Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 dicembre 2010
Riduzione dei premi artigiani ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a 300 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio;
Vista la nota preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009;
Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 32 del 27 luglio 2010 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane nella misura del 1,88% per l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010, sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 2009 e 2010 che rispettino le condizioni di cui all'art. 1, comma 781 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerata la nota INAIL n. 9217 del 13 ottobre 2009;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 14788 del 25 febbraio 2010;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota 75466 del 7 settembre 2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sostituire il decreto ministeriale 27 marzo 2009 alla luce dei criteri di concessione della riduzione del premio di cui alle note richiamate;

Decreta:

Art. 1

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, comma 780 e comma 781, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' stabilita in misura pari al 2% per l'anno 2008, del 1,88% per l'anno 2009 e del 2,10% per l'anno 2010.
Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2009.
 
Art. 2

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'art. 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.
L'INAIL provvede ad effettuare, anche ex post, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 301
 
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