Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2011 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011
Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Deliberazione n. 30/11/CSP).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed in particolare l'art. 44, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;
Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi approvato con delibera del 22 aprile 2009, n. 60/09/CSP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117;
Rilevato che l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone, al comma 5, che «L'Autorita' stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorita', che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma»;
Considerato che la novella legislativa e' di portata tale da rendere opportuna l'integrale sostituzione del regolamento adottato con delibera n. 60/09/CSP e la conseguente predisposizione di un nuovo regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi:
Vista la delibera n. 156/10/CSP con la quale e' stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: Osservazioni generali.
Alcuni soggetti in generale ritengono sproporzionato l'intervento del regolamento, ed eccepiscono in merito alla potesta' regolamentare dell'Autorita', la quale, a loro avviso, si sarebbe dovuta limitare a dettare i criteri di riferimento senza incidere sulle dinamiche contrattuali delle parti. Un soggetto ritiene lo schema incompatibile con la normativa vigente nonche' con gli schemi negoziali in essere. Un altro soggetto ritiene che la regolamentazione comprima in modo eccessivo la liberta' delle parti. Un soggetto condivide sostanzialmente il regolamento, pur proponendo alcuni emendamenti. Osservazioni dell'Autorita'.
In via preliminare si ribadisce come la potesta' regolamentare in capo all'Autorita' sia espressamente richiamata dall'art. 44, comma 5, del testo unico, laddove prevede che in questa materia, altrimenti riservata alla libera negoziazione tra le parti, l'Autorita' debba stabilire dei criteri. Tuttavia l'intervento della stessa sarebbe del tutto inutile se si risolvesse nella sola previsione di indicazioni di massima che le parti fossero poi libere di applicare o disattendere. Ne consegue che i criteri che l'Autorita' e' chiamata a dettare non sono meri suggerimenti o vaghe indicazioni prive di conseguenze sul piano giuridico, ma regole vincolanti che limitano, legittimamente, l'ambito dell'autonomia privata sul fondamento della norma di legge che tanto espressamente consente, ed anzi, impone. In merito alla asserita incompatibilita' con gli schemi negoziali si precisa che gli aspetti non precisamente richiamati nel regolamento sono demandati alla libera contrattazione tra le parti, cosi' come i limiti temporali indicati costituiscono solo un tetto massimo.

Art. 1
Definizioni

Un soggetto propone, in via preliminare, di reinserire le definizioni afferenti alle attivita' di «produzione audiovisiva» e di «autoproduzione» e di «Personal Video Recording», nonche' di riformulare opportunamente quelle relative al «Web - Casting» e al «Near Video on Demand».
Un soggetto propone di eliminare la definizione di «format» in quanto non trova alcun riferimento normativo. Evidenzia come l'enunciato proposto appaia mutuato dal tavolo tecnico aperto presso la SIAE allo scopo di individuare una nozione di format condivisa dagli operatori, ma come in tale sede non sia stata trovata alcuna soluzione.
Con riguardo poi ad alcune particolari fattispecie descritte nel regolamento, quali la «fase di sviluppo» e la «fase di realizzazione» alcuni soggetti suggeriscono di escludere dalla prima definizione e includere nella seconda le attivita' volte alla realizzazione dei costumi e delle scenografie e l'individuazione delle location e dei teatri di posa. Due soggetti ritengono che si debba ricomprendere nella fase di sviluppo l'intero iter relativo alla procedura di attivazione del progetto (es. costo per l'acquisizione dei diritti da parte degli autori e il costo relativo alla commissione di soggetti e sceneggiature etc.) e propongono di eliminare l'espressione «la messa in onda» ed inserire la dicitura «il collaudo e la consegna materiale».
Relativamente alla definizione di diritti primari molti soggetti suggeriscono una riformulazione tesa a precisare come la stessa includa tutti i diritti relativi alla produzione audiovisiva acquisiti dal fornitore di servizi media indipendentemente dalle piattaforme/modalita' trasmissive utilizzate, da esercitarsi entro il periodo di limitazione temporale convenuto tra le parti. Sul punto, due soggetti sottolineano l'esigenza di collegare la definizione di diritto primario all'esercizio dei diritti e al loro sfruttamento economico, piuttosto che alla piattaforma di utilizzo, in modo da consentire all'emittente di poter rientrare degli investimenti fatti, evidenziando come tale aspetto sia particolarmente rilevante nel nuovo scenario tecnologico e di mercato che vede i fornitori di servizi di media audiovisivi presenti su diverse piattaforme di trasmissione. Un soggetto osserva come per diritto primario sia da considerare il diritto singolo relativo alla prima trasmissione televisiva su una qualsiasi piattaforma.
Altri soggetti suggeriscono di legare la definizione di utilizzo allo sfruttamento dell'opera in quanto coerente con la realta' di mercato. Osservazioni dell'Autorita'.
L'inserimento delle definizioni di attivita' di produzione e di autoproduzione, cosi' come quelle di «Personal Video Recording», «Web - Casting» e «Near Video on Demand» non appare rilevante ai fini del campo di applicazione del presente regolamento, che non prevede alcuna qualificazione di natura regolamentare per tali attivita'.
La proposta di eliminazione della definizione di «format» appare meritevole di accoglimento alla luce di quanto esposto dalla parte, in quanto l'inserimento della definizione derivava proprio nella proposta avanzata in sede di tavolo tecnico presso la SIAE. Pertanto in mancanza di un accordo condiviso si ritiene di demandare alle parti la definizione di volta in volta, mantenendo tuttavia il riferimento al format nel regolamento, tra le definizioni di determinate opere audiovisive anche derivanti da format, in modo che possa rientrare nel campo di applicazione.
Con riferimento alla definizione delle fasi di sviluppo e di realizzazione, si registrano opinioni differenti tra gli operatori sulle attivita' da includere o da escludere. Numerosi soggetti hanno altresi' evidenziato come non esista una definizione univoca ma come la stessa sia suscettibile di variare in ragione dei diversi generi di prodotto audiovisivo. Pertanto, in accoglimento di una istanza generale rappresentata da piu' operatori, si ravvisa l'opportunita' di indicare le sole caratteristiche principali delle due fasi, demandando, caso per caso, la definizione dei dettagli delle stesse alle singole parti. Tale avviso trova un'ulteriore conferma anche in considerazione della varieta' di generi di opere e della conseguente differenza nelle attivita' relative alle fasi di sviluppo e realizzazione, circostanza questa che comporta l'impossibilita' di adattare uno schema unico di definizione per tali attivita' valevole per tutti i generi di opera audiovisiva.
In accoglimento di quanto diffusamente rappresentato dagli operatori, appare opportuno modificare la definizione di diritti primari demandando l'identificazione delle specifiche modalita' di utilizzo alle singole parti, fermo restando che i limiti temporali di utilizzo dei diritti secondari decorrono a partire dalla prima trasmissione televisiva su qualsiasi mezzo e modalita', come indicato all'art. 4, comma 1, del regolamento. A seguito di tale modifica e con riferimento alla nozione di diritti secondari, la definizione proposta consente di definire come secondari alcuni diritti considerati primari, decorso un primo periodo di utilizzo e sfruttamento, senza esclusioni ex ante e con modalita' maggiormente attinenti alle possibilita' di sfruttamento delle opere audiovisive, tenendo in questo modo conto del quadro tecnologico e competitivo di riferimento, da cui emerge come la modalita' di sfruttamento di un'opera audiovisiva non sia piu' direttamente connessa a rigidi passaggi temporali tra piattaforme, ovvero le c.d. finestre, ma bensi' comporti un ciclo di sfruttamento economico flessibile in modalita' multi-piattaforma. In ogni caso non sono conformi alla normativa vigente gli accordi diretti a qualificare come diritti primari la totalita' dei diritti di sfruttamento dell'opera audiovisiva oggetto di contrattazione, in quanto una qualificazione degli stessi per tutte le piattaforme e per un periodo temporale indeterminato, comporterebbe un restringimento dei diritti secondari tale da depauperane il valore, in evidente contraddizione con il dettato della norma.
Alla luce della nuova formulazione fornita in materia di diritti primari, e con specifico riferimento al territorio Italiano come ambito di sfruttamento degli stessi, si ritiene congruente con l'impianto logico sotteso al presente regolamento, l'espressa inclusione tra i diritti secondari di quelli c.d. «esteri». Cio' in accordo con la natura meramente residuale, intesa nel senso di onnicomprensivita' delle fattispecie non incluse nella categoria dei diritti primari e non sostanziale, con la quale l'Autorita' ha ritenuto di dover definire i diritti c.d. «secondari». In aggiunta a cio', giova rilevare come tale formulazione sia in linea con le attuali dinamiche di mercato, per le quali la commercializzazione dei diritti sull'estero rappresenta un comparto a se' stante, all'interno del quale i produttori indipendenti possono trovare importanti opportunita' commerciali.
Con riferimento alla definizione di utilizzo, si conferma quanto gia' indicato nello schema di regolamento, in quanto l'enunciato e' propedeutico ad individuare con certezza il dies a quo di decorrenza dei limiti temporali di cui all'art. 4, ovvero a partire dalla data di prima trasmissione.

Art. 2
Campo di applicazione

Alcuni soggetti osservano come l'enunciato oltrepassi la potesta' regolamentare discendente dalla norma primaria. Un soggetto propone l'eliminazione di siffatto articolo in ragione della modifica delle definizioni relative ai diritti primari e secondari. Un altro soggetto ritiene opportuno, al fine di non creare dubbi interpretativi in sede di applicazione della disciplina di specie, emendare il testo dell'articolo specificando come oggetto dello stesso sia la definizione dei criteri per la determinazione del termine entro il quale il fornitore di servizi di media audiovisivi esercita autonomamente i c.d. diritti secondari. Un soggetto ritiene che l'Autorita' debba dettare criteri vincolanti anche per la predisposizione dei codici di autoregolamentazione. Osservazioni dell'Autorita'.
Il campo di applicazione e' identificato dall'art. 44, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, per il quale valgono le osservazioni riportate in merito alla potesta' regolamentare dell'Autorita'. Al fine di definire con precisione la portata dell'intervento regolamentare, cosi' come rappresentato da piu' parti, si ritiene pero' opportuno l'inserimento di un comma 2 con il quale si specifica che quanto non espressamente previsto si intende demandato alle singole parti. Di conseguenza si ravvisa l'opportunita' di eliminare l'art. 4, comma 4, del testo sottoposto a consultazione e relativo alla libera trattazione per le opere in pre-acquisto e in licenza, in quanto ampiamente incluso nel nuovo comma 2, dell'art. 2.

Art. 3
Produzione audiovisiva

Un soggetto propone di delimitare l'ambito di validita' e/o di applicabilita' delle definizioni contenute nell'articolo in oggetto e di commisurare le quote di partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e di realizzazione della «produzione audiovisiva prevalentemente finanziata» al costo complessivo delle stesse.
Due soggetti, relativamente alla partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera in caso di coproduzione (comma 2), propongono l'adozione di una quota unica pari al 10% del costo complessivo dell'intera produzione, in quanto, a loro avviso, tale soluzione risulta esser maggiormente in linea con gli standard internazionali, nonche' con le dinamiche economiche presenti nel mercato di riferimento evidenziando come i budget di produzione contengono una di producer's fee ed oneri generali pari almeno al 12%.
Con riguardo, invece, alla produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi, un soggetto ritiene necessaria l'adozione di un'unica quota di partecipazione finanziaria a carico del produttore indipendente, pari al 5% complessivo sia della fase di sviluppo che della realizzazione. Un soggetto ritiene troppo bassa la soglia in quanto non corrispondente alla realta' del mercato e alle quote spettanti al produttore. Due soggetti chiedono lo stralcio dal testo della previsione di detta fattispecie in quanto la relativa disciplina delineata dal regolamento, nell'imporre delimitazioni temporali all'utilizzo di tali opere, attribuirebbe al ruolo del produttore indipendente un rilievo sproporzionato in rapporto al limitato coinvolgimento finanziario ed editoriale dello stesso.
Relativamente alla produzione audiovisiva in pre-acquisto e licenza, due soggetti ritengono che vada chiarita esplicitamente l'esclusione di tali fattispecie dall'ambito di applicabilita' del regolamento in oggetto.
Relativamente alle attivita' minime un soggetto chiede di specificare che alle stesse possono partecipare anche i fornitori di servizi di media audiovisivi e che possono essere realizzate dal produttore anche a seguito della conclusione del contratto. Un soggetto chiede l'eliminazione della previsione in quanto ritenuta pleonastica essendo quelle le uniche e sole attivita' poste in essere dal produttore indipendente. Osservazioni dell'Autorita'.
Come gia' evidenziato per l'art. 1, l'eliminazione della definizione di «format» non contrasta con il riferimento allo stesso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in quanto la specificazione appare necessaria per l'inclusione di tali generi nell'ambito di applicazione del regolamento, pur demandando la nozione di «format» alla prassi contrattuale. Coerentemente con quanto stabilito per la definizione delle fasi di sviluppo e realizzazione, e in accoglimento di quanto rappresentato da piu' parti, si ritiene opportuno unificare in un'unica quota il contributo finanziario alle due fasi, ovvero quella di sviluppo e quella di realizzazione, nel caso di coproduzione e produzione prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi. Difatti il comma 5 dell'art. 44 prevede una connessione dei criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari con la partecipazione del produttore ad entrambi le fasi. Con riferimento alla coproduzione si accoglie la richiesta di una fissazione della quota al 10% del finanziamento complessivo. Con riferimento alla produzione prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi seconda una quota complessiva pari al 5%. Tali percentuali risultano maggiormente in linea con le prassi contrattuali e con le stime di costo attualmente riscontrabili nel mercato di riferimento. Da un'attenta analisi dei principali parametri che compongono la voce di cui sopra, e' emerso come la quantificazione in oggetto costituisca, ad avviso dell'Autorita', una giusta ponderazione degli stessi, la quale tiene inoltre conto, in una logica di rispetto del dettato legislativo, da un lato delle esigenze di profittabilita' economica dei broadcaster, e dall'altro di quelle di sostenibilita' economico finanziaria dei produttori indipendenti, nonche' risulta esser maggiormente attinente alle dinamiche di mercato, come peraltro emerso nel corso della consultazione pubblica.
Con riferimento alle modalita' di pre-acquisto e licenza, non si ritiene opportuna l'inclusione espressa di tale fattispecie contrattuale tra le previsioni del presente regolamento, per un duplice ordine di ragioni. La prima attiene direttamente alla natura e al meccanismo di funzionamento sotteso al suddetto rapporto negoziale, in quanto lo stesso, non prevedendo ab origine la cessione di diritti su opere audiovisive, non puo' contemplare operazioni di retrocessione afferenti agli stessi. La seconda motivazione, di carattere organizzativo gestionale, e' invece riconducibile alle dinamiche inerenti le modalita' che sovraintendono alla regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le parti, le quali, per come sono strutturate, rendono maggiormente auspicabile l'adozione di un modello liberamente determinato dai diretti interessati. Sul punto, occorre infatti rilevare come la previsione espressa della mancata applicabilita' del presente regolamento alla fattispecie di cui all'oggetto sortirebbe l'effetto di creare una situazione di incertezza nei rapporti tra emittente e produttore e risulterebbe foriera di potenziali conflitti tra gli stessi. Si ritiene comunque utile mantenere la sola definizione di tali tipologie al fine di distinguerle dalle modalita' di produzione soggette alla disciplina del regolamento.
Si ritiene opportuno mantenere il riferimento alle attivita' minime nei casi di produzione prevalentemente finanziata dal fornitore di servizi di media audiovisivi al fine di definire un complesso di attivita' integrative all'apporto finanziario per tale tipologia di produzione. Appare meritevole di accoglimento la richiesta di demandare le modalita' di realizzazione delle stesse a quanto stabiliscono le parti, anche in differenti fasi del rapporto contrattuale, in quanto costituisce un comportamento abituale delle relazioni in essere.

Art. 4

Limiti temporali

Due soggetti, in coerenza con la definizione proposta di diritti primari, chiedono di far coincidere il dies a quo per la decorrenza della limitazione temporale di cui all'oggetto dal primo utilizzo dei diritti primari, in luogo della prima «messa in onda». Due soggetti ritengono di demandare tale aspetto all'autonomia contrattuale delle parti. Un altro soggetto chiede che il limite temporale decorra dalla consegna dell'opera e non dalla sua trasmissione.
Relativamente, invece, alla coproduzione, due soggetti propongono di rivedere i periodi di esclusiva per le emittenti, in quanto giudicati dalle stesse eccessivamente ristretti. Un soggetto in particolare chiede di demandare ogni limite alla libera contrattazione delle parti.
Alcuni soggetti chiedono di eliminare il meccanismo di c.d. «decalage», in quanto: i) si innesta in uno specifico negoziale attraverso una normativa di dettaglio che avrebbe l'effetto paradossale di limitare a soli 18 mesi i diritti per le emittenti italiane; ii) vanifica totalmente quanto disposto in materia di cartoni animati, posto che nel comparto dell'animazione i coproduttori partecipano quasi sempre con quote inferiori al 50% del budget complessivo. In ogni caso, poi, osservano che, al termine del periodo di esclusiva titolarita' di cui all'oggetto, i diritti di utilizzazione in Italia debbano tornare pro quota ai coproduttori, fatta salva la facolta' di demandare la regolazione di siffatto aspetto ad una negoziazione ad hoc.
Con riferimento, invece ai diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all'estero, un soggetto ritiene che non possono esserci limitazioni temporali e che la titolarita' vada definita caso per caso.
Con riferimento, invece, alla produzione prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi audiovisivi, un soggetto auspica che venga rivista, in aumento, la durata delle finestre temporali (comma 5), al fine di differenziare maggiormente l'appalto e le produzioni quasi totalmente finanziate dall'emittente, dalla coproduzione.
Un soggetto chiede una riduzione del limite temporale a tre anni nei casi di coproduzione e a quattro anni nei casi di opera prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi per le fiction e gli spettacoli di intrattenimento.
Con riferimento alla cogestione dei diritti alcuni soggetti chiedono l'eliminazione di tale previsione o che, in subordine, le relative modalita' di gestione siano demandate alla libera contrattazione tra le parti, pur ravvisando il rischio di un incremento del contenzioso. Gli stessi soggetti propongono di eliminare ogni riferimento in materia di mancato utilizzo. Un soggetto chiede di fissare la gestione esclusiva dei diritti in capo al produttore e in caso di mancato utilizzo ritiene che al produttore debba essere attribuita la gestione esclusiva dei diritti secondari.
Alcuni soggetti, infine, con riguardo ai limiti di applicabilita' del disciplina di specie, propongono che ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, continuino ad applicarsi le disposizioni stabilite negli accordi.
Un soggetto invita a prevedere dei limiti anche per i casi di pre-acquisto e licenza. Osservazioni dell'Autorita'.
Con riferimento alla richiesta di far decorrere i limiti temporali dallo sfruttamento dei diritti si eccepisce la necessita' di fissare un termine certo, che puo' essere garantito solo dalla data di prima trasmissione dell'opera audiovisiva. A tal proposito occorre rilevare come la data di consegna dell'opera non sia un indicatore valido in quanto implicherebbe un meccanismo distorsivo della liberta' imprenditoriale dei soggetti, i quali sarebbero obbligati alla messa in onda del prodotto in periodi anche non ottimali, secondo logiche rigide e scollegate dal principale obiettivo di massimizzazione degli ascolti. Con riferimento ai periodi di esclusiva e ai relativi limiti, si rileva come quelli indicati nel regolamento siano termini massimi e come le parti possano convenire per limiti inferiori, cosi' come previsto in modo esplicito al comma 7. Non appare meritevole di accoglimento la richiesta di innalzamento dei limiti temporali per alcune tipologie di opere in quanto penalizzerebbe eccessivamente la possibilita' di esercizio dei diritti secondari.
Con riferimento al meccanismo di c.d. «decalage» di cui all'art. 4, comma 3, si condivide quanto rappresentato da piu' parti nel corso della consultazione, ovvero l'opportunita' di sostituire la disposizione di specie con un criterio di ripartizione delle quote dei diritti proporzionale all'apporto finanziario, in modo piu' lineare con il dettato normativo: cio' anche in considerazione del rischio imprenditoriale assunto dagli stessi nonche' della abituale definizione di tali aspetti all'interno dei contratti di co-produzione, come sottolineato da alcuni operatori. L'inclusione di tale indicazione appare comunque utile, da un lato, ad evitare l'istaurarsi di meccanismi di ripartizione delle quote penalizzanti per i produttori e non attinenti con la necessita' che questi ultimi dispongano della possibilita' di accesso allo sfruttamento dei diritti secondari, e dall'altro a favorire il pieno esercizio della propria indipendenza economica ed editoriale rispetto ai fornitori di servizi di media audiovisivi.
A seguito di quanto rappresentato nelle osservazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 in merito alle produzioni in licenza e pre-acquisto, si ritiene necessario eliminare la disposizione indicata al comma 4 dell'art. 4 del testo sottoposto a consultazione.
Con riferimento alla possibilita' di detrarre la quota di apporto finanziario dal compenso percepito dal produttore indipendente, al fine di ovviare a possibili contenziosi, l'attuale declinazione della disposizione appare sufficientemente chiara a prevedere che la stessa sia una facolta' delle parti e non una mera imposizione.
Nel caso di mancato utilizzo del prodotto, la previsione regolamentare si rende necessaria al fine di tutelare la diffusione delle opere audiovisive. Il termine di due anni appare congruo per non limitare l'attivita' dei fornitori di servizi di media audiovisivi. In merito alle modalita' di esercizio dei diritti appare meritevole di accoglimento la proposta di definire contrattualmente le stesse al fine di prevenire possibili contenziosi.
In merito ai contratti stipulati anteriormente si accoglie la proposta di far valere la disciplina allora vigente in quanto utile ad evitare incertezze sul quadro giuridico applicabile, sulla bease del principio tempus regit actum.

Art. 5

Procedure di autoregolamentazione

Alcuni soggetti auspicano che vengano precisate le modalita' di implementazione relative alle procedure di autoregolamentazione nonche' di stabilire, relativamente alle stesse, tempistiche certe, anche con la previsione di un termine perentorio per la loro presentazione all'Autorita'. Un soggetto chiede l'eliminazione della disposizione in quanto ritenuta rappresentativa di un eccesso di delega. Un soggetto propone l'introduzione di un termine perentorio per l'adozione dei codici nonche' il ripristino della disciplina gia' prevista dalla delibera n. 60/09/CSP per la loro approvazione. Osservazioni dell'Autorita'.
In merito all'introduzione di tempistiche certe inerenti l'approvazione delle suddette procedure, si accoglie quanto richiesto, disponendo un termine per l'adozione e l'invio delle procedure di autoregolamentazione. Le modalita' di approvazione da parte dell'Autorita' sono implicitamente demandate ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 cosi' come modificata dalla legge n. 69/2009.
Inoltre, si reputa opportuno recepire l'istanza presentata da un soggetto relativamente all'introduzione di principi generali a cui i fornitori di servizi media audiovisivi dovranno attenersi in sede di elaborazione delle procedure di autoregolamentazione volte a disciplinare i rapporti con i produttori indipendenti. In via generale, siffatti principi dovranno garantire che i rapporti di specie si svolgano secondo criteri di equita' e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi. Tale inserimento appare propedeutico all'instaurazione di una corretta prassi contrattuale tra operatori televisivi e produttori volta a promuovere la crescita del settore della produzione televisiva indipendente.

Art. 6

Vigilanza e sanzioni

Un soggetto eccepisce l'eccesiva onerosita' delle sanzioni previste al Regolamento di specie. Altri soggetti eccepiscono la potesta' sanzionatoria. Un soggetto avanza dei rilievi in merito all'applicabilita' del comma 30, art. 1, della legge n. 249/1997 e ritiene ultroneo il riferimento al comma 31 dello stesso articolo di cui sopra. Al contrario, sembra congruo il richiamo all'impianto sanzionatorio delineato dalle disposizioni di cui agli articoli 5l, comma 1, lettera g), comma 2, lettera d) e comma 9 del testo unico.
Un soggetto ritiene che il presidio sanzionatorio sia applicabile anche nel caso di violazione delle procedure di autoregolamentazione. Osservazioni dell'Autorita'.
Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30 e 31 della legge n. 249/1997 si evidenzia come questo valga solo per le norme procedurali del Regolamento, e non per quelle di merito il cui presidio e' definito dall'art. 51, comma 3, lettera b) del testo unico.
Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione;
Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.

Napoli, 3 febbraio 2011

Il presidente
Calabro'
I commissari relatori
Magri-Sortino
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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