Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 8 novembre 2010, n. 260 |
Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'Allegato V; Visti l'articolo 13 ed il relativo allegato VII della direttiva quadro che prevedono che il piano di gestione del bacino idrografico comprenda anche le informazioni relative allo stato ecologico e chimico delle acque superficiali; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006; Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il punto 2, lettera A.4, rubricato "Classificazione e presentazione dello stato ecologico" dell'allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari, attraverso l'inserimento dei criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali; Tenuto conto delle linee guida del 27 novembre 2003, emanate dalla Commissione Europea, che forniscono criteri tecnici sull'approccio alla classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali; Tenuto conto della decisione della Commissione del 30 ottobre 2008 che istituisce a norma della direttiva 2000/60/CE, i valori della classificazione dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; Considerata l'esigenza di validare i metodi di classificazione riportati nell'allegato 1 al presente decreto attraverso un'attivita' di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, il CNR-IRSA, il CNR-ISE, l'ISS, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) prot. n. 041556 del 2 ottobre 2009 e prot. n. 044779 del 2 novembre 2009, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA) prot. n. 0005371 del 17 novembre 2009, dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISE) prot. n. 0002015 del 28 ottobre 2009, dell'Istituto superiore di sanita' prot. n. 0052398 del 27 ottobre 2009, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) prot. ENEA/2009/66271/BIOTECAMB del 14 dicembre 2009, dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato (CFS) prot. n. 7475 del 1° ottobre 2009; dell'ARPA Lombardia prot. n. 170471 del 17 dicembre 2009; Acquisita l'intesa rep. n. 37/CSR del 29 aprile 2010, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010 n. 3145/2010; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6616/DAGL 6.3.4/2008/15 del 16 settembre 2010 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n152, e successive modificazioni, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto, che modifica, in particolare, il punto 2, lettera A.4 dello stesso allegato. 2. Restano ferme le disposizioni sull'attivita' di monitoraggio da eseguire secondo le indicazioni di cui al punto A.3 dell'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per gli elementi di qualita' per i quali non sono stati individuati i metodi di classificazione. 3. Fatto salvo quanto stabilito nell'allegato di cui al comma 1, l'ISPRA predispone un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualita' biologica previsti nell' allegato 1 del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000. - Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 75, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo del punto 2, lettera A.4, dell'allegato 1, della parte terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «A.4. Classificazione e presentazione dello stato ecologico A.4.1. Comparabilita' dei risultati del monitoraggio biologico i) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e degli Istituti di ricerca sulle acque, conformemente alle disposizioni della Direttiva 2000/60/CE, istituisce dei programmi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualita' biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo complesso. A.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato e del potenziale ecologici i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo stato ecologico del corpo idrico in questione e' classificato in base al piu' basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisicochimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per il territorio di competenza, le regioni forniscono una mappa che riporta la classificazione dello stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della medesima tabella per rispecchiare la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico. Tali dati sono parte integrante delle informazioni fornite ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere trasmesse con frequenza annuale secondo le modalita' individuate nel medesimo decreto.
Classificazione dello stato ecologico Schema cromatico elevato blu buono verde sufficiente giallo scarso arancione cattivo rosso ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in questione e' classificato in base al piu' basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi classificati secondo la prima colonna della tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico le regioni forniscono una mappa che riporta la classificazione del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali, nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli fortemente modificati, nella terza. Tali dati sono parte integrante delle informazioni fornite ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere trasmesse con frequenza annuale secondo le modalita' individuate nel medesimo decreto.
Classificazione del potenziale Schema cromatico
ecologico Corpi idrici artificiali Corpi idrici fortemente modificati
buono e oltre Rigatura uniforme verde erigatura uniforme verde grigio chiaro e grigio scuro
sufficiente Rigatura uniforme giallo erigatura uniforme grigio chiaro giallo e grigio scuro
scarso Rigatura uniforme erigatura uniforme arancione grigio chiaro arancione e grigio scuro
cattivo Rigatura uniforme rosso erigatura uniforme rosso grigio chiaro e grigio scuro iii) Le regioni indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon potenziale ecologico non e' stato raggiunto a causa del mancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di qualita' ambientale fissati per il corpo idrico in questione relativamente a determinati inquinanti sintetici e non sintetici. A.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e classificazione dello stato chimico i) Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualita' ambientale fissati nel presente allegato e' classificato «in buono stato chimico». In caso negativo, il corpo e' classificato come corpo cui non e' riconosciuto il buono stato chimico. Per l'area territoriale di competenza, le regioni forniscono una mappa che indica lo stato chimico di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del corpo idrico.
Classificazione dello stato chimico Schema cromatico
Buono blu
Mancato conseguimento dello stato buono rosso ii) Tali dati sono parte integrante delle informazioni fornite ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere trasmesse dalle regioni con frequenza annuale secondo le modalita' individuate nel medesimo decreto. iii) Sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora, su scala di distretto idrografico, i dati trasmessi dalle regioni." - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2009, n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304. Note all'art. 1: - Il punto 2, lettera A.4, dell'allegato 1, della parte terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del punto A.3, dell'allegato 1, della parte terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: «A.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali A.3.1. Parte generale A.3.1.1. Tipi di monitoraggio Il monitoraggio si articola in 1. sorveglianza 2. operativo 3. indagine Le Regioni sentite le Autorita' di bacino nell'ambito del proprio territorio definiscono un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al fine di contribuire alla predisposizione dei piani di gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo periodo sessennale e' 2010-2015. Il programma di monitoraggio operativo puo' essere comunque modificato sulla base delle informazioni ottenute dalla caratterizzazione di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo. Resta fermo che il primo monitoraggio di sorveglianza e quello operativo sono effettuati nel periodo 2008-2009. I risultati dei monitoraggi sono utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da predisporre conformemente alle specifiche disposizioni della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei Piani di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. In taluni casi puo' essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d'indagine. I programmi di monitoraggio per le aree protette di cui all'art. 117 e all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto legislativo, definiti ai sensi del presente Allegato, si integrano con quelli gia' in essere in attuazione delle relative direttive. Le Regioni forniscono una o piu' mappe indicanti la rete di monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe con le reti di monitoraggio sono parte integrante del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. La scelta del programma di monitoraggio, che comprende anche l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione del rischio di cui all'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente decreto legislativo; e' soggetta a modifiche e aggiornamenti, al fine di tenere conto delle variazioni dello stato dei corpi idrici. Rimangono, invece, fissi i siti della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 del presente Allegato che sono sottoposti a un monitoraggio di sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto A.3.2.4. A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio L'obiettivo del monitoraggio e' quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico ivi comprese le acque marino-costiere assegnate al distretto idrografico in cui ricade il medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici superficiali, «individuati» ai sensi dell'Allegato 3, punto 1.1, sezione B del presente decreto legislativo, in cinque classi. Le autorita' competenti nel definire i programmi di monitoraggio assicurano all'interno di ciascun bacino idrografico: - la scelta dei corpi idrici da sottoporre al monitoraggio di sorveglianza e/o operativo in relazione alle diverse finalita' dei due tipi di controllo; - l'individuazione di siti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata per la valutazione dello stato ecologico e chimico, tenendo conto ai fini dello stato ecologico delle indicazioni minime riportate nei protocolli di campionamento. In particolari corpi idrici per alcuni elementi di qualita' con grande variabilita' naturale o a causa di pressioni antropiche, puo' essere necessario un monitoraggio piu' intensivo (per numero di siti e frequenze di campionamento) al fine di ottenere livelli alti o comunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella valutazione dello stato di un corpo idrico. Per la categoria «Acque di Transizione», per il primo anno dall'avvio del monitoraggio, e' consentito di procedere in deroga rispetto a quanto previsto nel protocollo ICRAM, relativamente all'individuazione degli habitat da monitorare ed al conseguente posizionamento dei siti di misura. In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e' comunque condotto in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo e volto a raccogliere gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione degli habitat per l'adeguamento dei piani di monitoraggio negli anni successivi. A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione del rischio Sulla base di quanto disposto nell'Allegato 3 al presente decreto legislativo nella sezione relativa alle pressioni e agli impatti (punto 1.1 sezione C), i corpi idrici sono assegnati ad una delle categorie di rischio ivi elencate. Tab. 3.1. Categorie del rischio
Categoria del rischio Definizione
a Corpi idrici a rischio
b Corpi idrici probabilmente a rischio (in base ai dati disponibili non è possibile assegnare la categoria di rischio sono pertanto necessarie ulteriori informazioni)
c Corpi idrici non a rischio Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato nei corpi idrici rappresentativi per ciascun bacino idrografico, e fondamentalmente appartenenti alle categorie «b» e «c» salvo le eccezioni di siti in corpi idrici a rischio importanti per la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica o particolarmente significativi su scala di bacino o laddove le Regioni ritengano opportuno effettuarlo, sulla base delle peculiarita' del proprio territorio. La priorita' dell'attuazione del monitoraggio di sorveglianza e' rivolta a quelli di categoria «b» al fine di stabilire l'effettiva condizione di rischio. Il monitoraggio operativo e', invece, programmato per tutti i corpi idrici a rischio rientranti nella categoria «a». Come riportato nella sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo, tra i corpi idrici a rischio possono essere inclusi anche corpi idrici che, a causa dell'importanza delle pressioni in essi incidenti, sono a rischio per il mantenimento dell'obiettivo buono. A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza A.3.2.1. Obiettivi Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per: - integrare e convalidare i risultati dell'analisi dell'impatto di cui alla sezione C del punto 1.1 dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo; - la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio; - la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo); - la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica (rete nucleo); - tenere sotto osservazione l'evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento; - classificare i corpi idrici. I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e utilizzati, insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo, per stabilire i programmi di monitoraggio successivi. Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per almeno un anno ogni sei anni (arco temporale di validita' di un piano di gestione). A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di monitoraggio Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato su un numero sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi idrici al fine di fornire una valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun bacino e sotto-bacino idrografico compreso nel distretto idrografico. Nel selezionare i corpi idrici rappresentativi, le Autorita' competenti, assicurano che il monitoraggio sia effettuato in modo da rispettare gli obiettivi specificati al punto A.3.2.1 del presente Allegato comprendendo anche i seguenti siti: - nei quali la proporzione del flusso idrico e' significativa nell'ambito dell'intero bacino idrografico; - a chiusura di bacino e dei principali sottobacini; - nei quali il volume d'acqua presente e' significativo nell'ambito del bacino idrografico, compresi i grandi laghi e laghi artificiali; - in corpi idrici significativi che attraversano la frontiera italiana con altri Stati membri; - identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE sullo scambio di informazioni; - necessari per valutare la quantita' d'inquinanti trasferiti attraverso le frontiere italiane con altri Stati membri e nell'ambiente marino; - identificati per la definizione delle condizioni di riferimento; - di interesse locale. A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di rischio Qualora la valutazione del rischio, effettuata sulla base dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa attendibilita' (es. per insufficienza dei dati di monitoraggio pregressi, mancanza di dati esaustivi sulle pressioni esistenti e dei relativi impatti), il primo monitoraggio di sorveglianza puo' essere esteso ad un maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto a quelli necessari nei successivi programmi di sorveglianza. Contestualmente, al fine di completare il processo dell'analisi puntuale delle pressioni e degli impatti, viene effettuata, secondo le modalita' riportate nell'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente decreto legislativo, un'indagine integrativa dettagliata delle attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed un'analisi della loro incidenza sulla qualita' dello stesso per ottenere le informazioni necessarie per l'assegnazione definitiva della classe di rischio. I corpi idrici che a seguito della suddetta attivita' vengono identificati come a rischio sono inseriti nell'elenco dei corpi idrici gia' identificati come a rischio e come tali assoggettati al programma di monitoraggio operativo. A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine in condizioni naturali o risultanti da una diffusa attivita' antropica: definizione della rete nucleo Il monitoraggio di sorveglianza e' finalizzato altresi' a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa attivita' antropica. Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1 del presente Allegato, di valutare le variazioni sia naturali sia antropogeniche a lungo termine, e' selezionato un sottoinsieme di punti fissi denominato rete nucleo. Per le variazioni a lungo termine di origine naturale sono considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1 dell'Allegato 3 al presente decreto legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo termine per ciascun bacino idrografico, tenendo conto dei diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati tipi ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine, si considerano in sostituzione siti in stato buono. La valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale attivita' per la determinazione o la conferma dell'impatto. Il monitoraggio di sorveglianza nei siti della rete nucleo ha un ciclo piu' breve e piu' precisamente triennale con frequenze di campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato. I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza effettuato nella rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per la verifica delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale livello di riferimento sono valutati la graduale riduzione dell'inquinamento da parte di sostanze dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6) e delle altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo, nonche' i risultati dell'arresto e della graduale eliminazione delle emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie. A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita' Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico si considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema. La selezione delle sostanze chimiche da controllare nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da informazioni sullo stato ecologico laddove risultino effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici. Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine. Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un supporto per la selezione delle sostanze chimiche da monitorare. Per quanto riguarda invece la valutazione e classificazione dello stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel bacino idrografico o sottobacino. Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco di priorita', e' necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e' supportata da documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni e degli impatti, che costituisce parte integrante del programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza nel bacino o sottobacino. A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato Nel monitoraggio di sorveglianza non sono da monitorare necessariamente nello stesso anno tutti i corpi idrici selezionati. Il programma di sorveglianza puo', pertanto, prevedere che i corpi idrici siano monitorati anche in anni diversi, con un intervallo temporale preferibilmente non superiore a 3 anni, nell'arco del periodo di validita' del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. In tal caso, nei diversi anni e' consentito un monitoraggio stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi di corpi idrici, identificati sulla base di criteri geografici (ad esempio corpi idrici di un intero bacino o sottobacino). Comunque, tutti i corpi idrici inclusi nel programma di sorveglianza sono da monitorare in tempo utile, per consentire la verifica dell'obiettivo ambientale e la predisposizione del nuovo Piano di gestione. Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato a decorrere dal 2010. A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali A.3.3.1. Obiettivi Il monitoraggio operativo e' realizzato per: - stabilire lo stato dei corpi idrici identificati «a rischio» di non soddisfare gli obiettivi ambientali dell'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo; - valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure; - classificare i corpi idrici A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i corpi idrici: - che sono stati classificati a rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti e/o dei risultati del monitoraggio di sorveglianza e/o da precedenti campagne di monitoraggio; - nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate e/o presenti le sostanze riportate nell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato. Ove tecnicamente possibile e' consentito raggruppare corpi idrici secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5 del presente Allegato e limitare il monitoraggio solo a quelli rappresentativi. A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio I siti di monitoraggio sono selezionati come segue: - per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte d'inquinamento puntuale, i punti di monitoraggio sono stabiliti in numero sufficiente per poter valutare l'ampiezza e l'impatto delle pressioni della fonte d'inquinamento. Se il corpo e' esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i punti di monitoraggio possono essere identificati con la finalita' di valutare l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle pressioni; - per i corpi soggetti a un rischio di pressioni significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di una selezione di corpi idrici, si situano punti di monitoraggio in numero sufficiente e posizione adeguata a valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte diffusa. La selezione dei corpi idrici deve essere effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei rischi relativi alle pressioni della fonte diffusa e dei relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle acque superficiali; - per i corpi idrici esposti a un rischio di pressione idromorfologica significativa vengono individuati, nell'ambito di una selezione di corpi, punti di monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione adeguata, per valutare ampiezza e impatto delle pressioni idromorfologiche. I corpi idrici selezionati devono essere rappresentativi dell'impatto globale della pressione idromorfologica a cui sono esposti tutti i corpi idrici. Nel caso in cui il corpo idrico sia soggetto a diverse pressioni significative e' necessario distinguerle al fine di individuare le misure idonee per ciascuna di esse. Conseguentemente si considerano differenti siti di monitoraggio e diversi elementi di qualita'. Qualora non sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione viene considerato l'impatto complessivo. A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita' Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere selezionati i parametri indicativi degli elementi di qualita' biologica, idromorfologica e chimico-fisica piu' sensibili alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti. Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 vengono riportati, a titolo indicativo, gli elementi di qualita' piu' idonei per specifiche pressioni per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marinocostiere. Quando piu' di un elemento e' sensibile a una pressione, si scelgono, sulla base del giudizio esperto dell'autorita' competente, gli elementi piu' sensibili per la categoria di acque interessata o quelli per i quali si disponga dei sistemi di classificazione piu' affidabili. Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare sono da individuare, come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti. Le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato sono monitorate qualora vengano scaricate, immesse o vi siano perdite nel corpo idrico indagato. Le altre sostanze riportate all'Allegato 8 del presente decreto legislativo sono monitorate qualora tali scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico siano in quantita' significativa da poter essere un rischio per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di cui all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo.
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A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque ottenute dallo stesso, e' consentito il raggruppamento dei corpi idrici e tra questi sottoporre a monitoraggio operativo solo quelli rappresentativi, nel rispetto di quanto riportato al presente paragrafo. Il raggruppamento puo' essere applicato qualora l'Autorita' competente al monitoraggio sia in possesso delle informazioni necessarie per effettuare le decisioni di gestione su tutti i corpi idrici del gruppo. In ogni caso, e' necessario che il raggruppamento risulti tecnicamente e scientificamente giustificabile e le motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque assieme al protocollo di monitoraggio ed e' comunque escluso nel caso di pressioni puntuali significative. Il raggruppamento dei corpi idrici individuati e' altresi' applicabile solo nel caso in cui per gli stessi esistano tutte le seguenti condizioni: a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso tipo; b) sono soggetti a pressioni analoghe per tipo, estensione e incidenza; c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette pressioni; d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da raggiungere; e) appartengono alla stessa categoria di rischio. Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e' possibile monitorare, di volta in volta, i diversi corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo allo scopo di avere una migliore rappresentativita' dell'intero raggruppamento. La classe di qualita' risultante dai dati di monitoraggio effettuato sul/i corpo/i idrico/i rappresentativi del raggruppamento, si applica a tutti gli altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. Per le caratteristiche fisiografiche delle acque lacustri italiane si ritiene non appropriata l'applicazione del raggruppamento per il monitoraggio di questa categoria di corpi idrici. A.3.4. Ulteriori indicazioni per la selezione dei siti di monitoraggio All'interno di un corpo idrico selezionato per il monitoraggio, sono individuati uno o piu' siti di monitoraggio. Per sito si intende una stazione di monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche, rappresentativa di un'area del corpo idrico. Qualora non sia possibile monitorare nel sito individuato tutti gli elementi di qualita', si individuano sotto-siti, all'interno della stessa area, i cui dati di monitoraggio si integrano con quelli rilevati nel sito principale. In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da controllare la medesima ampiezza e il medesimo insieme di pressioni. Nella rappresentazione cartografica va riportato unicamente il sito principale. In merito al monitoraggio biologico e' opportuno individuare e selezionare l'habitat dominante che sostiene l'elemento di qualita' piu' sensibile alla pressione. Nel determinare gli habitat da monitorare si tiene conto anche di quanto riportato, sull'argomento, nei singoli protocolli di campionamento. I siti sono localizzati ad una distanza dagli scarichi tale da risultare esterne all'area di rimescolamento delle acque (di scarico e del corpo recettore) in modo da valutare la qualita' del corpo idrico recettore e non quella degli apporti. A tal fine puo' essere necessario effettuare misure di variabili chimico-fisiche (quali temperatura e conducibilita') onde dimostrare l'avvenuto rimescolamento. In base alla scala ed alla grandezza della pressione, la Regione identifica l'ubicazione e la distribuzione dei siti di campionamento. Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una o piu' pressioni che causano il rischio del non raggiungimento degli obiettivi, i siti sono ubicati all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista, per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le misure di contenimento stabilite siano adatte alle pressioni esistenti. A.3.5 Frequenze Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per almeno 1 anno ogni sei anni (periodo di validita' di un piano di gestione del bacino idrografico), salvo l'eccezione della rete nucleo che e' controllata ogni tre anni. Il ciclo del monitoraggio operativo varia invece in funzione degli elementi di qualita' presi in considerazione cosi' come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e 3.7. Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze di campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e marino-costiere. Nell'ambito del monitoraggio operativo e' possibile ridurre le frequenze di campionamento solo se giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini di esperti. Queste ultime, riportate in apposite relazioni tecniche, sono inserite nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque. Nella progettazione dei programmi di monitoraggio si tiene conto della variabilita' temporale e spaziale degli elementi di qualita' biologici e dei relativi parametri indicativi. Quelli molto variabili possono richiedere una frequenza di campionamento maggiore rispetto a quella riportata nelle tabelle 3.6 e 3.7. Puo' essere inoltre previsto anche un programma di campionamento mirato per raccogliere dati in un limitato ma ben definito periodo durante il quale si ha una maggiore variabilita'. Nel caso di sostanze che possono avere un andamento stagionale come ad esempio i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti, le frequenze di campionamento possono essere intensificate in corrispondenza dei periodi di massimo utilizzo. L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni locali specifiche, puo' prevedere per ciascuno degli elementi di qualita' da monitorare frequenze piu' ravvicinate al fine di ottenere una precisione sufficiente nella validazione delle valutazioni dell'analisi degli impatti. Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di priorita' e per tutte le altre sostanze chimiche per le quali nel primo monitoraggio di sorveglianza vengono riscontrate concentrazioni che garantiscono il rispetto dello standard di qualita', le frequenze di campionamento nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere ridotte. In tal caso le modalita' e le motivazioni delle riduzioni sono riportate nel piano di gestione e nel piano di tutela delle acque.
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A.3.6 . Monitoraggio d'indagine Il monitoraggio d'indagine e' richiesto in casi specifici e piu' precisamente: - quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza delle cause del mancato raggiungimento del buono stato ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato delle acque); - quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi, di cui all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non e' ancora stato definito, al fine di avere un quadro conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il raggiungimento degli obiettivi; - per valutare l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale. I risultati del monitoraggio costituiscono la base per l'elaborazione di un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di interventi specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento accidentale. Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo sia in termini di frequenze di campionamento che di numero di corpi idrici o parti di essi. Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo preventivo per la valutazione del rischio sanitario e l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine per la redazione di autorizzazioni preventive (es. prelievi di acqua o scarichi). Questo tipo di monitoraggio puo' essere considerato come parte dei programmi di misure richiesti dall'art. 116 del presente decreto legislativo e puo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici anche se non previsti dal regolamento per quella categoria di corpo idrico. L'Autorita' competente al monitoraggio definisce gli elementi (es. ulteriori indagini su sedimenti e biota, raccolta ed elaborazione di dati sul regime di flusso, morfologia ed uso del suolo, selezione di sostanze inquinanti non rilevate precedentemente ecc.) e i metodi (ad es. misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di remote sensing) piu' appropriati per lo studio da realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche dell'area interessata. Il monitoraggio d'indagine non e' usato per classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la rete operativa di monitoraggio. Pur tuttavia i dati che derivano da tale tipo di monitoraggio possono essere utilizzati per la classificazione qualora forniscano informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo piu' di dettaglio. A.3.7. Aree protette Per le aree protette, i programmi di monitoraggio tengono conto di quanto gia' riportato al punto A.3.1.1 del presente Allegato. I programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi di cui all'art. 79 del presente decreto legislativo costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato. A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'art. 82 del presente decreto legislativo che forniscono in media piu' di 100 m3 al giorno sono designati come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita' riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal decreto legislativo del 02/02/2001 n. 31. Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate in quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato del corpo idrico. Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu' restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da effettuarsi con cadenza biennale.
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento
Comunità servita Frequenza
[lt ] 10.000 4 volte l'anno Da 10.000 a 30.000 8 volte l'anno > 30.000 12 volte l'anno Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato delle acque superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato ai fini della tutela della qualita' dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile; 2) la frequenza del campionamento dello stato delle acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nella tabella 3.8; 3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabile non e' connesso: - a un parametro non pertinente alla valutazione dello stato delle acque superficiali (es. parametri microbiologici); - a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli obiettivi di protezione delle acque potabili. A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione dell'habitat e delle specie sono compresi nel programma di monitoraggio operativo qualora, in base alla valutazione dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa che essi rischino di non conseguire i propri obiettivi ambientali. Il monitoraggio viene effettuato per valutare la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni significative esercitate su tali corpi idrici e, se necessario, per rilevare le variazioni del loro stato conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio prosegue finche' le aree non soddisfano i requisiti in materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli obiettivi di cui all'art. 77 del presente decreto legislativo. Qualora un corpo idrico sia interessato da piu' di uno degli obiettivi si applica quello piu' rigoroso. Come gia' riportato nella parte generale del presente Allegato, ai fini di evitare sovrapposizioni, la valutazione dello stato avviene per quanto possibile attraverso un unico monitoraggio articolato in modo da soddisfare le specifiche esigenze derivanti dagli obblighi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del monitoraggio La precisione ed il livello di confidenza associato al piano di monitoraggio dipendono dalla variabilita' spaziale e temporale associata ai processi naturali ed alla frequenza di campionamento ed analisi previste dal piano di monitoraggio stesso. Il monitoraggio e' programmato ed effettuato al fine di fornire risultati con un adeguato livello di precisione e di attendibilita'. Una stima di tale livello e' indicata nel piano di monitoraggio stesso. Al fine del raggiungimento di un adeguato livello di precisione ed attendibilita', e' necessario porre attenzione a: - il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di monitoraggio; - il numero di siti necessario per valutare lo stato di ogni corpo idrico; - la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri indicativi degli elementi di qualita'. Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica che biologica, l'affidabilita' e la precisione dei risultati devono essere assicurati dalle procedure di qualita' interne ai laboratori che effettuano le attivita' di campionamento ed analisi. Per assicurare che i dati prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attivita' di monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualita'/controllo della qualita' per i seguenti aspetti: - campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione; - documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA per i corpi idrici fluviali e lacustri e metodi proposti dall'ISPRA per le acque marino-costiere e di transizione); - procedure per il controllo di qualita' interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1; - convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rivelabilita' e di quantificazione, calcolo dell'incertezza; - piani di formazione del personale; - procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni. Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualita' biologica si fa riferimento al manuale APAT 46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di transizione. I metodi per i parametri chimici sono riportati nei Manuali e Linee Guida APAT/ CNRIRSA n. 29/2003 e successivi aggiornamenti e in «Metodologie Analitiche di Riferimento. Programma di Monitoraggio per il controllo dell'Ambiente marino costiero (Triennio 2001- 2003)» Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ICRAM, Roma 2001 e successivi aggiornamenti. Per le sostanze dell'elenco di priorita' per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dell'aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9. Per la misura della portata (solida e liquida) per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dei metodi ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati nell'elenco di seguito riportato.
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I monitoraggi e i relativi dati devono essere rispettivamente programmati e gestiti in modo tale da evitare rischi di errore di classificazione del corpo idrico al fine di ottimizzare i costi per il monitoraggio e poter orientare maggiori risorse economiche all'attuazione delle misure per il risanamento degli stessi corpi idrici. Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque la metodologia adottata per garantire adeguata attendibilita' e precisione ai risultati derivanti dai programmi di monitoraggio.».
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| Art. 2
1. Per la validazione dei metodi di classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto stesso. 2. L'ISPRA cura che le amministrazioni e gli Istituti scientifici nazionali competenti accedano, attraverso il sistema SINTAI, alle informazioni rese disponibili ai sensi del comma 1. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mettono a disposizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le informazioni gia' disponibili sulla base delle attivita' di monitoraggio precedentemente svolte e successivamente non appena disponibili i dati acquisiti sulla base del monitoraggio svolto ai sensi della normativa vigente. 4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare assicura il coordinamento tecnico-scientifico tra l'ISPRA, il CNR IRSA, il CNR ISE, l'ISS, l'ENEA, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le ARPA e APPA. 5. Ferme restando le disposizioni contenute nell'Allegato 3, punto 1.1.1. paragrafo D4 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'allegato 1 del presente decreto, a seguito della validazione effettuata ai sensi del presente articolo, puo' essere modificato con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Note all'art. 2: - L'allegato 3, punto 1.1.1. paragrafo D4, della parte terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente: «D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di Riferimento Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio territorio in applicazione delle metodologie richiamate al punto D.3 e provvedono a inviare le relative informazioni al MATTM. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati comunicati dalle Regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un determinato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipo-specifiche attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento puo' essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione sono specificati nel piano di gestione del bacino idrografico. Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per ogni tipo individuato, nelle varie categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATTM con il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici, per la costituzione di una rete di controllo, che costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi. Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si presentano variazioni per cause naturali nei siti di riferimento.». - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 3
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 novembre 2010
Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 58. |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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