Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Jovetic Stanko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; Vista la domanda del Sig. JOVETIC Stanko, cittadino bosniaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola Superiore con qualifica auto meccanico, conseguito nel 1997 presso la Scuola Superiore Mista "Nikola Tesla" con sede a Teslic (Bosnia Erzegovina) e dei Corsi di Formazione Professionale con la qualifica di idraulico e di montatore di impianti di riscaldamento, entrambi conseguito nel 2009 presso l'Istituto Scientifico della Repubblica Srpka con sede a Banja Luka (Bosnia Erzegovina), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attivita' di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), g) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato (l'Amministrazione ha considerato soltanto i corsi professionali e non il Diploma di Scuola Superiore perche' non attinente con il riconoscimento richiesto), unitamente all'esperienza professionale documentata in Italia presso Ditta abilitata con la specifica mansione di idraulico, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attivita' di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 37/2008, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione e manutenzione di impianti termici, distribuzione e utilizzazione di gas e antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e), g) del decreto ministeriale 37/2008, per assenza di esperienza professionale specifica documentata nei restanti settori richiesti; Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 174493 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda; Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 20 dicembre 2010 prot. n 194109;
Decreta:
Art. 1
1. Al Sig. JOVETIC Stanko, cittadino bosniaco, nato a Doboj (Bosnia-Erzegovina) il 31 ottobre 1979 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attivita' di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti termici, distribuzione e utilizzazione di gas ed antincendio, di cui alle lettere c), e), g) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 37/2008, per assenza di esperienza professionale specifica documentata nei restanti settori richiesti. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 29 dicembre 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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