Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 gennaio 2011
Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Foggia.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Foggia

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato Lavoro) in vigore dal 24 novembre 2010;
Visto il testo dell'art. 410 del Codice di procedura civile in vigore dal 24 novembre 2010, come modificato dalla suddetta legge, il quale introduce il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico;
Considerato che ai sensi del citato art. 410 c.p.c., i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale;
Vista la circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - n. 3428 del 25 novembre 2010;
Considerato che in virtu' dell'entrata in vigore della predetta legge si dovra' procedere, giusta i nuovi criteri legislativi, alla costituzione della nuova Commissione oggettivata, in quanto quella esistente opera in regime di prorogatio;
Rilevato che i settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e conseguentemente piu' interessati dalla attivita' del costituendo Organo collegiale sono quelli industriale, artigianale, commerciale ed agricolo;
Preso atto che sul territorio provinciale operano varie associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, a sostegno di specifiche categorie e dei predetti significativi settori produttivi;
Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sulla effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle OO.SS. nei settori produttivi sopra indicati, occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito, ai sensi delle sottocitate ministeriali:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle OO.SS. rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;
2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale di ciascuna OO.SS.;
3) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro integrativi provinciali ed aziendali;
4) partecipazione alla trattazione in sede conciliativa delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; richieste di costituzione di collegi arbitrali; deposito ai sensi della legge n. 533/73 di verbali di accordi stipulati in sede sindacale;
5) tipologia funzionale del costituendo Organo collegiale.
Vista la circolare ministeriale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle OO.SS.; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dir. gen. tutela condizioni di lavoro: «Rappresentativita' delle Organizzazioni sindacali ai fini della partecipazione ad Organi collegiali pubblici», in particolare, tra l'altro, in relazione all'esigenza di un rilevamento non solo territoriale, ma anche settoriale e di una valutazione correlata alla tipologia dell'organizzazione; la nota prot. n. 6/39922118 del 21 luglio 2004 della Dir. gen. per le politiche previdenziali - Div. III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto applicabile, in relazione alla tipologia del numero degli iscritti ed in relazione alla duplice connotazione di «datori di lavoro e lavoratori autonomi» delle organizzazioni sindacali del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato ed al dato conseguenzialmente applicabile ed inerente unicamente i «datori di lavoro», che assume rilievo nel costituendo Organo collegiale;
Visto l'art. 4, comma 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 per quanto quivi utilmente considerabile sotto il profilo analogicamente interpretativo;
Considerato che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentativita' e la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione:
Per i lavoratori dipendenti:
Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L.;
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - C.I.S.L.;
Unione Italiana del Lavoro - U.I.L.;
Unione Generale del Lavoro - U.G.L.;
Rappresentanti di base - R.d.B.;
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - C.I.S.A.L.:
Confederazione Autonoma Italiana del lavoro - CONF.A.I.L.;
C.I. S.A. S.;
F.L.P.;
C.U.Q.;
Per i datori di lavoro:
ACAI;
Associazione delle Piccole e Medie Industrie - A.P.I.;
Confindustria;
CASA;
Confederazione Italiana Agricoltori - CIA;
CLAAI;
Confederazione Nazionale Artigianato - C.N.A.;
Federazione Coltivatori Diretti - Coldiretti;
Confagricoltura;
Confapi;
Confartigianato;
Confcommercio;
Confcooperative;
Confesercenti;
Copagri;
UNCI;
Unione Generale Coltivatori Affiliata Cisl.
Rilevato che non e' pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle seguenti organizzazioni:
a) Sindacali: CISAS, CONF.A.I.L. R.d.B., e CUQ;
b) Datoriali: ACAI, API, CLAAI, CONFAPI, COPAGRI, UNCI e Unione Generale Coltivatori affiliata Cisl;
Viste le designazioni effettuate dalle altre confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate;
Ritenuto giusta i criteri di rappresentativita' territoriale e settoriale, di individuare la stessa in relazione agli ante scritti settori maggiormente interessati all'attivita' della Commissione provinciale di conciliazione;
Ritenuto ai sensi delle circolari ministeriali citate, di dover procedere alla individuazione della maggiore rappresentativita' territoriale, relativamente ai singoli predetti settori, facendo riferimento alla valutazione globale dei citati criteri, ed in particolare, facendo riferimento al computo globale risultante dalla sommatoria tra i vari indici percentuali singolarmente incidenti su ciascuno dei criteri prefati.
Tanto mediante: 1) preliminare calcolo del totale generale tra le sommatorie dei valori dei singoli criteri omogenei di ogni organizzazione sindacale; 2) successivo calcolo dell'incidenza percentuale delle predette sommatorie su detto totale generale; 3) calcolo della percentuale derivante dal rapporto tra il valore percentuale sovra calcolato al punto 2 ed i valori dei singoli dati omogenei di ciascuna OO.SS. (associativo, n. dipendenti, strutturali, contrattuali, vertenziali); 4) sommatoria dei valori percentuali derivanti dal calcolo di cui al precedente punto 3.
Quanto sopra, con salvezza del criterio di rappresentativita' in ciascuno dei predetti quattro settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e con salvezza del criterio correlato al rilievo della tipologia funzionale della costituenda Commissione provinciale di conciliazione;
Verificato dal Rapporto economico 2009/2010 della Camera di commercio di Foggia, la globale congruita' dei dati derivanti dalla sommatoria dei dati di adesione alle varie associazioni datoriali e sindacali utilmente interpellate;
Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative, compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate territorialmente maggiormente rappresentative della Provincia di Foggia:
Per i lavoratori dipendenti:
Confederazione Generale Italiana del Lavoro - C.G.I.L.;
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - C.I.S.L.;
Unione Italiana del Lavoro - U.I.L.;
Unione Generale del Lavoro - U.G.L.
Per i datori di lavoro:
Confagricoltura;
Confartigianato;
Confcommercio;
Confindustria;
Ritenuto di dover provvedere;
Tutto cio' esposto e valutato in atto quale presupposto logico e giuridico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

E' ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Foggia la Commissione provinciale di conciliazione, cosi' composta:
Presidente: direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;
Componenti:
In rappresentanza dei lavoratori:
Componenti effettivi:
1) Iatarola Michele (CGIL);
2) Falcone Urbano (CISL);
3) Iacovino Luigi Antonio (UIL);
4) Conticelli Alfredo (U.G.L.);
Componenti supplenti:
1) Palma Giovanni (CGIL);
2) De Lucia Novella (CISL);
3) Patania Walter (UIL);
4) Guarino Giuseppe (U.G.L.);
In rappresentanza dei datori di lavoro:
Componenti effettivi:
1) Sinigaglia Mauro (Confagricoltura);
2) Mastromatteo Loredana (Confartigianato);
3) Frisoli Aldo (Confindustria);
4) Cavuoto Luigi (Confcommercio);
Componenti supplenti:
1) Carella Aldo Nicola (Confagricoltura);
2) Rauseo Jlenia (Confartigianato);
3) Ferrante Carmine (Confindustria);
4) Triggiani Antonio (Confcommercio).
Il presente decreto e' immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444.
Avverso il presente decreto e' proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalita' previste dalla legge da chiunque ne abbia interesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Foggia, 12 gennaio 2011

Il direttore provinciale: Pistillo
 
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