Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 27 gennaio 2011 |
Modifica al decreto 20 aprile 2009 di riconoscimento del Cermet Soc. a r.l. quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - suppl. ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2009 di riconoscimento CERMET Soc. a r.l. come organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2009; Vista l'istanza del 22 marzo 2010 con la quale il CERMET Soc. a r.l. ha chiesto l'estensione della notifica per poter espletare i compiti di valutazione della conformita' anche per i sistemi di misurazione per liquidi criogenici di cui all'allegato specifico MI-005; Vista la successiva integrazione del 12 luglio 2010 alla precitata istanza con la quale CERMET Soc. a r.l. ha chiesto anche la soppressione dell'intervallo di misura di cui all'art. 1, punto 2, nella parte «Allegato MI-006» del precitato decreto 20 aprile 2009; Vista la nota del 12 ottobre 2010, con la quale il CERMET Soc. a r.l. ha chiesto «per urgenti esigenze aziendali» di dare precedenza all'istruttoria relativa alla rimozione dell'intervallo di misura; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria circa l'accoglimento dell'istanza del precitato CERMET Soc. a r.l. nella parte relativa alla soppressione dell'intervallo di misura;
Decreta:
Art. 1
L'art. 1, punto 2, nella parte «Allegato MI-006» del decreto ministeriale 20 aprile 2009 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: le parole «intervallo di misura: "10 g < Max ≤ 50 kg"» sono soppresse. |
| Art. 2
Resta invariata ogni altra disposizione del decreto ministeriale 20 aprile 2009, citato nelle premesse. Roma, 27 gennaio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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