Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Rettifica dell'articolo 2 del decreto 21 luglio 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Gutturnio» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 18 luglio 1984, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Colli Piacentini» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2010, con il quale e' stata riconosciuta, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2010/2011, l'autonoma Denominazione di Origine Controllata «Gutturnio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione a partire dalla corrispondente tipologia prevista dal disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di Origine Controllata «Colli Piacentini»;
Vista la motivata richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini D.O.C. «Colli Piacentini», intesa ad ottenere lo smaltimento delle etichette riferite alla tipologia dei vini Denominazione di Origine Controllata «Colli Piacentini Gutturnio», di cui ai citati decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 18 luglio 1984 e successive modifiche, anche per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2010/2011, relative alla citata autonoma Denominazione di Origine;
Ritenuta accoglibile le predetta istanza, tenuto conto del fatto che l'uso delle etichette in questione per le medesime tipologie di prodotto non possono generare rischi di confusione nei confronti del consumatore circa l'identita' dei prodotti;
Ritenuto, pertanto, l'accoglimento della predetta richiesta di dover apportare l'opportuna rettifica del citato decreto ministeriale 21 luglio 2010;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 2 del decreto 21 luglio 2010 richiamato in premessa, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Gutturnio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2010, e' integrato dal seguente comma 2:
«2. Per la designazione delle partite di vino di cui all'art. 1, prodotte in conformita' alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 18 luglio 1984 e successive modifiche, come richiamato in premessa, relativo alla Denominazione di Origine Controllata «Colli Piacentini».».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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