Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 gennaio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Perrone Dario Fabian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di giornalista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Perrone Dario Fabian, nato a Gonzalez Catan (Venezuela) il 12 luglio 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo conseguito in Venezuela, al fine dell'iscrizione all'albo italiano dei «giornalisti professionisti»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Considerato che ha conseguito il titolo di «Tecnico Especializado en Deportes», presso la «Escuela Superior de Periodismo deportivo Jose' R. Lopez Pajaro» di Buenos Aires nel luglio 1982; Considerato che detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione secondo le norme locali, come certificato dalla dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010; Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata; Rilevato che sono state riscontrate differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394: Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Perrone Dario Fabian, nato a Gonzalez Catan (Venezuela) il 12 luglio 1982, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Tecnico Especializado en Deportes» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti e l'esercizio della omonima professione in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate di seguito, e si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. La prova attitudinale scritta consistera' nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione: 1) interno; 2) esteri; 3) economia-sindacato; 4) cronaca; 5) sport; 6) cultura-spettacolo. La prova attitudinale orale, vertera' sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista; 2) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale dei giornalisti domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti. Roma, 25 gennaio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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