Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 novembre 2010, n. 260
Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'Allegato V;
Visti l'articolo 13 ed il relativo allegato VII della direttiva quadro che prevedono che il piano di gestione del bacino idrografico comprenda anche le informazioni relative allo stato ecologico e chimico delle acque superficiali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il punto 2, lettera A.4, rubricato "Classificazione e presentazione dello stato ecologico" dell'allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari, attraverso l'inserimento dei criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto delle linee guida del 27 novembre 2003, emanate dalla Commissione Europea, che forniscono criteri tecnici sull'approccio alla classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della decisione della Commissione del 30 ottobre 2008 che istituisce a norma della direttiva 2000/60/CE, i valori della classificazione dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Considerata l'esigenza di validare i metodi di classificazione riportati nell'allegato 1 al presente decreto attraverso un'attivita' di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, il CNR-IRSA, il CNR-ISE, l'ISS, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) prot. n. 041556 del 2 ottobre 2009 e prot. n. 044779 del 2 novembre 2009, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA) prot. n. 0005371 del 17 novembre 2009, dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISE) prot. n. 0002015 del 28 ottobre 2009, dell'Istituto superiore di sanita' prot. n. 0052398 del 27 ottobre 2009, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) prot. ENEA/2009/66271/BIOTECAMB del 14 dicembre 2009, dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato (CFS) prot. n. 7475 del 1° ottobre 2009; dell'ARPA Lombardia prot. n. 170471 del 17 dicembre 2009;
Acquisita l'intesa rep. n. 37/CSR del 29 aprile 2010, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010 n. 3145/2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6616/DAGL 6.3.4/2008/15 del 16 settembre 2010 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n152, e successive modificazioni, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto, che modifica, in particolare, il punto 2, lettera A.4 dello stesso allegato.
2. Restano ferme le disposizioni sull'attivita' di monitoraggio da eseguire secondo le indicazioni di cui al punto A.3 dell'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per gli elementi di qualita' per i quali non sono stati individuati i metodi di classificazione.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'allegato di cui al comma 1, l'ISPRA predispone un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualita' biologica previsti nell' allegato 1 del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 75,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
"Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte
terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo del punto 2, lettera A.4,
dell'allegato 1, della parte terza, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«A.4. Classificazione e presentazione dello stato
ecologico
A.4.1. Comparabilita' dei risultati del monitoraggio
biologico
i) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e degli Istituti di
ricerca sulle acque, conformemente alle disposizioni della
Direttiva 2000/60/CE, istituisce dei programmi di
monitoraggio per stimare i valori degli elementi di
qualita' biologica specificati per ciascuna categoria di
acque superficiali o per i corpi idrici superficiali
fortemente modificati o artificiali. Nell'applicare ai
corpi idrici fortemente modificati o artificiali la
procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico
vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali
sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di
specie rappresentativi dell'elemento qualitativo nel suo
complesso.
A.4.2. Presentazione dei risultati del monitoraggio e
classificazione dello stato e del potenziale ecologici
i) Per le varie categorie di acque superficiali, lo
stato ecologico del corpo idrico in questione e'
classificato in base al piu' basso dei valori riscontrati
durante il monitoraggio biologico e fisicochimico
relativamente ai corrispondenti elementi qualitativi
classificati secondo la prima colonna della tabella qui
riportata. Per il territorio di competenza, le regioni
forniscono una mappa che riporta la classificazione dello
stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo schema
cromatico delineato nella seconda colonna della medesima
tabella per rispecchiare la classificazione dello stato
ecologico del corpo idrico. Tali dati sono parte integrante
delle informazioni fornite ai sensi del decreto
ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere trasmesse con
frequenza annuale secondo le modalita' individuate nel
medesimo decreto.

Classificazione dello stato ecologico Schema cromatico
elevato blu
buono verde
sufficiente giallo
scarso arancione
cattivo rosso
ii) Per i corpi idrici fortemente modificati o
artificiali, il potenziale ecologico del corpo idrico in
questione e' classificato in base al piu' basso dei valori
riscontrati durante il monitoraggio biologico e
fisico-chimico relativamente ai corrispondenti elementi
qualitativi classificati secondo la prima colonna della
tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico le
regioni forniscono una mappa che riporta la classificazione
del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo
schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali,
nella seconda colonna della medesima tabella e, per quelli
fortemente modificati, nella terza. Tali dati sono parte
integrante delle informazioni fornite ai sensi del decreto
ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere trasmesse con
frequenza annuale secondo le modalita' individuate nel
medesimo decreto.

Classificazione del potenziale Schema cromatico

ecologico Corpi idrici artificiali Corpi idrici fortemente
modificati

buono e oltre Rigatura uniforme verde erigatura uniforme verde
grigio chiaro e grigio scuro

sufficiente Rigatura uniforme giallo erigatura uniforme
grigio chiaro giallo e grigio scuro

scarso Rigatura uniforme erigatura uniforme
arancione grigio chiaro arancione e grigio
scuro

cattivo Rigatura uniforme rosso erigatura uniforme rosso
grigio chiaro e grigio scuro
iii) Le regioni indicano inoltre, con un punto nero
sulla mappa, i corpi idrici per cui lo stato o il buon
potenziale ecologico non e' stato raggiunto a causa del
mancato soddisfacimento di uno o piu' degli standard di
qualita' ambientale fissati per il corpo idrico in
questione relativamente a determinati inquinanti sintetici
e non sintetici.
A.4.3. Presentazione dei risultati del monitoraggio e
classificazione dello stato chimico
i) Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di
qualita' ambientale fissati nel presente allegato e'
classificato «in buono stato chimico». In caso negativo, il
corpo e' classificato come corpo cui non e' riconosciuto il
buono stato chimico. Per l'area territoriale di competenza,
le regioni forniscono una mappa che indica lo stato chimico
di ciascun corpo idrico secondo lo schema cromatico
delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata
per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del
corpo idrico.

Classificazione dello stato chimico Schema cromatico

Buono blu

Mancato conseguimento dello stato buono rosso
ii) Tali dati sono parte integrante delle informazioni
fornite ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 2003 e
devono essere trasmesse dalle regioni con frequenza annuale
secondo le modalita' individuate nel medesimo decreto.
iii) Sulla base delle informazioni di cui ai punti
precedenti, ai fini della trasmissione alla Commissione
Europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) elabora, su scala di distretto
idrografico, i dati trasmessi dalle regioni."
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante
"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente", convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2009,
n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2008, n. 304.
Note all'art. 1:
- Il punto 2, lettera A.4, dell'allegato 1, della parte
terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del punto A.3, dell'allegato 1,
della parte terza, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O.:
«A.3. Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali
A.3.1. Parte generale
A.3.1.1. Tipi di monitoraggio
Il monitoraggio si articola in
1. sorveglianza
2. operativo
3. indagine
Le Regioni sentite le Autorita' di bacino nell'ambito
del proprio territorio definiscono un programma di
monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio
operativo.
I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al
fine di contribuire alla predisposizione dei piani di
gestione e dei piani di tutela delle acque. Il primo
periodo sessennale e' 2010-2015. Il programma di
monitoraggio operativo puo' essere comunque modificato
sulla base delle informazioni ottenute dalla
caratterizzazione di cui all'Allegato 3 del presente
decreto legislativo. Resta fermo che il primo monitoraggio
di sorveglianza e quello operativo sono effettuati nel
periodo 2008-2009. I risultati dei monitoraggi sono
utilizzati per la stesura dei piani di gestione, da
predisporre conformemente alle specifiche disposizioni
della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei Piani
di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente.
In taluni casi puo' essere necessario istituire anche
programmi di monitoraggio d'indagine. I programmi di
monitoraggio per le aree protette di cui all'art. 117 e
all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto
legislativo, definiti ai sensi del presente Allegato, si
integrano con quelli gia' in essere in attuazione delle
relative direttive.
Le Regioni forniscono una o piu' mappe indicanti la
rete di monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le mappe
con le reti di monitoraggio sono parte integrante del piano
di gestione e del piano di tutela delle acque.
La scelta del programma di monitoraggio, che comprende
anche l'individuazione dei siti, si basa sulla valutazione
del rischio di cui all'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del
presente decreto legislativo; e' soggetta a modifiche e
aggiornamenti, al fine di tenere conto delle variazioni
dello stato dei corpi idrici. Rimangono, invece, fissi i
siti della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 del presente
Allegato che sono sottoposti a un monitoraggio di
sorveglianza con le modalita' di cui al medesimo punto
A.3.2.4.
A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio
L'obiettivo del monitoraggio e' quello di stabilire un
quadro generale coerente ed esauriente dello stato
ecologico e chimico delle acque all'interno di ciascun
bacino idrografico ivi comprese le acque marino-costiere
assegnate al distretto idrografico in cui ricade il
medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione
di tutti i corpi idrici superficiali, «individuati» ai
sensi dell'Allegato 3, punto 1.1, sezione B del presente
decreto legislativo, in cinque classi.
Le autorita' competenti nel definire i programmi di
monitoraggio assicurano all'interno di ciascun bacino
idrografico:
- la scelta dei corpi idrici da sottoporre al
monitoraggio di sorveglianza e/o operativo in relazione
alle diverse finalita' dei due tipi di controllo;
- l'individuazione di siti di monitoraggio in numero
sufficiente ed in posizione adeguata per la valutazione
dello stato ecologico e chimico, tenendo conto ai fini
dello stato ecologico delle indicazioni minime riportate
nei protocolli di campionamento.
In particolari corpi idrici per alcuni elementi di
qualita' con grande variabilita' naturale o a causa di
pressioni antropiche, puo' essere necessario un
monitoraggio piu' intensivo (per numero di siti e frequenze
di campionamento) al fine di ottenere livelli alti o
comunque sufficienti di attendibilita' e precisione nella
valutazione dello stato di un corpo idrico.
Per la categoria «Acque di Transizione», per il primo
anno dall'avvio del monitoraggio, e' consentito di
procedere in deroga rispetto a quanto previsto nel
protocollo ICRAM, relativamente all'individuazione degli
habitat da monitorare ed al conseguente posizionamento dei
siti di misura.
In questo caso, nel primo anno il monitoraggio e'
comunque condotto in conformita' alle disposizioni del
presente decreto legislativo e volto a raccogliere gli
elementi conoscitivi necessari all'individuazione degli
habitat per l'adeguamento dei piani di monitoraggio negli
anni successivi.
A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio e valutazione
del rischio
Sulla base di quanto disposto nell'Allegato 3 al
presente decreto legislativo nella sezione relativa alle
pressioni e agli impatti (punto 1.1 sezione C), i corpi
idrici sono assegnati ad una delle categorie di rischio ivi
elencate.
Tab. 3.1. Categorie del rischio

Categoria del rischio Definizione

a Corpi idrici a rischio

b Corpi idrici probabilmente a rischio
(in base ai dati disponibili non è
possibile assegnare la categoria di
rischio sono pertanto necessarie
ulteriori informazioni)

c Corpi idrici non a rischio
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato nei corpi
idrici rappresentativi per ciascun bacino idrografico, e
fondamentalmente appartenenti alle categorie «b» e «c»
salvo le eccezioni di siti in corpi idrici a rischio
importanti per la valutazione delle variazioni a lungo
termine risultanti da una diffusa attivita' di origine
antropica o particolarmente significativi su scala di
bacino o laddove le Regioni ritengano opportuno
effettuarlo, sulla base delle peculiarita' del proprio
territorio.
La priorita' dell'attuazione del monitoraggio di
sorveglianza e' rivolta a quelli di categoria «b» al fine
di stabilire l'effettiva condizione di rischio. Il
monitoraggio operativo e', invece, programmato per tutti i
corpi idrici a rischio rientranti nella categoria «a».
Come riportato nella sezione C del punto 1.1
dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo, tra i
corpi idrici a rischio possono essere inclusi anche corpi
idrici che, a causa dell'importanza delle pressioni in essi
incidenti, sono a rischio per il mantenimento
dell'obiettivo buono.
A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza
A.3.2.1. Obiettivi
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per:
- integrare e convalidare i risultati dell'analisi
dell'impatto di cui alla sezione C del punto 1.1
dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo;
- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri
programmi di monitoraggio;
- la valutazione delle variazioni a lungo termine di
origine naturale (rete nucleo);
- la valutazione delle variazioni a lungo termine
risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica
(rete nucleo);
- tenere sotto osservazione l'evoluzione dello stato
ecologico dei siti di riferimento;
- classificare i corpi idrici.
I risultati di tale monitoraggio sono riesaminati e
utilizzati, insieme ai risultati dell'analisi dell'impatto
di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo, per
stabilire i programmi di monitoraggio successivi.
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato per
almeno un anno ogni sei anni (arco temporale di validita'
di un piano di gestione).
A.3.2.2. Selezione dei corpi idrici e dei siti di
monitoraggio
Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato su un
numero sufficiente e, comunque, rappresentativo di corpi
idrici al fine di fornire una valutazione dello stato
complessivo di tutte le acque superficiali di ciascun
bacino e sotto-bacino idrografico compreso nel distretto
idrografico.
Nel selezionare i corpi idrici rappresentativi, le
Autorita' competenti, assicurano che il monitoraggio sia
effettuato in modo da rispettare gli obiettivi specificati
al punto A.3.2.1 del presente Allegato comprendendo anche i
seguenti siti:
- nei quali la proporzione del flusso idrico e'
significativa nell'ambito dell'intero bacino idrografico;
- a chiusura di bacino e dei principali sottobacini;
- nei quali il volume d'acqua presente e' significativo
nell'ambito del bacino idrografico, compresi i grandi laghi
e laghi artificiali;
- in corpi idrici significativi che attraversano la
frontiera italiana con altri Stati membri;
- identificati nel quadro della decisione 77/795/CEE
sullo scambio di informazioni;
- necessari per valutare la quantita' d'inquinanti
trasferiti attraverso le frontiere italiane con altri Stati
membri e nell'ambiente marino;
- identificati per la definizione delle condizioni di
riferimento;
- di interesse locale.
A.3.2.3. Monitoraggio e validazione dell'analisi di
rischio
Qualora la valutazione del rischio, effettuata sulla
base dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una bassa
attendibilita' (es. per insufficienza dei dati di
monitoraggio pregressi, mancanza di dati esaustivi sulle
pressioni esistenti e dei relativi impatti), il primo
monitoraggio di sorveglianza puo' essere esteso ad un
maggior numero di siti e corpi idrici, rispetto a quelli
necessari nei successivi programmi di sorveglianza.
Contestualmente, al fine di completare il processo
dell'analisi puntuale delle pressioni e degli impatti,
viene effettuata, secondo le modalita' riportate
nell'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente decreto
legislativo, un'indagine integrativa dettagliata delle
attivita' antropiche insistenti sul corpo idrico ed
un'analisi della loro incidenza sulla qualita' dello stesso
per ottenere le informazioni necessarie per l'assegnazione
definitiva della classe di rischio.
I corpi idrici che a seguito della suddetta attivita'
vengono identificati come a rischio sono inseriti
nell'elenco dei corpi idrici gia' identificati come a
rischio e come tali assoggettati al programma di
monitoraggio operativo.
A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a lungo termine
in condizioni naturali o risultanti da una diffusa
attivita' antropica: definizione della rete nucleo
Il monitoraggio di sorveglianza e' finalizzato altresi'
a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine
dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa attivita'
antropica.
Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto A.3.2.1
del presente Allegato, di valutare le variazioni sia
naturali sia antropogeniche a lungo termine, e' selezionato
un sottoinsieme di punti fissi denominato rete nucleo.
Per le variazioni a lungo termine di origine naturale
sono considerati, ove esistenti, i corpi idrici
identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1
dell'Allegato 3 al presente decreto legislativo, in numero
sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo termine
per ciascun bacino idrografico, tenendo conto dei diversi
tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati
tipi ed elementi biologici relativi non esistano siti di
riferimento o non siano in numero sufficiente per una
corretta analisi a lungo termine, si considerano in
sostituzione siti in stato buono.
La valutazione delle variazioni a lungo termine
risultanti da una diffusa attivita' di origine antropica
richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro ambito, di
siti rappresentativi di tale attivita' per la
determinazione o la conferma dell'impatto.
Il monitoraggio di sorveglianza nei siti della rete
nucleo ha un ciclo piu' breve e piu' precisamente triennale
con frequenze di campionamento di cui alle tabelle 3.6 e
3.7 del presente Allegato.
I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza
effettuato nella rete nucleo costituiscono il livello di
riferimento per la verifica delle variazioni nel tempo.
Rispetto a tale livello di riferimento sono valutati la
graduale riduzione dell'inquinamento da parte di sostanze
dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6) e delle
altre sostanze inquinanti di cui all'Allegato 8 del
presente decreto legislativo, nonche' i risultati
dell'arresto e della graduale eliminazione delle emissioni
e perdite delle sostanze pericolose prioritarie.
A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita'
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e
classificazione dello stato ecologico sono monitorati,
almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di
tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici,
fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato
(fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le
altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui
all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In
riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio
qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia'
rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico
o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la
quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere
il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77
e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno
scarico si considera significativo qualora abbia impattato
un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi
standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha
causato effetti tossici sull'ecosistema.
La selezione delle sostanze chimiche da controllare
nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle
conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e
degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da
informazioni sullo stato ecologico laddove risultino
effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici.
Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle
situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti
chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i
quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine.
Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un
supporto per la selezione delle sostanze chimiche da
monitorare.
Per quanto riguarda invece la valutazione e
classificazione dello stato chimico sono da monitorare le
sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi
delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna
singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano
attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e
perdite nel bacino idrografico o sottobacino.
Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono
provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco
di priorita', e' necessario tener conto non solo delle
attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La
selezione delle sostanze chimiche e' supportata da
documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni
e degli impatti, che costituisce parte integrante del
programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione
e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano
informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara
selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini
precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le
sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza
nel bacino o sottobacino.
A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato
Nel monitoraggio di sorveglianza non sono da monitorare
necessariamente nello stesso anno tutti i corpi idrici
selezionati. Il programma di sorveglianza puo', pertanto,
prevedere che i corpi idrici siano monitorati anche in anni
diversi, con un intervallo temporale preferibilmente non
superiore a 3 anni, nell'arco del periodo di validita' del
piano di gestione e del piano di tutela delle acque. In tal
caso, nei diversi anni e' consentito un monitoraggio
stratificato effettuando il controllo a sottoinsiemi di
corpi idrici, identificati sulla base di criteri geografici
(ad esempio corpi idrici di un intero bacino o
sottobacino). Comunque, tutti i corpi idrici inclusi nel
programma di sorveglianza sono da monitorare in tempo
utile, per consentire la verifica dell'obiettivo ambientale
e la predisposizione del nuovo Piano di gestione.
Il monitoraggio stratificato puo' essere applicato a
decorrere dal 2010.
A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali
A.3.3.1. Obiettivi
Il monitoraggio operativo e' realizzato per:
- stabilire lo stato dei corpi idrici identificati «a
rischio» di non soddisfare gli obiettivi ambientali
dell'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali
corpi idrici risultante dai programmi di misure;
- classificare i corpi idrici
A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici
Il monitoraggio operativo e' effettuato per tutti i
corpi idrici:
- che sono stati classificati a rischio di non
raggiungere gli obiettivi ambientali sulla base
dell'analisi delle pressioni e degli impatti e/o dei
risultati del monitoraggio di sorveglianza e/o da
precedenti campagne di monitoraggio;
- nei quali sono scaricate e/o immesse e/o rilasciate
e/o presenti le sostanze riportate nell'elenco di priorita'
di cui al punto A.2.6 del presente Allegato.
Ove tecnicamente possibile e' consentito raggruppare
corpi idrici secondo i criteri riportati al punto A.3.3.5
del presente Allegato e limitare il monitoraggio solo a
quelli rappresentativi.
A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio
I siti di monitoraggio sono selezionati come segue:
- per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni
significative da parte di una fonte d'inquinamento
puntuale, i punti di monitoraggio sono stabiliti in numero
sufficiente per poter valutare l'ampiezza e l'impatto delle
pressioni della fonte d'inquinamento. Se il corpo e'
esposto a varie pressioni da fonte puntuale, i punti di
monitoraggio possono essere identificati con la finalita'
di valutare l'ampiezza dell'impatto dell'insieme delle
pressioni;
- per i corpi soggetti a un rischio di pressioni
significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di
una selezione di corpi idrici, si situano punti di
monitoraggio in numero sufficiente e posizione adeguata a
valutare ampiezza e impatto delle pressioni della fonte
diffusa. La selezione dei corpi idrici deve essere
effettuata in modo che essi siano rappresentativi dei
rischi relativi alle pressioni della fonte diffusa e dei
relativi rischi di non raggiungere un buono stato delle
acque superficiali;
- per i corpi idrici esposti a un rischio di pressione
idromorfologica significativa vengono individuati,
nell'ambito di una selezione di corpi, punti di
monitoraggio in numero sufficiente ed in posizione
adeguata, per valutare ampiezza e impatto delle pressioni
idromorfologiche. I corpi idrici selezionati devono essere
rappresentativi dell'impatto globale della pressione
idromorfologica a cui sono esposti tutti i corpi idrici.
Nel caso in cui il corpo idrico sia soggetto a diverse
pressioni significative e' necessario distinguerle al fine
di individuare le misure idonee per ciascuna di esse.
Conseguentemente si considerano differenti siti di
monitoraggio e diversi elementi di qualita'. Qualora non
sia possibile determinare l'impatto di ciascuna pressione
viene considerato l'impatto complessivo.
A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita'
Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere
selezionati i parametri indicativi degli elementi di
qualita' biologica, idromorfologica e chimico-fisica piu'
sensibili alla pressione o pressioni significative alle
quali i corpi idrici sono soggetti.
Nelle seguenti tabelle 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 vengono
riportati, a titolo indicativo, gli elementi di qualita'
piu' idonei per specifiche pressioni per fiumi, laghi,
acque di transizione e acque marinocostiere. Quando piu' di
un elemento e' sensibile a una pressione, si scelgono,
sulla base del giudizio esperto dell'autorita' competente,
gli elementi piu' sensibili per la categoria di acque
interessata o quelli per i quali si disponga dei sistemi di
classificazione piu' affidabili.
Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare sono da
individuare, come nel monitoraggio di sorveglianza, sulla
base dell'analisi delle pressioni e degli impatti. Le
sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato sono monitorate qualora vengano
scaricate, immesse o vi siano perdite nel corpo idrico
indagato. Le altre sostanze riportate all'Allegato 8 del
presente decreto legislativo sono monitorate qualora tali
scarichi, immissioni o perdite nel corpo idrico siano in
quantita' significativa da poter essere un rischio per il
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di cui
all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo.

Parte di provvedimento in formato grafico

A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici
Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del
monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque
ottenute dallo stesso, e' consentito il raggruppamento dei
corpi idrici e tra questi sottoporre a monitoraggio
operativo solo quelli rappresentativi, nel rispetto di
quanto riportato al presente paragrafo.
Il raggruppamento puo' essere applicato qualora
l'Autorita' competente al monitoraggio sia in possesso
delle informazioni necessarie per effettuare le decisioni
di gestione su tutti i corpi idrici del gruppo. In ogni
caso, e' necessario che il raggruppamento risulti
tecnicamente e scientificamente giustificabile e le
motivazioni dello stesso siano riportate nel piano di
gestione e nel piano di tutela delle acque assieme al
protocollo di monitoraggio ed e' comunque escluso nel caso
di pressioni puntuali significative.
Il raggruppamento dei corpi idrici individuati e'
altresi' applicabile solo nel caso in cui per gli stessi
esistano tutte le seguenti condizioni:
a) appartengono alla stessa categoria ed allo stesso
tipo;
b) sono soggetti a pressioni analoghe per tipo,
estensione e incidenza;
c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette
pressioni;
d) presentano i medesimi obiettivi di qualita' da
raggiungere;
e) appartengono alla stessa categoria di rischio.
Qualora si faccia ricorso al raggruppamento e'
possibile monitorare, di volta in volta, i diversi corpi
idrici appartenenti allo stesso gruppo allo scopo di avere
una migliore rappresentativita' dell'intero raggruppamento.
La classe di qualita' risultante dai dati di
monitoraggio effettuato sul/i corpo/i idrico/i
rappresentativi del raggruppamento, si applica a tutti gli
altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo.
Per le caratteristiche fisiografiche delle acque
lacustri italiane si ritiene non appropriata l'applicazione
del raggruppamento per il monitoraggio di questa categoria
di corpi idrici.
A.3.4. Ulteriori indicazioni per la selezione dei siti
di monitoraggio
All'interno di un corpo idrico selezionato per il
monitoraggio, sono individuati uno o piu' siti di
monitoraggio. Per sito si intende una stazione di
monitoraggio, individuata da due cooordinate geografiche,
rappresentativa di un'area del corpo idrico. Qualora non
sia possibile monitorare nel sito individuato tutti gli
elementi di qualita', si individuano sotto-siti,
all'interno della stessa area, i cui dati di monitoraggio
si integrano con quelli rilevati nel sito principale.
In tal caso i sotto-siti sono posizionati in modo da
controllare la medesima ampiezza e il medesimo insieme di
pressioni.
Nella rappresentazione cartografica va riportato
unicamente il sito principale.
In merito al monitoraggio biologico e' opportuno
individuare e selezionare l'habitat dominante che sostiene
l'elemento di qualita' piu' sensibile alla pressione.
Nel determinare gli habitat da monitorare si tiene
conto anche di quanto riportato, sull'argomento, nei
singoli protocolli di campionamento.
I siti sono localizzati ad una distanza dagli scarichi
tale da risultare esterne all'area di rimescolamento delle
acque (di scarico e del corpo recettore) in modo da
valutare la qualita' del corpo idrico recettore e non
quella degli apporti. A tal fine puo' essere necessario
effettuare misure di variabili chimico-fisiche (quali
temperatura e conducibilita') onde dimostrare l'avvenuto
rimescolamento.
In base alla scala ed alla grandezza della pressione,
la Regione identifica l'ubicazione e la distribuzione dei
siti di campionamento.
Nei casi in cui il corpo idrico e' soggetto a una o
piu' pressioni che causano il rischio del non
raggiungimento degli obiettivi, i siti sono ubicati
all'interno della zona d'impatto, conosciuta o prevista,
per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le
misure di contenimento stabilite siano adatte alle
pressioni esistenti.
A.3.5 Frequenze
Il monitoraggio di sorveglianza e' effettuato, per
almeno 1 anno ogni sei anni (periodo di validita' di un
piano di gestione del bacino idrografico), salvo
l'eccezione della rete nucleo che e' controllata ogni tre
anni. Il ciclo del monitoraggio operativo varia invece in
funzione degli elementi di qualita' presi in considerazione
cosi' come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e
3.7.
Nelle suddette tabelle sono riportate le frequenze di
campionamento nell'anno di monitoraggio di sorveglianza e
operativo, per fiumi e laghi e per acque di transizione e
marino-costiere. Nell'ambito del monitoraggio operativo e'
possibile ridurre le frequenze di campionamento solo se
giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini
di esperti. Queste ultime, riportate in apposite relazioni
tecniche, sono inserite nel piano di gestione e nel piano
di tutela delle acque.
Nella progettazione dei programmi di monitoraggio si
tiene conto della variabilita' temporale e spaziale degli
elementi di qualita' biologici e dei relativi parametri
indicativi. Quelli molto variabili possono richiedere una
frequenza di campionamento maggiore rispetto a quella
riportata nelle tabelle 3.6 e 3.7. Puo' essere inoltre
previsto anche un programma di campionamento mirato per
raccogliere dati in un limitato ma ben definito periodo
durante il quale si ha una maggiore variabilita'.
Nel caso di sostanze che possono avere un andamento
stagionale come ad esempio i prodotti fitosanitari e i
fertilizzanti, le frequenze di campionamento possono essere
intensificate in corrispondenza dei periodi di massimo
utilizzo.
L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni locali
specifiche, puo' prevedere per ciascuno degli elementi di
qualita' da monitorare frequenze piu' ravvicinate al fine
di ottenere una precisione sufficiente nella validazione
delle valutazioni dell'analisi degli impatti.
Al contrario, per le sostanze chimiche dell'elenco di
priorita' e per tutte le altre sostanze chimiche per le
quali nel primo monitoraggio di sorveglianza vengono
riscontrate concentrazioni che garantiscono il rispetto
dello standard di qualita', le frequenze di campionamento
nei successivi monitoraggi di sorveglianza possono essere
ridotte. In tal caso le modalita' e le motivazioni delle
riduzioni sono riportate nel piano di gestione e nel piano
di tutela delle acque.

Parte di provvedimento in formato grafico

A.3.6 . Monitoraggio d'indagine
Il monitoraggio d'indagine e' richiesto in casi
specifici e piu' precisamente:
- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali
superamenti (ad esempio quando non si ha chiara conoscenza
delle cause del mancato raggiungimento del buono stato
ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato
delle acque);
- quando il monitoraggio di sorveglianza indica per un
dato corpo idrico il probabile rischio di non raggiungere
gli obiettivi, di cui all'art. 77 e seguenti del presente
decreto legislativo, e il monitoraggio operativo non e'
ancora stato definito, al fine di avere un quadro
conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il
raggiungimento degli obiettivi;
- per valutare l'ampiezza e gli impatti
dell'inquinamento accidentale.
I risultati del monitoraggio costituiscono la base per
l'elaborazione di un programma di misure volte al
raggiungimento degli obiettivi ambientali e di interventi
specifici atti a rimediare agli effetti dell'inquinamento
accidentale.
Tale tipo di monitoraggio puo' essere piu' intensivo
sia in termini di frequenze di campionamento che di numero
di corpi idrici o parti di essi.
Rientrano nei monitoraggi di indagine gli eventuali
controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo
preventivo per la valutazione del rischio sanitario e
l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine
per la redazione di autorizzazioni preventive (es. prelievi
di acqua o scarichi). Questo tipo di monitoraggio puo'
essere considerato come parte dei programmi di misure
richiesti dall'art. 116 del presente decreto legislativo e
puo' includere misurazioni in continuo di alcuni prodotti
chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici anche se
non previsti dal regolamento per quella categoria di corpo
idrico. L'Autorita' competente al monitoraggio definisce
gli elementi (es. ulteriori indagini su sedimenti e biota,
raccolta ed elaborazione di dati sul regime di flusso,
morfologia ed uso del suolo, selezione di sostanze
inquinanti non rilevate precedentemente ecc.) e i metodi
(ad es. misure ecotossicologiche, biomarker, tecniche di
remote sensing) piu' appropriati per lo studio da
realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche
dell'area interessata.
Il monitoraggio d'indagine non e' usato per
classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la
rete operativa di monitoraggio. Pur tuttavia i dati che
derivano da tale tipo di monitoraggio possono essere
utilizzati per la classificazione qualora forniscano
informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo
piu' di dettaglio.
A.3.7. Aree protette
Per le aree protette, i programmi di monitoraggio
tengono conto di quanto gia' riportato al punto A.3.1.1 del
presente Allegato. I programmi di monitoraggio esistenti ai
fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei
molluschi di cui all'art. 79 del presente decreto
legislativo costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte
integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato.
A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile
I corpi idrici superficiali individuati a norma
dell'art. 82 del presente decreto legislativo che
forniscono in media piu' di 100 m3 al giorno sono designati
come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita'
riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un
monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i
requisiti previsti dal decreto legislativo del 02/02/2001
n. 31.
Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente
secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab.
3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di
cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o
immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze
appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del
presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o
rilasciate in quantita' significativa da incidere
negativamente sullo stato del corpo idrico.
Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro
previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu'
restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I
parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla
presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono
comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da
effettuarsi con cadenza biennale.

Tab. 3.8. Frequenza di campionamento

Comunità servita Frequenza

[lt ] 10.000 4 volte l'anno Da 10.000 a 30.000 8 volte l'anno > 30.000 12 volte l'anno
Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora
siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato
delle acque superficiali risultano anche idonee a un
controllo adeguato ai fini della tutela della qualita'
dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile;
2) la frequenza del campionamento dello stato delle
acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di
quella fissata nella tabella 3.8;
3) il rischio per la qualita' delle acque per
l'utilizzo idropotabile non e' connesso:
- a un parametro non pertinente alla valutazione
dello stato delle acque superficiali (es. parametri
microbiologici);
- a uno standard di qualita' piu' restrittivo per
le acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato
delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il
corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere
lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli
obiettivi di protezione delle acque potabili.
A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie
I corpi idrici che rientrano nelle aree di protezione
dell'habitat e delle specie sono compresi nel programma di
monitoraggio operativo qualora, in base alla valutazione
dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza, si reputa
che essi rischino di non conseguire i propri obiettivi
ambientali. Il monitoraggio viene effettuato per valutare
la grandezza e l'impatto di tutte le pertinenti pressioni
significative esercitate su tali corpi idrici e, se
necessario, per rilevare le variazioni del loro stato
conseguenti ai programmi di misure. Il monitoraggio
prosegue finche' le aree non soddisfano i requisiti in
materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale
esse sono designate e finche' non sono raggiunti gli
obiettivi di cui all'art. 77 del presente decreto
legislativo.
Qualora un corpo idrico sia interessato da piu' di uno
degli obiettivi si applica quello piu' rigoroso.
Come gia' riportato nella parte generale del presente
Allegato, ai fini di evitare sovrapposizioni, la
valutazione dello stato avviene per quanto possibile
attraverso un unico monitoraggio articolato in modo da
soddisfare le specifiche esigenze derivanti dagli obblighi
delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
A.3.10. Precisione e attendibilita' dei risultati del
monitoraggio
La precisione ed il livello di confidenza associato al
piano di monitoraggio dipendono dalla variabilita' spaziale
e temporale associata ai processi naturali ed alla
frequenza di campionamento ed analisi previste dal piano di
monitoraggio stesso.
Il monitoraggio e' programmato ed effettuato al fine di
fornire risultati con un adeguato livello di precisione e
di attendibilita'. Una stima di tale livello e' indicata
nel piano di monitoraggio stesso.
Al fine del raggiungimento di un adeguato livello di
precisione ed attendibilita', e' necessario porre
attenzione a:
- il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di
monitoraggio;
- il numero di siti necessario per valutare lo stato
di ogni corpo idrico;
- la frequenza idonea al monitoraggio dei parametri
indicativi degli elementi di qualita'.
Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica che
biologica, l'affidabilita' e la precisione dei risultati
devono essere assicurati dalle procedure di qualita'
interne ai laboratori che effettuano le attivita' di
campionamento ed analisi. Per assicurare che i dati
prodotti dai laboratori siano affidabili, rappresentativi
ed assicurino una corretta valutazione dello stato dei
corpi idrici, i laboratori coinvolti nelle attivita' di
monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a
quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025. I laboratori
devono essere accreditati almeno per i parametri di
maggiore rilevanza od operare secondo un programma di
garanzia della qualita'/controllo della qualita' per i
seguenti aspetti:
- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento
del campione;
- documentazione relativa alle procedure analitiche
che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a
livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI,
metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA per i corpi idrici
fluviali e lacustri e metodi proposti dall'ISPRA per le
acque marino-costiere e di transizione);
- procedure per il controllo di qualita' interno ai
laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati
da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1;
- convalida dei metodi analitici, determinazione dei
limiti di rivelabilita' e di quantificazione, calcolo
dell'incertezza;
- piani di formazione del personale;
- procedure per la predisposizione dei rapporti di
prova, gestione delle informazioni.
Per i metodi per il campionamento degli elementi di
qualita' biologica si fa riferimento al manuale APAT
46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e
manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di
transizione.
I metodi per i parametri chimici sono riportati nei
Manuali e Linee Guida APAT/ CNRIRSA n. 29/2003 e successivi
aggiornamenti e in «Metodologie Analitiche di Riferimento.
Programma di Monitoraggio per il controllo dell'Ambiente
marino costiero (Triennio 2001- 2003)» Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ICRAM, Roma
2001 e successivi aggiornamenti.
Per le sostanze dell'elenco di priorita' per le acque
superficiali interne, nelle more della pubblicazione
dell'aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa
riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui
alla seguente tabella 3.9.
Per la misura della portata (solida e liquida) per le
acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione
dei metodi ISPRA/CNR, si fa riferimento a quelli indicati
nell'elenco di seguito riportato.

Parte di provvedimento in formato grafico

I monitoraggi e i relativi dati devono essere
rispettivamente programmati e gestiti in modo tale da
evitare rischi di errore di classificazione del corpo
idrico al fine di ottimizzare i costi per il monitoraggio e
poter orientare maggiori risorse economiche all'attuazione
delle misure per il risanamento degli stessi corpi idrici.
Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione
e nei piani di tutela delle acque la metodologia adottata
per garantire adeguata attendibilita' e precisione ai
risultati derivanti dai programmi di monitoraggio.».



 
Art. 2

1. Per la validazione dei metodi di classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto stesso.
2. L'ISPRA cura che le amministrazioni e gli Istituti scientifici nazionali competenti accedano, attraverso il sistema SINTAI, alle informazioni rese disponibili ai sensi del comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mettono a disposizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le informazioni gia' disponibili sulla base delle attivita' di monitoraggio precedentemente svolte e successivamente non appena disponibili i dati acquisiti sulla base del monitoraggio svolto ai sensi della normativa vigente.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare assicura il coordinamento tecnico-scientifico tra l'ISPRA, il CNR IRSA, il CNR ISE, l'ISS, l'ENEA, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le ARPA e APPA.
5. Ferme restando le disposizioni contenute nell'Allegato 3, punto 1.1.1. paragrafo D4 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'allegato 1 del presente decreto, a seguito della validazione effettuata ai sensi del presente articolo, puo' essere modificato con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.



Note all'art. 2:
- L'allegato 3, punto 1.1.1. paragrafo D4, della parte
terza, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' il seguente:
«D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni
di Riferimento
Le Regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno
del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria
e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di riferimento
sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio
territorio in applicazione delle metodologie richiamate al
punto D.3 e provvedono a inviare le relative informazioni
al MATTM.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento
e dei relativi dati comunicati dalle Regioni, sono
stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi ai sensi
dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo.
Se non risulta possibile stabilire, per un elemento
qualitativo in un determinato tipo di corpo idrico
superficiale, condizioni di riferimento tipo-specifiche
attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui
l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle
variazioni stagionali) detto elemento puo' essere escluso
dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di
acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione
sono specificati nel piano di gestione del bacino
idrografico.
Un numero sufficiente di siti in condizioni di
riferimento, per ogni tipo individuato, nelle varie
categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATTM con
il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici,
per la costituzione di una rete di controllo, che
costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al
punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto
legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei
valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi.
Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si
presentano variazioni per cause naturali nei siti di
riferimento.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 3

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 novembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 58.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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