Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 dicembre 2010
Ulteriore riduzione, per l'anno 2008, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;
Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, gia' disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione del predetto art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e recante modalita' e criteri di concessione alle farmacie interessate dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006;
Ritenuto di continuare a ritenersi applicabili, anche per il triennio 2007-2009, le medesime modalita' ed i medesimi criteri gia' adottati in precedenza per il riconoscimento delle ulteriori riduzioni delle percentuali di sconto alle farmacie interessate in quanto gia' destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
Rilevato che il citato comma 826 pone a carico del Servizio sanitario nazionale la maggiore spesa derivante dall'applicazione della riduzione dello sconto per un importo per l'anno 2008 pari a € 2.500.000,00;
Verificato che FederFarma ed AssoFarm, con nota del 10 giugno 2009, hanno comunicato i dati relativi all'anno 2007 utilizzabili ai fini della ripartizione per l'anno 2008;
Vista la nota del che FederFarma ed AssoFarm hanno inviato per ribadire la loro opinione sulla opportunita' che il riparto delle somme avvenga sulla base del fatturato accertato nell'anno precedente in armonia con quanto gia' avvenuto per le scorse ripartizioni;
Reputata corretta l'opinione espressa da FederFarma e AssoFarm;
Accertata la necessita' di provvedere ad una nuova ripartizione delle somme in sostituzione di quella gia' presentata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e che ha ricevuto parere favorevole in data 29 ottobre 2009;
Accertato che le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono in numero pari a 2.038;
Ritenuto che, concordemente con le associazioni di categoria, per l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate, che hanno registrato un fatturato in regime di SSN al netto dell'IVA non superiore a € 258.228,45, potrebbero essere suddivise in due fasce:
la prima fascia comprende le 559 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, non supera € 150.000,00 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 1.140.785,80;
la seconda fascia comprende le 1.479 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, superiore a € 150.000,00 non raggiunge il limite fissato dalla norma in € 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 5.737.344,41;
Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a € 6.878.130,20 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo non superiore a € 2.500.000,00;
Valutata l'opportunita' di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia;
Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di € 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso alle stesse Regioni e Province autonome degli importi cosi' determinati;
Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 che istituisce il Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009 che nomina il prof. Ferruccio Fazio Ministro della salute;
Acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, manifestato nella seduta del 29 luglio 2010 (rep. 146/CSR);

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2008, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per le farmacie gia' destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue:
a) le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.140.785,80;
b) per le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 23,69%, con una relativa spesa valutata in € 1.359.214,20.
 
Art. 2

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3

Ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.
Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 260
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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