Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in favore di varie Amministrazioni.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di "Reclutamento del personale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Visto il predetto art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilita' del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;
Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio";
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazione ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinquies del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica ed in particolare l'art. 9, commi 25, 26 e 27;
Vista la nota circolare n. 46078 del 18 ottobre 2010 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012;
Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2010, 2011 e 2012 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse dalle amministrazioni interessate;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l'art. 34-bis il quale al comma 6 prevede che, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, nel triennio 2009/2011, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo gia' in servizio presso la stessa Agenzia in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 306;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate. E' fatto salvo, per l'Agenzia Italiana per il Farmaco, quanto previsto dall'art. 34-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso e soltanto previa riduzione degli assetti organizzativi ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unita' di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione: Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 38
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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