di appositi
accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui
ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei
citati decreti ne determina la classificazione come
patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti
trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici
competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso
l'inserimento degli immobili nei citati decreti e' ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta
Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
3. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma
di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina
prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
acquisito il parere della competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si
esprime entro trenta giorni.
4. Il Ministero della difesa individua, attraverso
procedura competitiva, la societa' di gestione del
risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli
immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero
della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati
a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni,
da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con
il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19,
3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni.
6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle
quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalita'
previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale
fine possono essere destinate alle finalita' del fondo casa
di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse
di pertinenza del Ministero della difesa".


comma 12

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410:
"Art.3.Modalita' per la cessione degli immobili.
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso
residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a
19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in
atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti
disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti
locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la
proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli
enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni
immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere
ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e
1-bis del presente articolo se le stesse non siano state
gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere".
"Art. 4.Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o
trasferendo beni immobili a uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali,
individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei
proventi derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto".


comma 12-bis


- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 luglio
1957, n. 614, recante "Sistemazione dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como":
"Art. 4. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1°
luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno
successivo.
Sono comunicati al Ministero dei trasporti per
l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo
articolo 5:
a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione
e, appena adottate, le variazioni al bilancio medesimo rese
necessarie nel corso della gestione;
b) entro il mese di ottobre il consuntivo
dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale,
dal conto economico e dalla relazione dei revisori.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono
comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente
allo stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.
Gli utili di gestione risultanti dal conto economico
sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello
Stato".
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011)":
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci".
comma 12-ter


- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7-sexies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario",
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia
compromessa la continuita' del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla
Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi
finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli
avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e
2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione
dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto
previsto dall' articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n.
614, nonche' dall' articolo 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97".
comma 12-quater
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili":
"1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei
lavoratori disabili".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 della
gia' citata legge 12 marzo 1999, n. 68
"2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per
favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3".



comma 12-quinquies


- Si riporta il testo del comma 240 dell'art. 2 della
gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi
di risanamento ambientale".


comma 12-sexies

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante "Misure
urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali", convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2008, n. 199, come modificato dalla
presente legge:
"1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di
favorire il passaggio da casa a casa per le particolari
categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia'
sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo
22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre
2011, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali":
"1. Per i proprietari degli immobili locati ai
conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della
presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione
della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio
2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i
comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta
comunale sugli immobili".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
comma 12-septies
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
dalla presente legge:
"6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all' articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall' articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall' articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per
i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve
intendersi come quota minima a questi spettante. A
decorrere dal 31 maggio 2010 il Servizio sanitario
nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto,
fermo restando quanto previsto dall' articolo 48, comma 32,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle
farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle
altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul
prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale".
comma 12-octies


- Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
gia' citata legge 30 dicembre 2001, n. 311:
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)":
"20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 24 miliardi di euro . Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988".

comma 12-novies
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 15
della legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo":
"Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente
articolo 1 e' assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la
complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di
lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il
1986 e lire 750 miliardi per il 1987".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni
urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100:
"1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale
assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del
funzionamento sulla base dei principi di tutela e
valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza,
corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e
sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire
l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle
fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza
storica e culturale del teatro di riferimento della
fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di
fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella
tradizione operistica italiana;
a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della
gestione attraverso l'individuazione di indirizzi
imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti
delle fondazioni, volti alla designazione di figure
manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali
compete di indicare il direttore artistico e che rispondono
del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei
revisori presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due
membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno
informarsi le decisioni attribuite alla autonomia
statutaria di ciascuna fondazione, con particolare
riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e
al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto
dell'autonomia e delle finalita' culturali della
fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative
modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) previsione del controllo e della vigilanza sulla
gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine
alla quale e' attribuita totale responsabilita' al
sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il
rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo
dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu'
ampia sinergia operativa possibile;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della
gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di
ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni
caso la specificita' della fondazione nella storia della
cultura operistica italiana e tenendo conto degli
interventi strutturali effettuati a carico della finanza
pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso
l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni
nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del
finanziamento statale in base alla qualita' della
produzione;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione
collettiva;
e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da
parte degli enti locali;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali
per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro
peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale,
alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti
ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, con attribuzione al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere
di approvazione dello statuto e delle relative modifiche.
Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede,
tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale
avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in
ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da
parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede
la presenza del presidente-sovrintendente e della
componente del corpo accademico, eletti direttamente
dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica
competenza;
f-bis) individuazione delle modalita' con cui le
regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali
in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di
sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia,
nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal
titolo V della parte seconda della Costituzione".
comma 12-decies



- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata «Commissione», che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori
universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4".
comma 12-undecies
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 41 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)", come modificato dalla
presente legge:
"7. Per gli anni 2004-2011 le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con
un organico superiore alle 1.800 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove
spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di
mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel
limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini
del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 6
del gia' citato decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300:
"8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui
all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre
2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di
pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in
qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma
255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite
di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero".
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 1 del
gia' citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194:
"5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010
il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009
dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31".
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
gia' citata legge 30 dicembre 2004, n. 311:
"255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei
territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002
fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di
imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7
maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 14 maggio 2004".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione", convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo".
Per il riferimento al testo del comma 40 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 vedasi in note al
comma 12-bis.



comma 12-duodecies
Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante "Riforma
della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari", convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 marzo 2003, n. 75.
Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
11 febbraio 2009, n. 34.
- Si riporta il testo dell'art. 40-bis del gia' citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"Art. 40-bis Quote latte
1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui,
principalmente a seguito della negativa congiuntura
internazionale e degli accertamenti in corso, versa il
settore lattiero-caseario e favorire il ripristino della
situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio
2008, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno
2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, come determinato dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220:
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci".
comma 12-terdecies


- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
"1. Per far fronte alla grave situazione di
sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31
dicembre 2011, al capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento
degli investimenti necessari per conseguire la
realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o
l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti".
comma 13



Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante
"Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia
agli interventi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti",
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999,
n. 74 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1999, n.
20.


comma 14



La legge 18 giugno 2003, n. 146, recante "Concessione
di prestiti garantiti dallo Stato a favore della "Poverty
Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario
Internazionale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno
2003, n. 145.



comma 16

- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 31Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti".
comma 16-bis

- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
"14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa."
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 vedasi in note
al comma 12-sexies.




comma 16-quater
La legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento
ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici
giudiziari" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1941,
n. 123.
comma 16-quinquies



Per il riferimento al testo del comma 1, lettera f),
dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 vedasi
in note al comma 12-novies.




Per il riferimento al testo del comma 14 dell'art. 1
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 vedasi in note al
comma 16-bis.
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 vedasi in note
al comma 12-sexies.
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, vedasi in note al
comma 6-quater
comma 16-sexies


- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante "Interventi
urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali
da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto,
dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli
adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201:
"11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi
con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni
di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti
sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e'
contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo
per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso
per la piccola, media e grande impresa di costruzione,
nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto,
nell'assegnazione delle risorse".
Per il riferimento al testo del comma 40 dell'art. 1
della gia' citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 vedasi in
note al comma 12-duodecies.




Per il riferimento testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, vedasi in note al
comma 6-ter.





comma 16-octies



- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie", convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126:
"4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120
milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per
l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n.
147, S.O.
comma 16-decies
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali":
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1,
acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai
processi successivamente iniziati".
comma 17



- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle
passivita' della societa' di cui al comma 1 emesse al fine
di costituire la provvista finanziaria per concedere
prestiti agli Stati membri dell'area euro in conformita'
con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del
9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno
assunte all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro.
Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalita'
di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio
2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sara'
elencata, unitamente alle altre per le quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui
all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
apposito allegato dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze distinto da quello gia'
previsto dall'articolo 31 della medesima legge".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante "Disposizioni
urgenti per la salvaguardia della stabilita' finanziaria
dell'area euro" convertito, con modificazioni, dalla legge
22 giugno 2010, n. 99:
"3. Qualora non si renda possibile procedere mediante
le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti
all'erogazione dei prestiti nei termini concordati, in
conformita' alle deliberazioni di cui all'articolo 1, i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia
autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata
entro il termine di novanta giorni dal pagamento".
comma 17-bis
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 18 maggio
1998, n. 160 recante "Contributi ad organismi finanziari
internazionali multilaterali":
"3.Contributialla Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo - BERS.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia
all'aumento del capitale della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nella misura di ECU
851.750.000, di cui si pagheranno effettivamente solo ECU
191.640.000, in otto rate uguali annuali a partire dal
1998. L'onere relativo a ciascuna rata viene valutato in L.
46.000.000.000.
2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze
di cambio, si fara' fronte, in considerazione della natura
degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento
dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,
iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. Le somme necessarie al pagamento dei contributi di
cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica".
comma 17-ter
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 recante "Modifiche
della L. 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno",
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 415:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri".
- Si riporta il testo del comma 862 dell'art. 1 della
gia' citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli
strumenti della programmazione negoziata, non ancora
completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
sensi della vigente normativa e che, alla medesima data,
risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per
cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e'
completata entro i sei mesi successivi"
comma 17-quater
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 39 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la
quinta parte del debito originario, hanno diritto a una
riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno
inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di
uno o piu' immobili ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora
dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una
garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38"
La legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 maggio 1999, n. 111.
comma 17-sexies
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato
dalla presente legge:
"7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, la
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per
l'anno precedente".

comma 17-septies
- Si riporta il testo del comma 586 dell'art. 2 della
gia' citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle
risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli
operatori di settore, e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo per il
finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di
un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano,
avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2008-2010. Il fondo e' finalizzato alla
realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di
immobili adiacenti ad uffici delle entrate gia' esistenti,
al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un
unico complesso immobiliare per dare vita al Polo
finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio
di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di
giustizia, per dare vita al Polo giudiziario"
comma 17-octies

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144, recante "Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
aprile 2001, n. 94
comma 17-novies
- Si riporta il testo dell'art. 2436 del codice civile:
"Art. 2436.Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni.
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata".
- Si riporta il testo dell'art. 2447-quater del codice
civile:
"Art. 2447-quater.Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato.
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve
essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia".
- Si riporta il testo dell'art. 2447-quinquies del
codice civile:
"art. 2447-quinquies.Diritti dei creditori.
Decorso il termine di cui al secondo comma del
precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto,
i creditori della societa' non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne',
salvo che per la parte spettante alla societa', sui frutti
o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la societa'
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il
suo patrimonio residuo".


comma 17-undecies


- Si riporta il testo dell'art. 2214 del codice civile:
"Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture
contabili.
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale
deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori".


- Si riporta il testo dell'art. 2447-septies del codice
civile:
"Art. 2447-septies.Bilancio.
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai
sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis sono distintamente indicati nello stato
patrimoniale della societa'.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della societa' gli
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia
dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da
terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonche' il corrispondente
regime della responsabilita'.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato preveda una responsabilita' illimitata della
societa' per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da cio' derivante deve
risultare in calce allo stato patrimoniale e formare
oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa".



- Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile:
"Art. 2364.Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
consiglio di sorveglianza.
Nelle societa' prive di consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci
e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto,
il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori
e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni
della dilazione".


comma 17-duodecies



- Si riporta il testo dei commi da 165 a 176 dell'art.
2 della gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"165. E' istituito il Comitato promotore della «Banca
del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di
cui all' articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Il Comitato e' composto da un numero massimo
di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche
e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti
bancari e finanziari aventi sede legale in una delle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno
espressione dell'imprenditorialita' giovanile e uno della
societa' Poste italiane Spa. Il Comitato promotore e'
costituito senza oneri per la finanza pubblica".
"166. E' compito del Comitato promotore individuare e
selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra
banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o
associazioni di imprenditori, societa' a partecipazione
pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come definite
dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro,
definisce le regole di governo della Banca, gli apporti
minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato
per partecipare in qualita' di soci e le specifiche
funzioni e attivita' in relazione a quanto definito dalla
presente disposizione".
"167. Per avviare l'iniziativa e favorire
l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti
privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di
Stato, considerata la fase di difficolta' del sistema
creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa
al capitale sociale con una quota di importo non superiore
a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'
articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente
esercizio finanziario".
"168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e
delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con
l'acquisto di azioni e puo' stipulare apposite convenzioni
con la societa' Poste italiane Spa. L'adesione implica, per
le attivita', i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi
congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a
quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare
definizione di modalita' operative e di governo sinergiche,
orientate a far identificare la Banca con la rete delle
banche e delle istituzioni aderenti".
"169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168
per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di
secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel
Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle
piccole e medie imprese, anche con il supporto di
intermediari finanziari aventi un adeguato livello di
patrimonializzazione. Il sostegno deve essere
prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove
imprese, l'imprenditorialita' giovanile e femminile,
l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la
ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore
occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete
delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo':
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti
finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il
capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione
di obbligazioni e passivita' esplicitamente indirizzate a
finanziare le piccole e medie imprese che investono nel
Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore
fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici
progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di
tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della
prima emissione, puo' essere assistita dalla garanzia dello
Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le
obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno
durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono fissati criteri,
modalita' e condizioni economiche per la concessione della
garanzia dello Stato nonche' il volume complessivo di
obbligazioni sul quale puo' essere prestata la garanzia
stessa. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali
oneri si provvede ai sensi dell' articolo 7, secondo comma,
numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare
eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza
pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di
copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o
lungo termine erogati a piccole e medie imprese del
Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare
portafogli efficienti in termini di diversificazione e
riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali
emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui
all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul
sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo
stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della
garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e
l'ammontare massimo che puo' essere assistito dalla
garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie
imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione
messi a disposizione da amministrazioni pubbliche,
istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a
vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno".
"170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comitato promotore presenta una
relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo
stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto,
il Ministro dell'economia e delle finanze puo' revocare il
finanziamento come socio fondatore, se lo stato di
avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le
necessarie autorizzazioni di cui all' articolo 14 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, devono essere richieste entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
"171. Al termine della fase di avvio e, comunque,
decorsi cinque anni dall'inizio dell'operativita' della
Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato,
tranne un'azione, e' ridistribuita tra i soci fondatori
privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le
modalita' per l'acquisizione delle azioni sottoscritte
dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra
partecipazione detenuta da un ente appartenente alla
pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto
nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell' articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve
prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni
possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione
pubblica non puo' in nessun caso e in nessun momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte".
"172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul
territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche
di credito cooperativo autorizzate all'attivita' bancaria
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che partecipano al capitale della Banca e'
consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla
data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in
deroga ai limiti di cui all' articolo 34, commi 2 e 4, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni".
"173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il
Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti
puo' autorizzare enti e societa' partecipati dal Ministero
dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualita' di
soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di
banche di credito cooperativo che partecipano al capitale
della Banca e autorizzate all'attivita' bancaria
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla
medesima data".
"174. L'ammontare del capitale complessivamente
sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172
non puo' superare la misura di un terzo del capitale
sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di
finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione
non e' autorizzata dal consiglio di amministrazione".
"175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La
categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare
un componente del consiglio di amministrazione e un



 
(continuazione)



componente del collegio sindacale".
"176. Le azioni di finanziamento devono essere
rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le
modalita' di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai
sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano
predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva
approvazione della Banca d'Italia".

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.



comma 17-terdecies


- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente
legge:
"13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza
nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o,
ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per
le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere reiterata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze "
comma 17-quaterdecies


- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30del gia'
citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"2. Nessuno puo' detenere azioni in misura eccedente lo
0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena
rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca".
- Si riporta il testo del comma 17-bis dell'art. 1 del
gia' citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194:
"17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del
dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2,
terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo 28-bis
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2011 per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il
superamento del limite derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo
restando che tale partecipazione non potra' essere
incrementata".

Comma 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante "Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet)
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, chiunque,
quale attivita' principale, intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel
quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o
dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza
al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui
al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I
e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, nonche' le disposizioni vigenti in materia di
sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli enti
locali in materia.
4. - 5. (abrogato)"



Comma 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n . 602
recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito":
"Art. 19. (Dilazione del pagamento) 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
2. [comma abrogato].
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione."

Comma 21:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica."


Comma 22:
-La legge 5 maggio 2009, n. 42 reca "Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione".
-La legge 31 dicembre 2009, n. 196 reca "Legge di
contabilita' e finanza pubblica".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria":
"14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa".
- Si riporta il testo del comma 102 dell'articolo 3
della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008):
"Art. 3. (-) (omissis)
102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Comma 23:
- Si riporta il testo dei commi 25, 26, 27 e 28
dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria 2008):
"25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1
della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati, a condizione che l'intervento cui e'
finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque
anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».
26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero che importano il trasferimento di proprieta', la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di
edilizia residenziale comunque denominati».
27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 e'
abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate
poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione a decorrere
dalla stessa data."
Comma 24:

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 3 giugno 1999, n. 157 recante "Nuove norme in materia
di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici":
"Art. 1. (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici).
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma
5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne
elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo
48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'articolo15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro
credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti
politici possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge
n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Comma 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante "Esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali" come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Bilancio di esercizio). 1. Le societa' di cui
alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il
bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio
di esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31
dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'articolo 2,
che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro
dell'Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'articolo 2
hanno la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'articolo 2
che esercitano la facolta' di cui all'articolo 3, comma 2,
e le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2
incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale,
proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio
consolidato dalle prime redatto hanno la facolta' di
redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'articolo 2,
diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la
facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'
previste dai commi 4, 5 e 6 non e' revocabile, salvo che
ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate
nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli
effetti sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della
societa'. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio
nel corso del quale e' deliberata la revoca della scelta e'
redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma
7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono
stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i
principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono
emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento UE."

Comma 27:

- Si riporta il testo dell'articolo 83 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante"Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi" come modificato dalla presente legge:
"Art. 83. (Determinazione del reddito complessivo).
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando
all'utile o alla perdita risultante dal conto economico,
relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione
del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002,anche nella formulazione
derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi
articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti principi contabili."
Comma 28:

-Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 28, come modificato dalla presente legge,
e' riportato nelle note al comma 26 del presente articolo.

Comma 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti":

"Art. 42-bis. (Disposizioni per la definizione di
violazioni in materia di affissioni e pubblicita').
1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia di affissioni e pubblicita' commesse nel periodo
compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di
striscioni e mezzi similari, possono essere definite in
qualunque ordine e grado di giudizio, nonche' in sede di
riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del
committente responsabile, di una imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000
euro per anno e per provincia.
2. Tale versamento deve essere effettuato a favore
della tesoreria del comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un
comune della stessa provincia. In tal caso la provincia
provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali
compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2009. In caso di mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le
entrate al settore ecologia. La definizione di cui al
presente articolo non da' luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il
versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si
applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515."

Comma 30:
- Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge finanziaria 2004) come modificato dalla
presente legge:
"57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal
servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia
chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza
definitiva di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato
ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della
notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione
dal servizio, anche se gia' collocato in quiescenza alla
data di entrata in vigore della presente legge, ha il
diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il
ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di
eta' previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per
un periodo pari a quello della durata complessiva della
sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza,
cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe
avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze
di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati
i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per
una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza
di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non
sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato.
Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata
emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, il pubblico
dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore
trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione
della carriera con il computo del periodo di sospensione
dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".

Comma 31:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2004, n. 126 recante
"Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o
dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale,
successivamente conclusosi con proscioglimento"come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (-)1. Le domande di cui all'articolo 3, commi
57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della sentenza definitiva di proscioglimento o del
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato, all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato
articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di
cui al comma 57-bis del medesimo articolo.".

Comma 32:
- Il testo del comma 57 dell'articolo 3 della citata
legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante (legge finanziaria
2004) e' citato nelle note al comma 30 del presente
articolo.
- Si riporta il testo del comma 57-bis dell'articolo 3
della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350:
"57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57,
ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia
concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda
dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto
di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le
modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino
elementi di responsabilita' disciplinare o contabile
all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni
competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione
dell'istanza di riammissione in servizio".
-Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 66
del 2004 e' riportato nelle note al comma 31 del presente
articolo.

Comma 33:

- Si riporta il testo dei commi da 129 a 148-bis
dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilita' 2011), come modificati dalla presente
legge:
"129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi
da 126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza
sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti
dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT.
g-bis)delle spese finanziate con le risorse di cui ai
commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma
38 opera nel limite di 200 milioni di euro.

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano
spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita'
interno delle regioni a statuto ordinario differenti da
quelle previste al comma 129
130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi
di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le
spese correnti riclassificate secondo la qualifica
funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione
generale ed organi istituzionali" ponderate con un
coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La
ponderazione di cui al presente comma e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in
attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base
omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano
nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma.

(omissis)
135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa
possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso
una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni
di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri
finanziari diversi, alla spesa di personale, ai
trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e
private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla
produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture calcolati con riferimento alla media
dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il
31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli
esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo
programmatico di competenza relativo alle spese compensate
e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle
spese non compensate, unitamente agli elementi informativi
necessari a verificare le modalita' di calcolo degli
obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la
certificazione dei risultati del patto di stabilita'
interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del
proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al
comma 144.
(omissis)
138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le
regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
regionali delle autonomie locali.

(omissis)

140.Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun
anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel
corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

(omissis)

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi
dei commi 138 e 139 e' autorizzato, nel limite del triplo
delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari
degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme
alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni
sottostanti gia' contratte ovvero non si tratti di somme
relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le
quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi
fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente
periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita' interno, solo per spese di investimento e del
loro utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione
statale che ha erogato le somme.
(omissis)
148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al
comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati
con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio 2007-2009
148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di
stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno
successivo, procedono ad applicare le seguenti
prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese
per la sanita', in misura non superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli
stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', ad un importo non superiore a quello
annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo
triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di
stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione. A tal fine, il
rappresentante legale e il responsabile del servizio
finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla
presente lettera. La certificazione e' trasmessa, entro i
dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata
trasmissione della certificazione le regioni si considerano
inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza
e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio
previsto per l'invio della certificazione".


Comma 34:
- Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78:
"22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante
"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile"
"Art. 7. (Trasferimento della proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra) - 1. Entro il 31 dicembre
2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' trasferita la proprieta' del termovalorizzatore di
Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione
stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale,
ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile o a soggetto
privato.".
Comma 35:

- Si riporta il testo del comma 796 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
"796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo
1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8
dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatte salve le aliquote ridotte disposte con
leggi regionali a favore degli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private,
ospedaliere e ambulatoriali di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.".
Comma 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art.11. (Controllo della spesa sanitaria) - 1. Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali, non viene verificato positivamente in sede di
verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre
2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non
sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e
88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito
l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la
prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non
superiore al triennio, ai fini del completamento dello
stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel
Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre
2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano
di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via
definitiva delle risorse finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente
e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorche'
anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati
i risultati d'esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi
Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che
individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,
all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.
133, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I recuperi
delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque
effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre
eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due
tributi sopraccitati.».
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il
monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con
legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di
beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed
ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di
specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed
ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli
strumenti della corretta programmazione, si applicano le
disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad
assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di
euro per l'anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009.
Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro
per l'anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro
mediante l'utilizzo delle economie derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la
restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie
derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l'anno
2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da
parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011.
6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all' articolo 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall' articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall' articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per
i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve
intendersi come quota minima a questi spettante. Il
Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad
ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto gia' previsto
dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non
si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro
387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in
regime di Servizio sanitario nazionale, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro
258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche,
sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola
azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo
dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali
erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per la revisione dei criteri di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti
criteri: estensione delle modalita' di tracciabilita' e
controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci,
possibilita' di introduzione di una remunerazione della
farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una
ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco
che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il
Servizio sanitario nazionale.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a) all'individuazione, fra i medicinali attualmente a
carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei
farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a
600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui
all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la
definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate
sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con
il miglior risultato in riferimento alla percentuale di
medicinali a base di principi attivi non coperti da
brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei
medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione delle
regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a
realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600
milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilita' dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, su proposta del Ministro della salute, sono
fissate linee guida per incrementare l'efficienza delle
aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali
acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento
dei grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a
carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
equivalenti di cui all' articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, collocati in classe A ai fini
della rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una
ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione
europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per
confezione, a parita' di principio attivo, di dosaggio, di
forma farmaceutica, di modalita' di rilascio e di unita'
posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di
medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di
vendita al pubblico piu' alto di quello di rimborso e'
possibile previa corresponsione da parte dell'assistito
della differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle
disponibilita' regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e'
ridotto del 12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e
fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai
medicinali originariamente coperti da brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto,
ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato
successivamente al 30 settembre 2008, nonche' a quelli per
i quali il prezzo in vigore e' pari al prezzo vigente alla
data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro
della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi
dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, attribuiscono priorita' all'effettuazione di
adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio,
con particolare riguardo alla qualita' dei principi attivi
utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel
senso che la somma corrispondente all'importo
dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata
secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze
passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine
di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un
titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13 dell'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione
della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto
articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle
tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all'Allegato B del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie 11 marzo 2004, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del 25 ottobre 2004, e successive modificazioni. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di
cui all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti
dall'adozione delle modalita' telematiche per la
trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50,
commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del
2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, cura
l'avvio della diffusione della suddetta procedura
telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalita'
tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65. L'invio
telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli
effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

Comma 37:
- Si riporta il testo del comma 103 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010 (legge di stabilita'
2011):
"103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di
Milano per gli interventi necessari per la realizzazione
dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel
limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.".
Comma 38:
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, come modificato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 36 del presente articolo.
Comma 40:
- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato
dalla presente legge:
"21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267".".

Comma 41:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"8. Per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati
per una quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non
superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale)".

Comma 42:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 63. (Incompatibilita') - 1. Non puo' ricoprire la
carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente
con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte,
direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di
diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del
comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese
volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti
in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano
dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione,
fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore
a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale
di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo
restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese
di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La
costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero
verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato
legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
di cui all'articolo 46deldecreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
in una condizione di ineleggibilita' prevista nei
precedenti articoli."

Comma 44:
- Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 2
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010):
"186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto.".
- Si riporta il testo della Tabella C della citata
legge n. 220 del 2010 (legge di stabilita' 2011):
"Tabella C. (Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge di stabilita')
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente
Tabella riportano il riferimento al programma, con il
relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo.
Dalla presente Tabella sono state soppresse le spese da
considerare «spese obbligatorie» ai sensi dell'articolo 52
della legge n. 196 del 2009, che sono complessivamente
determinate dalla legge di bilancio a decorrere dall'anno
2011.

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 45:

-Il decreto del Ministro dell'Interno 21 febbraio 2002
reca "Modalita' di erogazione per l'anno 2002 dei
trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
enti locali"
-La legge 5 maggio 2009, n. 42 e' citata nel comma
22del presente articolo .
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito, con
modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 recante
"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni":
"2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore
di ogni singolo ente sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle
modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente
intervenute."
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 31
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge finanziaria 2003):
"8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.".
Comma 46:
- Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 81 del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 81. (Settori petrolifero e del gas) - (omissis) -
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo
delle bollette energetiche, nonche' il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su
domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato"
Comma 47:

-Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 reca
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- Si riporta il testo dei commi 29 e 30 dell'articolo
81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.
30. ll Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
riscossione ai sensi dell' articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di
Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
prevalente di cui all' articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale
effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le
societa' e gli enti che operano nel comparto energetico."
Comma 48:

-Il testo del comma 29 dell'articolo 81 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 e' riportato nelle note al
comma 47 del presente articolo.
Comma 49:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180 recante "Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni" come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Insequestrabilita', impignorabilita' e
incedibilita' di stipendi, salari, pensioni ed altri
emolumenti) - Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli
ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari,
le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le
pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di
qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a
tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione
pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi
pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonche'
le aziende private corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per
effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi
da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i
trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita,
indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio)
non possono essere ceduti."
Comma 50:
-L'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010
n. 212 in materia di Abrogazione di disposizioni
legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma
14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, elenca gli
atti normativi abrogati.
-La legge 13 marzo 1950 n. 114 reca "Modificazioni alla
legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la
cooperazione".
-La legge 2 aprile 1951, n. 302 reca "Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante
provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della
legge 8 maggio 1949, n. 285.
-La legge 11 aprile 1955, n. 379 reca "Miglioramenti
dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro.
-La legge 26 luglio 1965, n. 965 reca "Miglioramenti ai
trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche
agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della citata
legge n. 114 del 1950 :
"Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito
dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950."
"Art. 4. Le deliberazioni relative agli adeguamenti di
cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni
che verranno con le medesime apportate all'atto
costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli
articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile,
possono essere prese con la procedura e con le maggioranze
dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto
costitutivo."
-L'Allegato 1 al decreto legislativo 1 dicembre 2009,
n. 179 recante Disposizioni legislative statali anteriori
al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 elenca gli atti normativi salvati
pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970.

Comma 51:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro" come modificato dalla presente legge:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui aldecreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.".
Comma 52:

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2010 reca "Autorizzazione ad avviare procedure
di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001, in favore di varie Amministrazioni".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165 recante
"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 6. (Personale) - (omissis)
5. In sede di prima applicazione del presente decreto,
e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui
all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia puo' conferire
incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo19, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a
tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone
di particolare e documentata qualificazione professionale,
in numero non superiore a dieci unita'.
(omissis)".
- Si riporta il testo del comma 40 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010 (legge di stabilita'
2011):
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci."
Comma 53:
- Si riporta il comma 1 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 72. (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo) - 1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale
in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianita' massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal
servizio deve essere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito
minimo di anzianita' contributivo richiesto e non e'
revocabile. La disposizione non si applica al personale
della Scuola.
1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non
sono reintegrabili negli anni nei quali puo' essere
presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo
periodo del medesimo comma 1.".
Comma 54:

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 4
novembre 2010, n. 183 recante "Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. (Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato) - 1. Il primo e il
secondo comma dell' articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non
e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato, ferma restando la
possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidita' del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla legittimita' del termine apposto al
contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, con termine decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del
medesimo.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della
presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi
prevista dall' articolo 27 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'
articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della determinazione della
indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

Comma 55:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 106 del
citato decreto del presidente della Repubblica n. 917 del
1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi - :
"Art. 106. (Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti) - (omissis)
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni
che supera lo 0,30 per cento e' deducibile in quote
costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del
presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu'
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio".
Comma 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni":
"Art. 17. (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [lettera soppressa];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche. ".
Comma 59:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale" come modificato
dalla presente legge:
"10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli5, 6
e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico".

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000 n. 212 recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente":
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Comma 61:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2935 del
codice civile:
"Art. 2935. (Decorrenza della prescrizione). La
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto puo' essere fatto valere. ".

Comma 62:

- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986-
Testo unico delle imposte dei redditi- come modificato
dalla presente legge:
"Art.73. (Soggetti passivi). 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed
almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro
costituzione, un soggetto residente nel territorio dello
Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che
importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'.
5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo
del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione
dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli
articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, e successive modificazioni.
Comma 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del
decreto-legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante
"Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3,
comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato) - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986 , nonche' per i differenziali positivi e
gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui
alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81
o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera
c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del
testo unico n. 917 del 1986 , come modificato dall'articolo
3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto
della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta
da cui l'intervento dell'intermediario trae origine.
L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo'
essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare,
con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui
al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche'
per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva
di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in
mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o depositoo siano rimborsate
anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da



 
(continuazione)



assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.".
Comma 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997 come modificato dai
commi 4 e 20 del presente articolo e le cui parole del
comma 4 tra parentesi quadre sono abrogate con effetto dal
1 luglio 2011 :
"Art. 7. (Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio) - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o
strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di
cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al
momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del
comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
medesimo testo unico.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600 , sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza
media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo
medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto
diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza
delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3
e 3-bis dell'articolo 26e la ritenuta del 12,50 per cento
di cui all'articolo 26-quinquies del predetto decreto n.
600 del 1973 ;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo,
dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in
societa' estere qualificate ai sensi della lettera c) del
comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 ,
come modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti [da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonche'] da
fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 86 , il 60 per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del
comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983,
n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come
sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il
contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla
data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della
prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito
esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2
al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione.
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.".
Comma 66:

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina
delle forme pensionistiche complementari" come modificato
dai commi 5 e 21 del presente articolo, ed il cui secondo e
terzo periodo del comma 2 sono abrogati con effetto dal 1
luglio 2011:
"Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari) 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione
definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20,
comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle
somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonche' dei
redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a
formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed e'
detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di
ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in
essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo
in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo
periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo,
riconoscendo il relativo importo a favore della linea di
investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel
caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione
il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione
individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti
l'importo che la forma di previdenza destinataria della
posizione individuale puo' portare in diminuzione del
risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e
che consente di computare la quota di partecipazione alla
forma pensionistica complementare tenendo conto anche del
credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale
importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26,
comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del
1973 e dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni
definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma
1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo
dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore
attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il
risultato negativo e' computato in riduzione del risultato
dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28
aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili,
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali
il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione
dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'l,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e'
versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e
dalle societa' e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio
il fondo e' costituito entro il 16 febbraio di ciascun
anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli
ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di
societa' ed enti la dichiarazione e' presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
societa' o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e
di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), la dichiarazione e' presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione
aperti e dalle imprese di assicurazione.".
Comma 67:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 recante
"Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" come
modificato dalla presente legge :
"Art. 6. (Regime tributario del fondo ai fini delle
imposte sui redditi) - 1. I fondi comuni d'investimento
immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e quella del 12,50
per cento di cui all'articolo 26-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' le ritenute previste dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.".
Comma 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali" come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi
dell'imposta sono coloro che esercitano una o piu' delle
attivita' di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti
all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo
5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone
fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad
esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del
predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui
all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di
cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi
quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000
euro, i quali si avvalgono del regime previsto
dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato
all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati, del
Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del
risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a
capitale variabile ;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 ;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di
cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , salvo
quanto disposto nell'articolo 13.".
Comma 70:
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 recante
"Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale", i cui commi da 1 a
5 sono abrogati con effetto dal 1 luglio 2011 :
"Art. 11-bis. (..) - 1. I Fondi comuni esteri di
investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno
1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, dalla legge
25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non
sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.
Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del
12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973
e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito
minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai
predetti effetti per societa' di piccola o media
capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di
euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno
e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno,
i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato
del collocamento nel territorio dello Stato in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato
del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o
gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per
le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle
medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e
dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai
fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo
16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi
derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo
periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato
fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al
credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e'
computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i
criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del
predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono
ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i
maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso
a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi
derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma
4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del
collocamento nel territorio dello Stato presenta la
dichiarazione del risultato di gestione imponibile
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando,
altresi', i dati necessari per la determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa
su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti
stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore
dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle
operazioni ivi effettuate.".
Comma 71:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77 recante "Istituzione e disciplina dei
fondi comuni d'investimento mobiliare", abrogato con
effetto dal 1 luglio 2011,:
"Art. 9. (Disposizioni tributarie) - 1. I fondi comuni
di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui
redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e
dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5
per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito
minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai
predetti effetti per societa' di piccola o media
capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di
euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno
e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno,
i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai
prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire
dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai
soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni.
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un
periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,
puo' essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
2-bis, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o
gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i
quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime
disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e
dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del
1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui
il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo
16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi
derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo
periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato
fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al
credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e'
computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i
criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del
predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono
ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i
maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso
a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi
derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma
4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito, indicando altresi' i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344 recante "Istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento mobiliare chiusi" ", abrogato
con effetto dal 1 luglio 2011:
"Art. 11. (Disposizioni tributarie) - 1. I fondi di cui
all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a
titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal
comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del
12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973
e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5
per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al
compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e'
rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito
minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai
predetti effetti per societa' di piccola o media
capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di
euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno
e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno,
i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai
prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta
sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire
dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai
soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni.
3. Il risultato negativo della gestione di un periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo'
essere computato in diminuzione dal risultato della
gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto
o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal
risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a
partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato
il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a
favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con
uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono
stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare
l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo
in corso d'anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il
risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla societa' di gestione ai sensi del comma
3, la societa' di gestione rilascia ai partecipanti
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o
gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per
le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle
medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e
dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai
fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene
conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato
negativo e' maturato.
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo
16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi
derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo
periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato
fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell'articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al
credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e'
computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i
criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del
predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono
ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i
maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso
a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi
derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma
4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione
presenta la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa
gestito indicando, altresi', i dati necessari per la
determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La
dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con
decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi.".
-Il testo dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512 e' riportato nelle nota al comma 70
del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 recante
"Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE,
relative agli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV)", il cui primo
periodo del comma 2 e' abrogato con effetto dal 1 luglio
2011 :
"Art. 14. (Disposizioni tributarie) - 1. La SICAV non
e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta.
Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 , sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del
12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e
3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di
gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari
per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2
a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 , nonche' quelle di
cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 , concernente i fondi comuni di
investimento di natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ne'
le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis
e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
Comma 72:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 68 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi - :
"4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o
stipulati da societa' residenti in Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo
precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera
c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.".
-Il testo degli articoli 6 e 7 del citato decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e' riportato
rispettivamente nelle note al comma 64 e 65 del presente
articolo.
Comma 73:
-L'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' stato
introdotto con il comma 63 del presente articolo.
-Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 77 del
1983 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 344
del 1993 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11-bis del citato decreto-legge
n. 512 del 1983 e' riportato nelle note al comma 70 del
presente articolo.
-Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 84 del 1992 e' riportato nelle note al comma
71 del presente articolo.
Comma 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986 -
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 67. (Redditi diversi) - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
Comma 75:
- Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 77 del
1983 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 344
del 1993 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11-bis del citato decreto-legge
n. 512 del 1983 e' riportato nelle note al comma 70 del
presente articolo.
-Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 84 del 1992 e' riportato nelle note al comma
71 del presente articolo.
Comma 76:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997", abrogato con effetto
dal 1 luglio 2011 :
"Art. 9. (Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di
quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani) - 1. I soggetti non residenti che hanno
conseguito proventi erogati da organismi di investimento
collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui
all'articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il
31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni
di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma
pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano
erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad
imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi
d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva
con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il
pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite
della banca depositaria ove esistente, computandolo in
diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul
risultato della gestione degli organismi di investimento
collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle
rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento
non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della
distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche'
la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di investimento
collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data
di acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni.
4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo
mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3,
gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva
sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta
dal soggetto non residente l'emissione di certificati al
portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o
comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta'
delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un
soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del
precedente comma 3, sull'intero provento afferente le
quote, dal momento della sottoscrizione al momento del
riscatto, si applica la disciplina prevista per gli
organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto
estero situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni
siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 ,
come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta e'
applicata dalla banca depositaria dell'organismo di
investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare
all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai
proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di
riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati
identificativi dei soggetti beneficiari delle somme
comunque erogate dall'organismo di investimento.
5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.".
-Il testo dell'articolo 11-bis del citato decreto-legge
n. 512 del 1983 e' riportato nelle note al comma 9 del
presente articolo.
-L'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' stato
introdotto con il comma 63 del presente articolo.
Comma 77:
-Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 66 del presente
articolo.
Comma 78:
-Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997 come modificato dalla presente
e' riportato nelle note al comma 64 del presente articolo
Comma 79:
-Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 77 del
1983 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 344
del 1993 e' riportato nelle note al comma 71 del presente
articolo.
-Il testo dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512 e' riportato nelle note al comma 70
del presente articolo.
-Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 84 del 1992 e' riportato nelle note al comma
71 del presente articolo.
-Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 76 del presente articolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 recante "Disposizioni
integrative e correttive dei D.Lgs. 2 settembre 1997, n.
314, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 466, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, in materia
di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente" ", abrogato con effetto dal 1 luglio 2011:
"Art. 8. (Fondi comuni che investono in partecipazioni
qualificate) - 1. Sulla parte del risultato della gestione
maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni
qualificate detenute dagli organismi di investimento
collettivo disciplinati dall'articolo 8, commi da 1 a 4,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta
sostitutiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il
risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al
lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei
corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni,
il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il
costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato
di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli
interessi passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si
considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al
patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate
su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le
altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote
si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli,
che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o
al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi
2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi
delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1
assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al
risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva
nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta
nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I
proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta
nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono
determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla
societa' di gestione sono indicati separatamente, per
ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione
maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta
sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e
del 27 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano agli organismi di investimento collettivo che
abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in
cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli
investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche,
siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori
qualificati i soggetti indicati nel regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La societa'
di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie
in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun
anno la sussistenza della condizione di cui al precedente
periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo
d'imposta successivo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000."
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
-Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, il
cui comma 4-bis e' abrogato con effetto dal 1 luglio 2011:
"Art. 45. (Determinazione del reddito di capitale) - 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle
lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 44 e'
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 sono determinati
valutando le somme impiegate, apportate o affidate in
gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei
beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o
incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile
in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri
non ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo,
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva
tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli
interessi e gli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di
durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti
dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a
termine espressi in valuta estera sono valutati,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono
pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni
distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari,
nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in
sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e'
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa'
di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 44 sono costituiti dalla differenza
tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata
calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari."
-Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005 e' riportato nelle note al
comma 66 del presente articolo.
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e' riportato nelle
note al comma 65 del presente articolo.

Comma 81:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nelle note al comma 65 del
presente articolo.
Comma 82:
-Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nelle note al comma 66 del presente
articolo.
Comma 84:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari":
"Art. 5. (Fondo di rotazione) - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".



 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio »;
b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilita' di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza deglieffetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi40,58 e 61 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011):
"40.La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.
(omissis)
58.In considerazione dei tempi necessari per l'adozione
della disciplina attuativa dettata dal regolamento di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e in attesa della definizione della
disciplina di settore ivi prevista, e' autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di
sostegno all'editoria.
(omissis)
61.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e'
incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a
valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente
articolo, nonche' di 15 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2012 e 2013."
- Si riporta il testo del comma 847 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni:
"1.847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la
somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili."

- Si riporta il testo dell'art. 106 della gia' citata
legge n. 388 del 2000:
"106.Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al
finanziamento dei programmi di investimento per la nascita
e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di
attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed
assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per
favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
una pluralita' di interventi connessi, relativi ad
investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di
gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati
a facilitare la partecipazione di investitori qualificati
nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure
delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa
comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31
gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo."
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 14 del
gia' citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"14-bis.Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38."
- Si riporta il testo del comma 151 dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione."
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"2.Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 1Definanziamento delle leggi di spesa totalmente
non utilizzate negli ultimi tre anni
1.Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali
non risultano impegnati sulla base delle risultanze del
Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007,
2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30
settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del gia' citato decreto-legge n. 5 del 2009:
"Art. 7-quinquies Fondi
1.Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro."



 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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