Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 gennaio 2011 |
Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle poliche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge del 16 gennaio 2003 n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale, come modificato da ultimo dal D.Lgs n. 235 del 30 dicembre 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 3/2003; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 e successive modifiche, recante «disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»; Ritenuto opportuno favorire l'adeguamento ai nuovi sistemi di comunicazione che prevedono, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi; Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni relative l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine della semplificazione amministrativa dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi; Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile nella riunione del 10 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
1. A partire dal 15 febbraio 2011 gli importatori iscritti all'elenco di cui all'art. 11.1 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009, e successive modifiche, di seguito denominato «decreto», possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 11.2 tramite posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto dell'art. 65, lettera a., del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini dell'invio telematico delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici si usano gli allegati 6 o 6-bis e 7 o 7-bis del decreto, disponibili in formato editabile all'indirizzo www.sinab.it 3. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviate all'ufficio saq10, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», all'indirizzo di posta elettronica saq10@pec.politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «richiesta di importazione: ragione sociale dell'importatore». |
| Art. 2
1. A partire dal 15 febbraio 2011 le comunicazioni da inviare al Ministero, ai sensi dell'art. 11.2 quinto capoverso del decreto, sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore e numero dell'autorizzazione». |
| Art. 3
2. Gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza comunicano al Ministero, entro il 28 febbraio 2012, il tipo e la quantita' di prodotti biologici importati nell'anno precedente utilizzando l'allegato 2. Tale comunicazione e' trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore». |
| Art. 4
1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 11.2 del decreto e' accompagnata dai documenti giustificativi, in corso di validita'. Qualora la validita' del documento giustificativo sia inferiore al periodo di validita' dell'autorizzazione l'importatore invia al Ministero copia del nuovo documento giustificativo dell'esportatore entro i 40 giorni successivi alla data in cui termina la validita' del documento giustificativo. 2. Il mancato invio del documento giustificativo comporta la revoca dell'autorizzazione. |
| Art. 5
l. Il Ministero procede al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 11.2 del decreto, secondo le modalita' riportate in allegato 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 20 gennaio 2011
Il capo dipartimento: Rasi Caldogno |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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