Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 12 gennaio 2011
Attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per le regioni Umbria e Marche.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge n. 1 del 3 gennaio 1978, concernente la «accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali» e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che «a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori»;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512;
Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) concernente «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: «Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»;
Vista la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica)»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 recante disposizioni per ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
Visto l'art. 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che prevede, per il completamento degli interventi nei territori delle suddette regioni interessati dagli eventi sismici del mese di settembre 1997, contributi quindicennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
Vista la nota del 31 ottobre 2008, prot. n. 0188278 con la quale i Presidenti delle Regioni Umbria e Marche hanno reso noto le percentuali di ripartizione dei suddetti contributi rispettivamente del 65% e 35%;
Vista la nota del 25 gennaio 2010, prot. n. DPC/ABI/5889 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui alla suddetta legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della richiamata legge 350/2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente,

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni Umbria e Marche sono autorizzate ad utilizzare i contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuna assegnati per effetto della legge richiamata in premessa e per le finalita' indicate nella stessa, come indicato negli allegati sub I e sub 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione degli interventi anche gli oneri di finanziamento, avverra', sulla base di quanto riportato negli allegati sub I e sub 2 sopra citati, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, ai netti ricavi attivabili a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione/contrazione di mutui, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico del bilancio dello Stato, che le regioni Umbria e Marche sono autorizzate a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati, nonche' al piano delle erogazioni dei netti ricavi stessi, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni rispetto ai predetti piani, derivanti da esigenze -adeguatamente documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
3. Gli schemi di contratti di mutuo relativi al perfezionamento delle operazioni finanziarie/mutui, prima della stipula, dovranno essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, gli Istituti finanziatori dovranno notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell'economia e delle finanze, copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.
4. Nei contratti, stipulati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, in particolare del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, nonche' di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dovranno essere inserite apposite clausole che prevedono a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare, in via telematica, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento delle operazioni finanziarie, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2276 del 24 maggio 2010.
 
Art. 2

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - provvedera', prima della stipula dei contratti, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore dei soggetti di cui agli allegati sub 1 e sub 2 che fanno parte integrante del presente decreto, con imputazione al pertinente capitolo 958 del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3

1. L'erogazione dei netti ricavi derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente gli importi dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.
 
Art. 4

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Allegato sub 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato sub 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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