IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (UE) n. 95 della commissione del 3 febbraio 2011, la denominazione «Arancia di Ribera» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 95 del 3 febbraio 2011. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Arancia di Ribera», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 8 febbraio 2011
Il direttore generale, ad interim: Vaccari |