Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 gennaio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti» nel giugno 1990; Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario; Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della Salute Pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici e i Chimici, al quale sia iscritto; Preso atto che la sig.ra Ionescu non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non puo' esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario; Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto; Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Ionescu di esercitare in Romania nel campo non sanitario; Vista la attestazione della Autorita' competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1 lettera e) della direttiva comunitaria sopra citata; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2010; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative;
Decreta:
Alla Sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B. La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici e' rigettata. Roma, 17 gennaio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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