Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2011
Dichiarazione e versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi;
Visto l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione di alcuni enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, tra cui la Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri, in persone giuridiche private;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attivita' previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della iscrizione e della contribuzione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtu' del quale l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;
Vista la delibera del 6 ottobre 2010, n. 152, con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ha deliberato che le contribuzioni dovute alla Cassa stessa sono determinate nella dichiarazione dei redditi e versate attraverso il sistema dei versamenti unitari, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreta:

1. I soggetti iscritti alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri determinano l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi.
2. I versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alla Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.
3. Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi concernenti i dati relativi alla contribuzione dovuta e alle operazioni di riscossione, nonche' il relativo rimborso delle spese, ivi compreso quello per le operazioni di riscossione previste al comma 2, sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Cassa italiana previdenza e assistenza geometri.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
 
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