Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 febbraio 2011 |
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, formalizzata con delibera di giunta regionale n. 3542 del 30 dicembre 2010; piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010 nelle province di Padova, Verona, Vicenza; piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010 nelle province di Verona, Vicenza; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali, nei limiti specificati nella citata delibera di giunta regionale;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate Province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82. Padova: piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Albignasego, Bovolenta, Carceri, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Este, Masera' di Padova, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Ponte San Nicolo', Saccolongo, Saletto, Selvazzano Dentro, Veggiano. Verona: piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Soave; piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Ronca', Ronco all'Adige, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Soave, Verona, Vestenanova. Vicenza: piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno, Dueville, Longare, Montebello Vicentino, Velo d'Astico, Vicenza, Villaverla; piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Altavilla Vicentina, Altissimo, Bassano del Grappa, Breganze, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sarego, Schio, Sovizzo, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Zovencedo, Zugliano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2011
Il Ministro: Galan |
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