IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 146, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 73/2009, con il quale si dispone che i riferimenti al regolamento (CE) n. 1782/2003 sono da ritenersi fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, come da tavola di concordanza, allegato XVIII; Considerato che, secondo le citate tavole di concordanza, il Titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' da intendersi sostituito dal Titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico, di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 ottobre 2007, n. 1535, recante disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2007; Considerato che le patate da consumo, i vivai e le produzioni ortofrutticole, ad eccezione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/1996 e del regolamento (CE) n. 2202/1996, non sono stati oggetto di aiuti diretti; Considerato che gli importi di riferimento per il settore ortofrutticolo sono stati calcolati per i prodotti per i quali sussisteva un regime di sostegno ai sensi dei citati regolamenti (CE) n. 2201/1996 e n. 2202/1996; Considerato che con decreto del 22 ottobre 2007 e' stata rinviata al 31 dicembre 2010 ogni decisione in merito all'assegnazione di titoli all'aiuto per le patate da consumo, vivai e prodotti ortofrutticoli, ad eccezione di pere, pesche, prugne e pomodori destinati alla trasformazione nonche' degli agrumi; Considerato che, per i prodotti per i quali e' stato previsto il rinvio della decisione di assegnazione di titoli all'aiuto, non si e' registrata un'evoluzione negativa del mercato nel periodo successivo alla determinazione; Ritenuto opportuno non attribuire a tali prodotti titoli all'aiuto ai sensi dell'allegato IX, lettera A, del regolamento (CE) n. 73/2009, atteso, tra l'altro, che la componente relativa al settore ortofrutticolo dei pagamenti diretti e' stata interamente utilizzata per attribuire i titoli all'aiuto alle pere, pesche, prugne e pomodori destinati alla trasformazione nonche' agli agrumi; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1 Pagamento unico
1. Per le motivazioni di cui alle premesse, a decorrere dal 2011, permane l'esclusione dei prodotti elencati all'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1535, dall'attribuzione degli importi di riferimento di cui al Titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, calcolati ai sensi dell'allegato IX, lettera A. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 18 |