IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico del 14 dicembre 2010 che modifica l'art. 79, comma 2 dello statuto d'Ateneo; Vista la nota del M.I.U.R., acquisita al protocollo in data 25 gennaio 2011, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;
Decreta:
L'art. 79, comma 2 dello statuto e' cosi' modificato: «Art. 79 (Organi collegiali). - 1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Il computo del quorum si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di uno o piu' rappresentanti non pregiudica la validita' della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso. 2. Per la validita' delle sedute e' inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualita' per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal presidente dell'organo almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del giorno). La convocazione puo' aver luogo anche in via telematica. 3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del collegio, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni. 4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto. 5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto. 6. Salvo che non siano prescritte maggioranze speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice: con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla. 7. Ciascun componente di un collegio ha il diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria. 8. Il segretario del collegio procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva.». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° febbraio 2011
Il rettore: Lauro |