Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011, n. 3
Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;
Visto l'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni applicabili

1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri.
4. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n.400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 ottobre 2009, n. L 266.
- Il testo dell'art.3 della legge 4 giugno 2010 n.96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
Note all'art. 1:
Per i riferimenti del regolamento n. 924/2009, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 146 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, cosi'
recita:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca
d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con
le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati,
notizie, atti e documenti concernenti l'attivita'
esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi
a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare
il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza
del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento
ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento
nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di
rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le
modalita' di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo
relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di
documenti e prenderne copia al fine di verificare il
rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione
dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e
provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b),
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne
le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la
sospensione dell'attivita'.».



 
Art. 2

Autorita' competente

1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 145 del citato decreto
legislativo del 1° settembre 1993 n. 385, cosi' recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli
addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 144, commi 3, 3-bis e 4, e' pubblicato,
per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione, a cura e spese della banca, della
societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di
applicazione delle altre sanzioni previste dal presente
titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto
dall'art. 8.
4. - 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle
spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
e sono tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».



 
Art. 3

Esposti

1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 39 del decreto legislativo del 27
gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n.
36, S.O., cosi' recita:
«Art. 39 (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte
di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni
di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della
relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di
servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano
e le altre parti interessate possono presentare esposti
alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non
pregiudica il diritto di adire la competente autorita'
giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente
l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».



 
Art. 4

Ricorso stragiudiziale

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo
del 27 gennaio 2010 n. 11, cosi' recita:
«Art. 40 (Ricorso stragiudiziale) - 1. Per le
controversie concernenti i servizi di pagamento gli
utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi,
organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta
in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire
la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di
pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure
costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di
autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti
di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
per le controversie individuate dalle disposizioni
attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli
istituiti negli altri Stati Membri.».



 
Art. 5

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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