Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2011 |
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensita' ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato, altresi', che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita; Considerato che la situazione emergenziale in argomento permane e comporta la necessita' di mantenere l'assetto derogatorio ed urgente al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticita'; Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza; D'intesa con la regione Campania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2011;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2011
Il Presidente: Berlusconi |
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